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Scheda informativa

Vincolo idrogeologico

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Istanze di autorizzazione: procedure e competenze

Il Vincolo idrogeologico sottopone a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione rilasciata da Regione e Comuni.

Il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 ed il successivo regolamento di applicazione (R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926) sottopongono a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque (art. 1).

Il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione.

Le aree soggette a vincolo idrogeologico sono localizzate nel territorio di tutte le province piemontesi, principalmente nelle aree montane e collinari e possono essere boscate o non boscate. La l.r. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo, come ulteriormente precisato dalla Circolare n. 3/AMB del 31.8.2018 che chiarisce le competenze e fornisce note interpretative e indicazioni procedurali in merito alle autorizzazioni.

Procedure e competenze

La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione per l’esecuzione di interventi di modificazione e trasformazione d’uso del suolo nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico è stata definita dalla D.D. n. 368 del 07.02.2018 (Allegato A ), in vigore dal 17.03.2018.

Il rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. n. 45/1989 (modificata dalla l.r. n. 10/2024) compete a Regione e Comuni:

  • Regione: autorizzazione per interventi che interessano superfici superiori a 10.000 m2 o volumi di scavo superiori a 5000 m3 e per interventi che si sviluppano sul territorio di più comuni.
  • Comuni: autorizzazione per interventi che interessano superfici fino a 10.000 m2 o volumi di scavo fino a 5000 m3.

Sono inoltre di competenza regionale (art. 63 della l.r. 44/2000) le autorizzazioni relative a:

  • opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) di competenza dello Stato;
  • impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
  • interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

I soggetti privati, singoli o associati, titolari dell'autorizzazione, sono tenuti al versamento di un deposito cauzionale di € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000 a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate (art. 8, comma 1 della l.r. 45/1989). Domanda di svincolo deposito cauzionale.

Al fine del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di competenza regionale è necessario compilare il modello di domanda corredato dalla documentazione tecnica prevista. Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica:

  • allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio (l'elenco dei SUAP è consultabile dal sito  https://www.impresainungiorno.gov.it/) nel caso di interventi che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive, incluse le attività agricole, e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività;
  • alla diversa Autorità procedente nel caso di interventi soggetti a procedimenti esclusi dalla normativa in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 2, c. 4, D.P.R. 160/2010);
  • direttamente al Settore Tecnico Regionale territorialmente competente in tutti gli altri casi

E' inoltre disponibile su SIFOR in accesso libero un servizio denominato "Ricadenza particelle catastali" che permette di consultare la ricadenza di una particella catastale all'interno di alcune tipologie di aree geografiche, tra cui il limite del Vincolo Idrogeologico alla scala 1:10.000.

Si ricorda che le consultazioni cartografiche e le scansioni pubblicate hanno unicamente la finalità di diffondere e rendere più agevole la consultazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e non sostituiscono in nessun modo i documenti cartografici e testuali originali previsti dal R.D.L. 3267/23.

Avviso: le pagine restano in aggiornamento in esito alle evoluzioni normative a livello regionale introdotte dall'art. 8 comma 1 della l.r..n. 10 del 04 aprile 2024 

Allegati

allegato_a_dd_368_07022018.pdf
File pdf - 130.42 KB
regio_decreto_legge_3267_1923.pdf
File pdf - 125.45 KB
regolamento_dl_1126_1926.pdf
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