Competenza della Regione Piemonte in tema di autorizzazioni paesaggistiche

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

D1: L’art. 45 c. 8 della Norme di Attuazione del PPR riporta cheQualora un edificio o un manufatto sia ricompreso solo parzialmente all’interno della perimetrazione di un bene paesaggistico di cui all’art. 134 del Codice, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice stesso deve essere riferita all’intero edificio o manufatto”. Nel caso, ad esempio, di un edificio di dimensione superiore a 10.000 mc di volumetria o di 3.000 mq. di superficie lorda di pavimento che solo in minima parte ricade in area interessata da beni paesaggistici ed è quindi soggetto ad autorizzazione, di chi è la competenza al rilascio?

R: L’organo competente è quello relativo all’oggetto dell’autorizzazione nel suo complesso (“intero edificio o manufatto”). Pertanto il fabbricato descritto nel quesito, ancorché interessato in minima parte dal vincolo, è di competenza regionale.

(Aggiornamento 17.03.2023)

D2: Viene richiesto se uno strumento urbanistico esecutivo, così come descritto dall’art. 32 della LR 56/77, sia da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica.

R: L'autorizzazione paesaggistica su strumenti urbanistici esecutivi non è obbligatoria ma opportuna, nel senso che il piano attuativo non preceduto da autorizzazione paesaggistica è certamente legittimo, ma l'interessato non potrà eccepirlo in caso di successivo diniego dell'autorizzazione paesaggistica sul relativo successivo progetto di dettaglio. Viceversa, in caso di autorizzazione paesaggistica su uno Strumento Urbanistico Esecutivo (ad. es. PEC, PdR et al) , a maggior ragione se già redatto con un livello progettuale di dettaglio, la successiva autorizzazione paesaggistica sul progetto non potrà discostarsi dalla valutazione espressa su detto strumento, pena l'illegittimità dell'autorizzazione stessa per eccesso di potere (per irragionevolezza o contraddittorietà della motivazione).

(Aggiornamento 17.03.2023)

D3: Un intervento infrastrutturale insiste per la sua completezza su un singolo territorio comunale ma ha una funzione sovracomunale (es. un’autostrada, un raccordo autostradale, una tangenziale, un aeroporto etc.). Esso è da intendersi compreso nel caso di competenza regionale?

R:No. Trattandosi di normativa che fa riferimento agli aspetti di valutazione oggettiva del risultato formale dell’intervento, il concetto di “interesse sovracomunale” è da intendersi esclusivamente in riferimento alla ubicazione dell’intervento e alla sua correlazione amministrativa con il confine comunale.

Peraltro tale interpretazione di natura oggettiva consente di evitare valutazioni di ordine discrezionale a vantaggio del principio di economicità del procedimento amministrativo e della certezza del diritto.

E’ inoltre perseguito l’obiettivo di evitare una plurima espressione da parte di organi differenti su un medesimo oggetto edificatorio.

E’ infine da evidenziare che il concetto di “realizzazione di infrastrutture”, in ordine all’obiettivo normativo della semplificazione, attiene alla nuova realizzazione di un intervento e non attiene casi differenti quali il mutamento di destinazione o la ristrutturazione di manufatti esistenti. E’ infatti da sottolineare che il legislatore ha specificatamente inteso descrivere tali differenti tipi di intervento laddove abbia ritenuto opportuno (cfr. art. 3 c. 1 lett.c).

(Aggiornamento 17.03.2023)

 

D4: Un tratto di pista ciclo-pedonale da realizzarsi in sede propria su territori appartenenti a due o più comuni, deve intendersi corrispondente alla realizzazione di “infrastruttura stradale di interesse sovracomunale”, risultando pertanto di competenza autorizzatoria regionale?

R: Sì.

L’art. 2 del ''Nuovo Codice della Strada''(decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) rubricato “Definizione e classificazione delle strade” definisce "strada" “l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” procedendo, al c. 2, alla classificazione delle stesse distinguendo nel particolare le casistiche “e-bis - strade urbane ciclabili” e “f-bis. Itinerari ciclopedonali”. Tali fattispecie sono state rispettivamente introdotte con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e con il D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.

Se ne desume che le norme di rango nazionale (peraltro subentrate successivamente all’entrata in vigore della LR 32/2008), considerando l’assenza di una specifica normativa regionale, definiscano con chiarezza l’assunzione delle piste ciclabili quale infrastruttura stradale e pertanto riferibile alla competenza della Regione.

(Aggiornamento 17.03.2023)

 

D5:  Un intervento avente tali caratteristiche dimensionali lambisce un’area sottoposta a vincolo, ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, per la sola parte pertinenziale non comprensiva di “edifici” (es. recinzioni, marciapiedi, parcheggi). In considerazione dei contenuti dell’art. 45 c. 8 della Norme di Attuazione del PPR esso è da intendersi, in via generale, di competenza regionale?

R: No. La competenza è definita dal manufatto oggetto di intervento in ambito vincolato che, nella circostanza descritta, attiene un oggetto di competenza non regionale .

