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Scheda informativa

La deroga alla Direttiva Nitrati

Rivolto a
Cittadini
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Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La deroga alla Direttiva Nitrati, concessa dalla Commissione Europea per il quadriennio 2016-2019, è scaduta. La richiesta di rinnovo, il cui iter era stato avviato da Piemonte e Lombardia nel 2018, è ad oggi in sospeso a causa della Procedura d'Infrazione 2249/2018, attivata contro l'Italia per incompleta attuazione della Direttiva Nitrati. Per il 2021 non è pertanto possibile manifestare l'interesse ad aderire alla deroga, né sarà attivata su Sistema Piemonte la consueta procedura di pre-adesione.

Nel 2009 l’Italia ha presentato alla Commissione Europea una richiesta di deroga per poter superare il massimale di azoto di origine zootecnica (170 kg/ha) distribuibile in un anno nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN). A supporto della richiesta sono state fornite dettagliate informazioni tecnico-scientifiche volte a dimostrare che le colture della pianura padana hanno cicli di crescita prolungati ed alti asporti di azoto, e che un aumento della dose di azoto di origine zootecnica, se ben gestito dal punto di vista agronomico, non dà luogo ad un maggior rischio di inquinamento delle risorse idriche.
Dopo un lungo periodo di approfondimenti scientifici, la Commissione Europea ha accordato la deroga per il periodo 2012-2015 a quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Concluso il primo quadriennio, solo Piemonte e Lombardia hanno richiesto il rinnovo per ulteriori quattro anni, concesso con la Decisione 3820/2016. Pertanto la deroga in Piemonte è applicabile fino al 2019.

Chi può aderire e come si fa

L’adesione alla deroga è annuale. Può aderire alla deroga l’azienda che:

  • utilizza agronomicamente effluenti zootecnici bovini o suini, tal quali o trattati, siano essi di origine aziendale o extra-aziendale, su terreni ricadenti in ZVN;

  • rispetta le norme vigenti circa la capacità minima di stoccaggio di tali matrici.

La richiesta di adesione alla deroga ha validità annuale, e va presentata entro il 15 febbraio sottoscrivendo una dichiarazione d'impegno che, firmata in originale, viene depositata nel fascicolo aziendale. Entro la scadenza prevista per la Domanda Unica, l'azienda perfeziona la richiesta trasmettendo anche Comunicazione e PUA. La procedura informatica svolge già la verifica dei requisiti: se la procedura informatica accetta la validazione della Comunicazione, l’azienda è autorizzata a beneficiare della deroga; viceversa, la Comunicazione non è validabile e pertanto la richiesta è respinta. E’ possibile recedere dall’adesione alla deroga fino alla data della presentazione della Domanda Unica.

Cosa cambia per l’azienda in deroga

L’azienda beneficiaria della deroga è autorizzata a distribuire in campo un quantitativo medio di effluenti zootecnici pari a 250 kg/ha di azoto, fatto salvo il rispetto dei tetti massimi per coltura, previsti per tutti i terreni coltivati nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati. Sono ammessi in deroga:

  • effluenti bovini, sia palabili che non palabili, sia tal quali che trattati;

  • frazione liquida derivante dal trattamento di separazione solido/liquido di effluenti suini; la frazione solida deve essere destinata a terreni aziendali in zona non vulnerabile, oppure essere delocalizzata fuori dell’azienda.

L’azienda beneficiaria della deroga presenta il PUA, con le modalità previste dal regolamento reg. 10R/2007, per ciascuna annualità di adesione alla deroga, e si impegna al rispetto delle seguenti buone pratiche agronomiche:

  • almeno il 70% della SAU è coltivato con colture ad alto asporto e lungo ciclo di crescita: mais irriguo classe FAO 600-700 (seminato entro i primi di aprile), cereali autunno-vernini seguiti da un erbaio estivo, cereali estivi seguiti da un erbaio autunno-vernino, prati temporanei e permanenti (purché non abbiano prevalenza le specie leguminose); nel caso delle doppie colture, l’intervallo tra la coltura principale e l’erbaio secondario è al massimo di due settimane.

  • l’effluente non palabile viene applicato mediante le migliori tecniche disponibili: fertirrigazione, spandimento a raso per bande, spandimento superficiale a bassa pressione seguito da interramento entro 24 ore, iniezione a solco aperto, iniezione a solco chiuso); fatta eccezione per le superfici prative, l’effluente palabile è interrato entro 24 ore;

  • l’utilizzo agronomico degli effluenti viene calendarizzato in modo da distribuire almeno 2/3 dell’azoto entro il 31 luglio;

  • non si utilizza concime minerale contenente fosforo;

  • i residui colturali del mais classe 600-700 vengono raccolti ed allontanati dal campo.

La deroga conviene?

L’azienda beneficiaria della deroga distribuisce un quantitativo di effluente zootecnico per ettaro sensibilmente maggiore rispetto all’azienda standard; pertanto, essa può ridurre la concimazione chimica, le superfici in concessione per lo spandimento e le distanze da percorrere per il trasporto in campo.

D’altro canto, in funzione dei vincoli agronomici e gestionali previsti è opportuno definire meglio il calendario degli spandimenti, e può essere necessario rivedere la rotazione delle colture, pianificando ad esempio l’introduzione di erbai di secondo raccolto, se non sono già presenti. Soprattutto nei casi più complessi, si suggerisce di chiedere il supporto di un tecnico o di un agronomo, che potranno assistere al meglio l’azienda agricola.

Contatti

Riferimento
Monica Bassanino - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, Direzione Agricoltura
Email
monica.bassanino@regione.piemonte.it