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Scheda informativa

Trasformazione del bosco

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Per trasformazione del bosco si intende qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale.

La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l’eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).
Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009).
 

Nuove disposizioni in vigore dal 1° maggio 2021

La Giunta regionale con deliberazione n. 4-3018 del 26/03/2021 ha aggiornato le precedenti disposizioni della d.g.r. n. 23-4637. Le nuove disposizioni entrano in vigore per le trasformazioni per le quali la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata dal 1 maggio 2021 in poi. Le novità rispetto alla precedente versione riguardano:

  • la base di calcolo per definire il valore economico del bosco oggetto di trasformazione: l’importo base scende da 15.000 a 10.000 euro ad ettaro;
  • le modalità di pagamento di compensazioni e cauzioni con PiemontePay, che non rendono necessario allegare le ricevute di pagamento all’autocertificazione, da presentare 30 giorni prima  di iniziare i lavori;
  • le indicazioni precise per l’utilizzo dell’elenco dei siti idonei per le compensazioni da parte di privati e da parte della Regione Piemonte, nonché per il calcolo del valore economico di boschi oggetto di trasformazione che risultano suddivisi in più corpi;
  • il generale adeguamento delle definizioni al d.lgs. 34/2018 e l’eliminazione dei riferimenti normativi obsoleti al d. lgs. 227/01.
Disposizioni fino al 30 aprile 2021

La Giunta regionale con deliberazione n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 ha fornito disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d’uso e stabilito criteri e modalità per la compensazione; in allegato alla delibera:


Le autocertificazioni

Il soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso (richiedente), almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori di trasformazione, deve compilare un’autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l’utilizzo dell’applicativo web “Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)”, disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR) (leggi il "Manuale per le nuove procedure informatiche forestali") con cui dichiara:

  1. di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, quali:
    a. l’autorizzazione paesaggistica, comprensiva degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
    b. l’autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
    c. la valutazione d’incidenza, qualora il bosco ricada nei siti della rete Natura 2000;
    d. nel caso di compensazioni fisiche della superficie forestale trasformata, l’accoglimento del progetto di intervento compensativo;
  2. di impegnarsi a versare il deposito cauzionale nel caso di compensazioni fisiche;
  3. di impegnarsi a versare il corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria.

Nel caso di interventi che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive, incluse le attività agricole e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, l’autocertificazione deve poi essere inviata - esclusivamente in modalità telematica - allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio (l'elenco dei SUAP è consultabile dal sito: https://www.impresainungiorno.gov.it/).

A seguito dell’adeguamento dei sistemi di incasso della Regione Piemonte a PagoPA, il versamento della cauzione (in caso di compensazione fisica) o del corrispettivo in denaro (in caso di compensazione monetaria) avviene mediante avviso di pagamento che il Settore competente invierà al richiedente a seguito della presentazione della presente autocertificazione. Importante: i versamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite il suddetto avviso di pagamento e non tramite pagamenti spontanei.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla pagina Coordinate bancarie Regione Piemonte.

Esclusivamente per le trasformazioni del bosco per le quali la richiesta di autorizzazione paesaggistica è successiva al 30 aprile 2021 (data oltre la quale trovano applicazione le disposizioni della citata D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021) e antecedente al 21 ottobre 2021, si mantengono invariate le modalità già stabilite D.D. 22 aprile 2021, n. 259/A1614A, così come modificata dalla D.D. 9 novembre 2021, n. 704/A1614.

Chi rilascia le autorizzazioni

L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata:

  • dai Comuni per superfici boscate inferiori ai 30.000 m2;
  • dalla Regione (Settore Territorio e Paesaggio - C.so Bolzano, 44 - Torino tel. 011.4321378) per superfici superiori ai 30.000 m2.

L'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico compete a:

  • Regione per interventi che interessano superfici superiori a 5.000 m2 o volumi di scavo superiori a 2.500 m3, interventi in aree vincolate che interessano più comuni, opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato, impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale, interventi di cui all’art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 ed opere pubbliche per le quali è richiesta l’intesa ai sensi del D.P.R. n. 383/1994;
  • Comuni per interventi che interessano superfici fino a 5.000 m2 o volumi di scavo fino a 2.500 m3.

