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Tagli boschivi, periodo di taglio e requisiti per l’esecuzione e procedure.
Tagli boschivi
Per effettuare tagli boschivi nel territorio regionale è necessario rispettare il Regolamento forestale, mentre sono vietati, salvo specifica autorizzazione (art. 19 l.r. 4/2009), gli interventi finalizzati a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.
In base alle caratteristiche del bosco e dell'intervento di taglio sono previste diverse procedure:
- Comunicazione semplice.
- Autorizzazione con progetto redatto da un tecnico forestale. Dopo 30 giorni si applica il silenzio assenso.
Per le modalità di compilazione e presentazione della comunicazione semplice e dell' autorizzazione si rimanda alla pagina Modulistica forestale.
A meno che il bosco ricada in situazioni speciali (Rete Natura 2000, Aree protette), non sono richieste comunicazioni o autorizzazioni per tagli fino a 150 quintali per anno solare, quando destinati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi.
Si ricorda che il taglio dei boschi governati a fustaia può essere effettuato durante tutto l'anno, per i boschi cedui e per i boschi a governo misto è invece necessario rispettare determinati periodi di taglio.
In caso di comunicazione semplice può risultare necessario l'intervento di un tecnico forestale abilitato per l'assegno al taglio.
Si precisa che l'autorizzazione con progetto è sempre richiesta per:
- utilizzazioni su proprietà pubblica superiori a 0,5 ettari;
- sostituzione di specie (art. 12) e ripristino di boschi danneggiati o distrutti (art. 41) su superfici superiori ad 1 ettaro.
Periodo di taglio
I periodi di taglio nei boschi cedui e a governo misto, oltre che nei robinieti e castagneti (indipendentemente dalla loro forma di governo), sono così definiti:
- Fino a 600 metri s.l.m: dal 1° ottobre al 15 aprile
- Fra 600 e 1.000 metri s.l.m: dal 15 settembre al 30 aprile
- Oltre 1.000 metri s.l.m.: dal 1° settembre al 31 maggio
I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.
Le operazioni di concentramento devono essere portate a termine nei trenta giorni (novanta giorni oltre 1.000 metri di quota) successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio; le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l’anno.
Il taglio della componente a fustaia del governo misto deve essere eseguito contemporaneamente al taglio della componente a ceduo.
Sono invece consentiti tutto l’anno:
- interventi in fustaia;
- tagli intercalari in tutti i boschi (compresi ripuliture e sfolli);
- tagli di avviamento a fustaia;
- interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti (art. 41 del regolamento);
- abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.
Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi
Gli interventi selvicolturali eseguiti su superfici superiori a 5.000 m2 devono essere realizzati da almeno un operatore, stabilmente presente in cantiere, in possesso:
- delle competenze professionali riferite all’unità formativa denominata “Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento” (UF3) descritta nell'Allegato F al regolamento. L'acquisizione delle competenze nell'ambito di corsi riconosciuti dalla Regione viene certificata da un apposito "attestato di frequenza e profitto".
Per favorire la diffusione di tali competenze la Regione da anni promuove l’attivazione di percorsi formativi professionali in campo forestale, ma provvede anche al riconoscimento di competenze professionali derivanti da apprendimenti formali, non formali e informali, anche acquisiti presso altre realtà regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali; si veda a tal proposito la tabella delle equivalenze fra i diversi percorsi formativi professionali realizzati nell'arco alpino e oggetto di specifici accordi di riconoscimento reciproco. - Oppure di un attestato di frequenza ad un corso di formazione "specifica" dei lavoratori per il settore ATECO 2007 - A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) ai sensi dell’art. 37 (co. 1, lettera b e co. 3) del d. lgs. 81/2008. La durata (8 ore), i contenuti minimi e le modalità di attuazione di tali corsi sono definiti dall'Accordo Stato Regioni e Province Autonome per la formazione dei lavoratori n. 221/ESR del 21.12.2011.
Attraverso il servizio TAIF oltre a consultare l'Albo delle imprese forestali del Piemonte, è possibile ricercare i singoli operatori iscritti all'Elenco regionale in relazione alle competenze professionali possedute. L'Elenco è liberamente consultabile in tempo reale da tutti i soggetti interessati.
Allegati
- schema_procedure_tagli_boschivi.pdf
- File pdf - 51.1 KB
- requisiti_utilizzo_motosega_per_abbattimento_allestimento.pdf
- File pdf - 51.08 KB
- attestati_formazione_forestale.pdf
- File pdf - 67 KB