Tipologia di contenuto
Modulistica

Istanza di autorizzazione paesaggistica: procedura ordinaria

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria è regolamentata dall'art. 146 del Codice.

La competenza al rilascio del provvedimento è disciplinata dalla l.r. 32/2008 che, all’art. 3, definisce le tipologie di interventi che, in funzione della loro rilevanza, sono in capo alla Regione o ai Comuni o alle loro forme associative.

La richiesta, formulata dall’interessato all’Ente competente deve essere corredata dalla documentazione di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

L'Amministrazione competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari, richiede le eventuali integrazioni e trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dalla documentazione presentata dall'istante.

Il Soprintendente esprime il parere obbligatorio entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

In caso di parere negativo da parte del Soprintendente, si procede secondo disposti di cui all’art. 146 commi 8 del Codice.

Il procedimento si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine di 105 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. (art. 146 c. 4)