- Rivolto a
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 181 del Codice, per gli interventi eseguiti in assenza o difformità di autorizzazione paesaggistica il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto all’art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e dall’art. 17 del D.P.R. n.31 del 2017 in merito all’accertamento di compatibilità paesaggistica.
La competenza al rilascio del relativo provvedimento è delegata ai Comuni secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 20 del 1989 all’articolo 16 comma 8 bis.
La procedura in esame non richiede il parere della Commissione locale per il paesaggio.
L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine di perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
Allegati
- Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del D.lgs 42/04)
- File pdf - 23.35 KB