- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive.
Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento interno