La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica, nonché l’integrità del testo trasmesso, e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

"Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.

Requisiti di ricevibilità del messaggi indirizzati alle caselle PEC della Giunta regionale del Piemonte

Sono accettate le seguenti tipologie di comunicazione:

  • comunicazioni provenienti da caselle PEC di pubbliche amministrazioni e riportanti gli estremi della segnatura di protocollo di invio (meglio se messaggi di interscambio automatici secondo la CIRCOLARE 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28, così come revisionata dalla CIRCOLARE n. 60 del 23 gennaio 2013);
  • comunicazioni provenienti da caselle PEC rilasciate a privati da gestori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);
  • comunicazioni provenienti da caselle di posta elettronica non certificata, nelle quali gli allegati siano sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato.

Attenzione: alcune caselle PEC di Direzione o di Settore possono essere impostate in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle di posta non certificata (c.d. modalità “PEC to PEC”). Pertanto, si rinvia alla specifica sezione del sito istituzionale dedicata alla organizzazione regionale per verificare se la casella PEC della Direzione regionale con cui si vuole corrispondere sia stata impostata in tale modalità di ricezione, prima di procedere alla trasmissione.

Possono essere allegati ai messaggi indirizzati alle caselle PEC della Regione Piemonte:

  • Formati: esclusivamente documenti informatici in formati portabili statici non modificabili, che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili. Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdf-pdf/a, .xml ., dwf, .txt.

Documenti informatici trasmessi in formati diversi (per esempio .doc, .xls, .dwg, ecc.) verranno rifiutati.

  • Dimensione: esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB e per un massimo di 30 allegati;
  • Firma digitale: è ammessa la firma CadES (generazione della busta crittografica - file con estensione p7m), per i formati PDF - PDF/A e XML sono altresì rispettivamente ammesse la firma PAdES (file firmati con estensione pdf) e la firma XAdES (file firmati con estensione XML). Le firme devono essere valide al momento della ricezione da parte di Regione Piemonte.

Si rammenta che:

  • il documento informatico, anche per le sue esigenze di rappresentazione, di integrità, di certezza nell'imputabilità e di autenticità, deve essere trasmesso integro e non frazionato in singole porzioni (ad esempio: un documento composto da quatto pagine deve essere trasmesso in modo integrale e non scomposto in quatto singoli documenti di una pagina). Potranno essere rifiutati messaggi che non rispettino tale requisito di ricevibilità;
  • devono essere inviati distinti messaggi, ciascuno con i relativi documenti informatici, qualora la comunicazione riguardi differenti procedimenti o affari (ad esempio: un cittadino o un’impresa che debba trasmettere tre domande per la sua partecipazione a tre diversi concorsi o bandi, dovrà inviare tre distinti messaggi PEC, uno per ogni domanda di concorso/bando);
  • Il mittente dovrà indicare, nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, o all'inizio del messaggio, l’ufficio destinatario competente per materia.