La compensazione

La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere:

  1. monetaria;
  2. fisica.

Per il calcolo economico della compensazione (da applicare sia nel caso di compensazione fisica che nel caso di compensazione monetaria) si rimanda all’Allegato A del documento, elaborato ai sensi dell’art. 19, comma 10 della l.r. 4/2009, la cui base è stata rivalutata nella misura del 15,5% corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT nel periodo marzo 2021 – febbraio 2024 (D.D. 230 del  04/04/2024).
Per la definizione delle modalità tecniche e delle tempistiche della compensazione fisica (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) si rimanda al paragrafo 3.3 del documento approvato con deliberazione n. 4-3018 del 26/03/2021.
Per gli interventi di compensazione fisica il richiedente, a garanzia della loro corretta esecuzione, versa un deposito cauzionale (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009); per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di tale cauzione (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009) si rimanda all’Allegato B del documento.

Sono a cura di un tecnico forestale abilitato:

  • il calcolo economico della compensazione;
  • la progettazione e l’accertamento della corretta esecuzione degli interventi di compensazione fisica.

1. Compensazione monetaria

Salvo deroghe, è obbligatoria quando la superficie oggetto di trasformazione è inferiore o uguale a 1 ettaro.

Le somme introitate dalla Regione come compensazione monetaria sono destinate alla realizzazione di interventi di riequilibro idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici oltre a quello in cui è stata autorizzata la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso.

Dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione devono essere eseguiti attraverso il sistema PagoPA, in sostituzione dei pagamenti sulle coordinate bancarie e postali utilizzate sino ad oggi. A decorrere dalla data del 1° marzo 2021 la Regione Piemonte ha quindi integrato i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPa, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione – a qualunque titolo - attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto. PiemontePAY è la declinazione piemontese del progetto nazionale PagoPA. Il versamento della cauzione (in caso di compensazione fisica) o del corrispettivo in denaro nel caso di autorizzazioni di competenza regionale (in caso di compensazione monetaria) avviene mediante avviso di pagamento che il Settore competente invierà al richiedente a seguito della presentazione della presente autocertificazione.

Nel caso di autorizzazioni di competenza comunale il pagamento è effettuato in modo spontaneo:

  • accedere al sito di PiemontePAY (https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/);
  • scegliere tra “Paga con PiemontePAY” o “Per pagare in un centro autorizzato Stampa l'avviso”;
  • selezionare l’ente creditore (Regione Piemonte) e la materia oggetto di pagamento “Foreste - Corrispettivo rimboschimento l.r. 45/89 e compensazione monetaria l.r. 4/09 su autorizzazione dei Comuni”.
  • compilare i dati richiesti e procedere con il pagamento o con la stampa dell'avviso.

Per ulteriori dettagli si rimanda al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/ragioneria/coordinate-bancarie-regione-piemonte

Schede interventi 2018 effettuati con compensazione monetaria

2. Compensazione fisica

La compensazione fisica è possibile quando la superficie oggetto di trasformazione è maggiore di 1 ettaro.

Salvo diversa indicazione della Pianificazione forestale aziendale approvata, la compensazione fisica, in aree classificate come:

  • montagna, è possibile solo mediante miglioramento boschivo;
  • collina e pianura, è possibile mediante rimboschimento e miglioramento boschivo.

Rimboschimenti con specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza locale

La superficie minima accorpata dev’essere maggiore di 5.000 metri quadrati e complessivamente maggiore di 1 ettaro.

Non sono considerati rimboschimenti gli impianti su terreni classificati o assimilati a bosco ove il soprassuolo è temporaneamente assente per utilizzazioni o trasformazioni non autorizzate o per avversità biotiche e abiotiche.

I rimboschimenti sono realizzati in conformità a quanto disposto dall’art. 36 del Regolamento forestale. Devono dar luogo a popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere, essere polispecifici e realizzati con specie arboree ed arbustive autoctone elencate nell’Allegato C, tabella I, del Regolamento forestale.
Il richiedente deve assicurare le cure colturali ai rimboschimenti fino all’affermazione della piantagione per un periodo non inferiore a 5 anni.
Al termine dell’intervento la superficie rimboschita costituisce a tutti gli effetti bosco.

