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Scheda informativa

Autorizzazioni paesaggistiche e commissioni locali per il paesaggio

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La realizzazione degli interventi sui beni paesaggistici è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla vigente normativa.

Monastero Bormida

La realizzazione di ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi su aree e immobili considerati beni paesaggistici è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004). A seconda della tipologia di intervento (v. art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32) la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, qualora formulato, è in capo alla Regione o al Comune interessato singolo o associato. I Comuni, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, devono dotarsi della Commissione locale per il paesaggio, secondo le disposizioni contenute nell'art. 148 del D.Lgs 42/2004 e nella l.r. 32/2008, nonchè in attuazione dei criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-1031 e con Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020 n. 2-2640. Per i Comuni non dotati di tale Commissione, le funzioni amministrative in materia paesaggistica sono esercitate dalla Regione.
I Comuni, che a seguito delle verifiche di competenza regionale, sono risultati idonei al rilascio di provvedimenti paesaggistici sono compresi in un apposito elenco, pubblicato su questo sito e sottoposto a periodico aggiornamento.
Per gli interventi di lieve entità sono previste procedure semplificate (Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31). Per tale procedimento, di competenza comunale ai sensi dell’art. 3 della l.r. 32/2008, non è obbligatoria l’acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio.
I provvedimenti inerenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del d.lgs. 42/2004), rilasciati a seguito dell’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, sono invece di esclusiva competenza dei Comuni, anche se non dotati della Commissione locale per il paesaggio, poiché trattasi di disposizioni normative previgenti rispetto alla promulgazione della l.r. 32/2008, che non prevede attribuzioni alle Commissioni locali per il paesaggio per tali procedure.

Il 29 maggio 2020 è entrata in vigore la legge regionale n. 13, cosiddetta “RipartiPiemonte”, che, negli articoli dal 67 al 69, introduce alcune novità in materia di paesaggio, intervenendo, con disposizioni di carattere transitorio, a semplificare il quadro delle competenze esercitate in Piemonte in relazione ad alcune tipologie di procedimenti. La legge è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 22, s.o. n. 5 del 29/05/2020

Schede descrittive dei procedimenti
Indirizzi e linee guida per la pianificazione e la progettazione
Elenco autorizzazioni paesaggistiche rilasciate Art.146 D.Lgs. 42/2004

La Regione Piemonte, come previsto all'art.146 comma 13 del D.Lgs. 42/2004, ha istituito un apposito elenco, di tutte le autorizzazioni  paesggistiche rilasciate, sia con procedimento ordinario sia con procedimento semplificato, distinto per anno di riferimento e sottoposto a periodico aggiornamento e relativa pubblicazione.

Per ciascuna autorizzazione viene indicata la data di rilascio con una annotazione sintetica del relativo intervento richiesto e autorizzato.