Tipologia di contenuto
Scheda informativa

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna. Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 28 bis della l.r. 2/2009

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Con l’entrata in vigore in data 1 giugno 2017 dell’art. 28 bis della l.r. 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”, così come modificata dalla l.r. 7 febbraio 2017, n.1 e successivamente dalla l.r. 31 ottobre 2017, n.16, è stata introdotta, nel panorama normativo piemontese la regolamentazione dell’attività di volo in zone di montagna.

L’art. 28 bis, reca molteplici disposizioni in materia di attività di volo in zone di montagna, nell’ambito delle quali l’eliski rappresenta, ovviamente, solo una delle fattispecie disciplinate dalla norma. Nell’articolato il legislatore ha individuato l’Unione Montana, e solo in assenza di questa, il Comune, quale soggetto deputato all’esercizio della funzione di area vasta relativa all’individuazione di piazzole di atterraggio e decollo di aeromobili a motore, in considerazione del fatto che l’attività di volo interessa potenzialmente più territori comunali.

Qualora l’Unione Montana interessata reputi necessaria l’individuazione di cui sopra, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art 28 bis, questa è da eseguirsi nel rispetto della “normativa vigente” e quindi anche, laddove necessarie, delle procedure di Valutazione d’Incidenza (art. 43 l.r. 19/2009), di seguito denominata V.I., con l’effetto che le deroghe da rilasciarsi ai sensi del comma 2 potranno così essere concesse avendo ottemperato alla lettera b) del medesimo comma; è indubitabile infatti che l’individuazione e la valutazione cumulativa delle piazzole relative al territorio dell’Unione Montana interessata rappresenta una semplificazione ed uno snellimento procedurale e temporale.

Inoltre, la V.I. dell’intero sistema di piazzole permette, nel pieno rispetto dei principi comunitari in materia di rete Natura 2000 (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) e della relativa normativa di recepimento, di verificare congiuntamente l’incidenza complessiva (effetto cumulativo) della previsione delle piazzole stesse e delle attività di volo così generate; a tal proposito si sottolinea infatti che la procedura valutativa in argomento avrà come oggetto anche l’individuazione delle piazzole non direttamente ricadenti all’interno della Rete Natura 2000, in ossequio al concetto della c.d. “incidenza indiretta”, come richiamato anche dal su citato art. 43 della l.r. 19/2009.

In particolare, In relazione all’attività di eliski, definita dall’art. 28 bis come “il volo in zone di montagna finalizzato all’esercizio dell’attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuoripista degli sciatori trasportati”, il comma 5 del medesimo articolo, innovando radicalmente la materia, richiama e conferma l’applicazione di tutte le previsioni di cui ai commi precedenti con l’enunciato“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009”, detta nuove procedure e limiti per l’esercizio dell’attività e fissa il divieto della stessa “nelle aree naturali protette di cui all’art. 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della Rete Natura 2000”.

In merito alla portata del successivo comma 9 dell’art. 28 bis in parola occorre inoltre precisare che:

• non costituisce un regime speciale di disciplina dell’attività di eliski, pur introducendo la deroga al divieto di esercizio nelle aree naturali protette ed in Rete Natura 2000, in quanto rimanda al richiamato comma 5 (“In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma…”);

• prefigura invece, per i territori ricadenti in aree naturali protette o in siti della Rete Natura 2000 nell’ambito dei quali le attività di eliski hanno avuto luogo prima del 30 giugno 2016, la possibilità (rectius.. è assentibile) di esercizio in tali aree, altrimenti vietate dal comma 5, ma, come già detto, “fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma (5)” e “subordinatamente all’effettuazione della procedura di valutazione di incidenza di cui all’articolo 43 della l.r. 19/2009”. Ciò a conferma della necessità di applicazione delle intere previsioni dell’art. 28 bis della l.r. 2/2009 quale presupposto per l’esercizio dell'attività di eliski e per la continuazione dell’attività stessa. Il comma in parola prevede poi un’ulteriore fattispecie da rispettare: “a condizione che siano concordate le modalità di svolgimento mediante convenzione tra soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all’articolo 12 della l.r. 19/2009 ”.

Al proposito, quindi, anche nel caso dell’eliski, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 dell’art. 28 bis in parola che prevedono che l’Unione Montana competente per territorio individui, con apposito provvedimento, le piazzole di decollo ed atterraggio ricadenti sul proprio territorio da dedicare all’attività di eliski, dandone comunicazione alla Regione Piemonte e - se risultano applicabili le fattispecie derogatorie del comma 9 - acquisendo l’autorizzazione del soggetto gestore di cui all’art. 10 della l.r. 19/2009 nelle aree protette ed il rispetto delle procedure di V.I. di cui all’art. 43 della l.r. 19/2009 .

Sotto il profilo quindi degli adempimenti necessari per l’esercizio dell’eliski nelle aree della Rete Natura 2000, se ricorre l’applicabilità del comma 9 dell’art. 28 bis della l.r. 2/2009, si precisa che la procedura ha ad oggetto l’individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio effettuata dall’Unione Montana, diversamente dalla procedura di V.I. sull’attività di eliski su istanza del soggetto esercente l’attività stessa, la quale indaga aspetti peculiari propri di tale attività, quali ad esempio quelli dell’impatto dello sci fuoripista sull’avifauna alpina – in ossequio anche alla definizione di cui al citato comma 5 dell’art. 28 bis - la cui analisi potrà generare specifiche prescrizioni vincolanti per l’esercizio di tale disciplina ludico-sportiva.

Ad ulteriore chiarimento, si precisa quindi che a fronte delle obbligatorie istanze ex art. 43 delle l.r. 19/2009 e della presentazione della documentazione di rito, vengono emessi due provvedimenti distinti e conseguenti di natura autorizzativa di cui, uno a beneficio dell’Unione Montana con ad oggetto la proposta di “individuazione delle piazzole” da parte della stessa e l’altro a beneficio del soggetto gestore avente ad oggetto “l’attività di eliski” come proposta dallo stesso.