Miglioramenti boschivi

La superficie minima accorpata è maggiore di 1 ettaro.

Non sono considerati miglioramenti boschivi:

  • gli interventi a macchiatico positivo o pari a zero;
  • gli interventi finalizzati esclusivamente al taglio o all’eliminazione del sottobosco o di singole piante morte, stroncate o schiantate;
  • gli interventi che non hanno come finalità il miglioramento della stabilità del popolamento forestale;
  • la realizzazione di viabilità o altre infrastrutture (es. sentieristica) ad eccezione di opere di prevenzione e recupero di dissesti in bosco, eseguite con i criteri dell’ingegneria naturalistica e in accompagnamento all’esecuzione di opere di miglioramento boschivo.

Coerentemente con il concetto di miglioramento boschivo, sono ammessi interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti e l’impianto di specie forestali nel caso di sostituzione di specie.

L’entità dell’intervento compensativo è definita dall’Allegato A (calcolo economico della compensazione). Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dal richiedente non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte (art. 19, comma 9 della l.r. 4/2009).
Con la compensazione fisica trova applicazione il Regolamento forestale (DPGR 8/R/2011): il progetto di rimboschimento o di miglioramento boschivo è allegato alla comunicazione semplice o all’istanza di autorizzazione trasmessa al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste.
Gli elaborati del progetto compensativo sono indicati nell’Allegato C del provvedimento.
Il progetto compensativo è trasmesso con le modalità di cui all’art. 3 del Regolamento forestale ed è accolto senza necessità di provvedimento espresso in caso di comunicazione semplice e, in caso di istanza di autorizzazione, decorsi 30 giorni dal suo ricevimento senza che siano state richieste integrazioni, formulate prescrizioni o negato l’accoglimento.

Gli interventi di compensazione fisica devono essere realizzati entro il termine indicato nell’autorizzazione paesaggistica, comunque non superiore a 5 anni.
Per dar corso agli accertamenti sulla corretta esecuzione dell’intervento compensativo ed al conseguente svincolo della cauzione, il richiedente, entro 60 giorni dalla sua ultimazione, trasmette al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste una Dichiarazione di Regolare Esecuzione dei Lavori (di seguito DREL), anche nei casi di comunicazione semplice.
Nel caso di rimboschimento, al termine dei 5 anni dall’impianto, il richiedente trasmette al medesimo Settore una DREL riferita alle cure colturali.

Le aree sulle quali possono essere realizzati gli interventi di compensazione fisica devono ricadere, all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso.

La priorità degli interventi compensativi è data a superfici di proprietà pubblica.

L’elenco dei siti idonei alla realizzazione di interventi compensativi è definito dalla Direzione regionale competente in materia di foreste su proposta dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Province e della Città Metropolitana di Torino, anche nell’ambito dei Piani Forestali Aziendali.

Quando la compensazione non è
dovuta

I casi di esenzione dalla compensazione sono stati aggiornati con la Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021),  in coerenza con il quanto previsto dal D.M 9219119 del 7 ottobre 2020

Per le trasformazioni per le quali la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata dal 21.10.2021 in poi la compensazione di cui al comma 4 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

a) interessanti, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata, superfici inferiori ai mille metri quadrati;
b) finalizzati al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti,  Boscaglie d’invasione, Arbusteti subalpini  e Acero-tiglio frassineti nel tipo d’invasione;
d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
d bis)(...)
d ter) in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l’estensione di tali aree è stabilita dal piano antincendio della Regione Piemonte di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l’eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; 
d quater) entro i 25 metri da immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del d. lgs. 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; 
d quinquies) per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico. 

Per le trasformazioni per le quali la richiesta di autorizzazione paesaggistica è antecedente al 21/10/2021 si fa riferimento all’art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009 vigente fino a tale data. La compensazione non è quindi dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

a) interessanti superfici inferiori ai cinquecento metri quadrati;
b) finalizzati al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;
d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti.

A seguito del D.M 9219119 del 7 ottobre 2020 la Circolare n. 2/AMB del 13/04/2018  non trova più applicazione.