(Aggiornamento 17.03.2023)

 

D6: Un intervento avente tali caratteristiche dimensionali lambisce un’area sottoposta a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio per la sola parte pertinenziale non comprensiva di “edifici” (es. recinzioni, marciapiedi, parcheggi). In considerazione dei contenuti dell’art. 45 c. 8 della Norme di Attuazione del PPR1 esso è da intendersi, in via generale, di competenza regionale ?

R: No. Differentemente che da altre parti del testo in argomento, la lettera in esame tratta la fattispecie degli “edifici” e non fa riferimento a superficie territoriale di intervento o a intervento di nuova costruzione ovvero di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (Cfr. art. 3 c. 1 lett e) del DPR 380/2001) in senso generale. Se ne deduce che ai fini dell’individuazione dell’oggetto dell’autorizzazione paesaggistica è da intendersi esclusivamente l’“edificio” e non le sue pertinenzialità come precedentemente descritte.

(Aggiornamento 17.03.2023)

1 [8]. Qualora un edificio o un manufatto sia ricompreso solo parzialmente all’interno della perimetrazione di un bene paesaggistico di cui all’art. 134 del Codice, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice stesso deve essere riferita all’intero edificio o manufatto.

 

D7: Considerato che il termine “cubatura” non trova luogo nel testo normativo all’esame, con quale criterio viene definito tale parametro ? In particolare, è compresa in tale definizione anche la realizzazione di “cubature” interrate?

R: La giurisprudenza, con coincidenza di posizioni sia in ambito penale che amministrativo, ha pacificamente stabilito che il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.(C. Cass. pen. 15/12/2021, n. 45960; T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 14/5/2019 n. 2539 e la giurisprudenza di secondo grado ivi citata; TAR Campania-Napoli 31/03/2022, n. 2157 “La giurisprudenza ha ormai univocamente chiarito che il regime della tutela paesaggistica è indifferente alla circostanza che i volumi di cui si tratta siano fuori terra o interrati: in entrambi i casi le opere non possono conseguire l’assenso paesaggistico se realizzate in assenza della preventiva autorizzazione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 12 febbraio 2019, n. 762), con conseguente preclusione dell’autorizzazione paesaggistica postuma (cfr. TAR Campania, sez. III, 30 agosto 2018, n. 5309, secondo cui «il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce infatti a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno») 2.

L’irrilevanza paesaggistica dei volumi interrati è smentita da unanimi approdi giurisprudenziali, secondo cui il divieto di sanatoria si applica anche nei confronti di questo tipo di interventi realizzati senza titolo, a nulla rilevando il fatto che essi non rappresentino un ostacolo o una limitazione per le visuali panoramiche (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII – 14/6/2019 n. 3288; T.A.R. Lombardia sezione staccata di Brescia sez.I135/2020).

Giova evidenziare che orientamento di differente avviso, espresso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella circolare n.33 del 26 giugno 2009, e riguardante la “Definizione dei termini “lavori”, superfici utili e “volumi”” è espressamente riferita al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario con riferimento all’art. 167 c. 4 lett a) del D.Lgs 42/2004 e attiene quindi a fattispecie specifica e differente da quella oggetto del quesito e comunque in contrasto con l’accennata giurisprudenza.

(Aggiornamento 17.03.2023)

 

2 (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 7 ottobre 2019, n. 11586; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 19 febbraio 2018, n. 1087; Id., 5 gennaio 2018, n. 97; Id., 7 novembre 2014, n. 5771; T.A.R. Abruzzo Pescara – 7/10/2019 n. 235; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I – 31/5/2017 n. 874; Consiglio di Stato, sez. VI – 23/4/2019 n. 257)

 

D8: La variante a un progetto di nuovo insediamento produttivo che, in considerazione della propria cubatura è stato precedentemente autorizzato dalla Regione e non è ancora stato realizzato, comporta un aumento di cubatura superiore a 100 mc (e che non rientra nei casi di cui all’Allegato “B” del D.P.R. 31/2017), rientra nei casi di competenza regionale per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica?

R: No. Se gli aumenti di superficie utile lorda e di cubatura previsti in variante risultano inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 3, c. 1, lett. c), della LR 32/2008 e s.m.i. per gli interventi riconducibili alla competenza regionale, e le previsioni di variante non risultano quindi essere tali da modificare la valutazione complessiva dell’intervento già effettuata dal Settore regionale, si ritiene che la variante all’intervento già autorizzato dal Settore regionale competente in materia di paesaggio non sia riconducibile ai casi per cui la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione.

(Aggiornamento 17.03.2023)

D9: Un intervento comporta l’innalzamento di “tralicci e ripetitori”, originariamente aventi altezza inferiore a 30 metri, ad altezza superiore ad esso. Di chi è la competenza?

