Tipologia di contenuto
Modulistica

Istanza di autorizzazione paesaggistica: procedura semplificata

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata è regolamentata dal D.P.R. 31/2017 .

La competenza al rilascio del provvedimento è delegata ai Comuni o alle loro forme associative. Per tale procedimento non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio (art. 3 comma 2 della l.r. 32/2008 cosi come sostituito dal comma 1 dell'articolo 77 della l.r. 25/2021).

La richiesta, formulata dall’interessato all’Ente competente, deve essere accompagnata dalla relazione paesaggistica semplificata (allegato D del D.P.R. 31/2017) redatta da un tecnico abilitato.

L'Amministrazione competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, svolge le verifiche e gli accertamenti necessari provvedendo, ove occorra, a richiedere, le integrazioni. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile.

Se l’amministrazione procedente non valuta negativamente l’istanza trasmette alla  Soprintendenza, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.

Il Soprintendente comunica il parere vincolante entro il termine tassativo di 20 giorni dalla data di ricezione della proposta all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

In caso di valutazione negativa da parte dell’amministrazione procedente o di parere negativo da parte del Soprintendente, si procede secondo disposti di cui all’art. 11 commi 6 e 7 del D.P.R. 31/2017.

Il procedimento si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. (art 146 c. 4 del D.lgs. 42/04)