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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 49


Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio." art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

A relazione dell'Assessore Conti:

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, "Disposizione correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, in relazione al paesaggio", dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 e dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, (di seguito, per brevita', Codice);

vista la legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge regionale 32/08, che, tra l'altro, ha istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'articolo 148 deI Codice, prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;

considerato che la Regione Piemonte, a seguito anche delle modifiche apportate dal D.Lgs 63/2008 al Codice, con i provvedimenti sopra citati ha attribuito ai Comuni parte delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

considerato che alle Commissioni locali per il paesaggio e' attribuito un ruolo fondamentale all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;

preso atto che con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Codice, e in particolare:

preso atto che la legge regionale 32/08 demanda alle Commissioni locali per il paesaggio altresi' l'espressione del parere vincolante per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni dei PRGC sono definiti di interesse storico-artistico previsto dall'art. 49, comma 15, della LR 56/1977 in perfetta sintonia con i disposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio cosi' come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, che include "i centri ed i nuclei storici" tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al Titolo I della Parte Terza - Beni Paesaggistici;

considerata l'evidente difficolta', per la maggior parte dei Comuni piemontesi, di disporre di separate strutture tecniche che curino autonomi procedimenti tesi alla emanazione dell'autorizzazione paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi, stante la loro dimensione territoriale, l'organizzazione tecnico-amministrativa e la dotazione organica di personale, e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicita' e semplificazione dell'attivita' amministrativa;

valutato che, sulla base delle considerazioni sopra espresse ed al fine di consentire ai Comuni di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, sia sufficiente assicurare la netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico sulla tutela paesaggistica e la struttura preposta all'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;

ritenuto che la Commissione locale per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all'art. 4 della legge regionale 32/08, sulla base dei criteri di seguito illustrati, possa rappresentare la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;

ritenuto di fornire direttive ai Comuni, cui dovranno uniformarsi al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, a seguito della verifica di cui agli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, cosi' come sostituiti dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 e come ulteriormente modificati con la legge 2 agosto 2008, n. 129;

visto, infine, l'ordine del giorno approvato dal Consilio Regionale in data 25 novembre 2008 che impegna la Giunta Regionale a fornire indirizzi per la costituzione in forma intercomunale della Commissione locale per il paesaggio;

considerata la necessita di dare rapido attuazione alla normativa introdotta dall'ultima modifica apportata al Codice e, quindi, di stabilire che la presente deliberazione abbia efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;

tutto cio' premesso e considerato, la Giunta Regionale, all'unanimita',

delibera

(omissis)

Allegato