R: Qualora l’intervento di sopraelevazione del traliccio sia riconducibile a quanto previsto al punto B38 dell’ Allegato B – del DPR 31/20173, e pertanto soggetto al procedimento autorizzativo semplificato ai sensi del DPR 31/2017, la competenza al rilascio dell’autorizzazione non risulta in capo alla Regione.

Trattandosi infatti di procedimento semplificato, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e s.m.i, l’intervento non è ricompreso nei casi per i quali il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica risulta di competenza regionale. In particolare il c. 2 del sopraccitato art. 3 recita: “Nei casi non elencati dal c. 1 e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative...”.

Qualora invece l’intervento dovesse comportare la realizzazione di un sopralzo di infrastrutture esistenti superiori a 6 metri, soggetto pertanto al procedimento ordinario, l’autorizzazione paesaggistica, in caso di superamento dell’altezza complessiva di 30 metri, si ritiene risulti di competenza Regionale.

(Aggiornamento 17.03.2023)

3installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, c. 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

 

D10: Un intervento comporta la demolizione di un traliccio esistente di una linea a 132 kv e la sua sostituzione con un nuovo traliccio posto nelle immediate vicinanze con altezza superiore a 30 metri, ed entrambi i sostegni non ricadono su beni paesaggistici; ricade invece parzialmente in vincolo (fascia corso d’acqua) il conduttore che non subisce variazioni planimetriche ma viene innalzato di alcuni metri per raggiungere il nuovo sostegno di quota più elevata. Il proponente ha predisposto una relazione paesaggistica ritenendo necessaria l’autorizzazione. Di chi è la competenza?

R: La lettera in argomento tratta in maniera generica il concetto di “linee elettriche ed elettrodotti” cui è ragionevolmente afferibile il conduttore. In considerazione quindi dell’art. 45 c. 8 della Norme di Attuazione del PPR che prevede che “Qualora un edificio o un manufatto sia ricompreso solo parzialmente all’interno della perimetrazione di un bene paesaggistico di cui all’art. 134 del Codice, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice stesso deve essere riferita all’intero edificio o manufatto. “ si ritiene che l’autorizzazione sia, in tale caso, di competenza regionale.

(Aggiornamento 17.03.2023)

D11: Un intervento comporta la forestazione ex novo di una superficie, originariamente priva di alberatura, per una dimensione superiore a 30.000 mq al di fuori di aree vincolate ai sensi del D.Lgs.42/2004. Di chi è la competenza?

R: Il dettato normativo in argomento prelude, per l’attivazione della competenza regionale sul vincolo in argomento, l’esistenza di un’«area boscata» su cui, distintamente, si debba realizzare un’azione di “trasformazione”, sostantivo questo che prelude la variazione di un oggetto o sistema identificabile.

D’altronde l’art. 142 c. 1 lett.g, del D.Lgs.42/2004 individua come di interesse paesaggistico “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”, periodo che nuovamente acclara il riferimento ad una fattispecie esistente e non ad una in previsione.

Risulta quindi che la realizzazione ex novo di un bosco, in assenza di ulteriori fattispecie vincolistiche, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

Per quel che attiene all’identificazione della presenza, in un determinato areale, di un bosco, giova precisare che “Indipendentemente dalla rappresentazione schematica contenuta nella Tavola P2 [del PPR], per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche l’individuazione del bosco tutelato ai sensi dell’art. 142, c. 1, lettera g) del Codice deve avvenire applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente” (cfr. “QUESITI RICORRENTI E DI INTERESSE GENERALE SULLA PERIMETRAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI”) ciò in sintonia con gli articoli 16 e 45 delle Norme di Attuazione del PPR.

(Aggiornamento 17.03.2023)

 

D12: L’art. 149 c. 1 lett.c4, dispone che la realizzazione di “tagli colturali” non sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica qualora l’intervento avvenga su area interessata da vincolo previsto dall’art. 142 c. 1 lett.g) del D.Lgs.42/2004 (c.d. ope legis).

La recente Sentenza della Corte Costituzionale n.239 del 29 novembre 2022, ha acclarato che detta autorizzazione paesaggistica preventiva sia pertanto necessaria nel caso in cui, sull’area di intervento, sia presente un vincolo paesaggistico “provvedimentale” ai sensi dell’art. 136 della medesima norma.

Si richiede se la competenza al rilascio di tale autorizzazione sia Regionale.

R: con l’entrata in vigore, a far data dal 10 ottobre 2023, dell’articolo 5 bis del D.L. 10 agosto 2023 n.104 convertito con modificazioni dalla L.9 ottobre 2023 n.136, è stato mutato il quadro normativo vigente all’epoca di stesura della FAQ originaria.

Sono stati infatti definiti, fra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, anche quelli “per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)”.

La presente FAQ è pertanto in fase di aggiornamento.

 

4 Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione - vigente fino all'entrata in vigore del D.L. 10 agosto 2023 n.104

1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 143, c. 4, lettera b) e dell’art. 156, c. 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’art. 146, dall’art. 147 e dall’art. 159: "... c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’art. 142, c. 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia"