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Scheda informativa

Scelta sociale - Buono per la domiciliarità

Rivolto a
Cittadini

Il Buono domiciliarità è un contributo mensile erogato dalla Regione del valore di 600 euro, riconosciuto al massimo per 24 mensilità, spendibile per l’acquisto di servizi di assistenza familiare o di assistenza educativa nel caso di minori, a favore di persone non autosufficienti (anziani o disabili) residenti in Piemonte. 

La misura è finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus - programmazione 2021-2027

I destinatari

  • Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti

  • Persone con disabilità non autosufficienti

con i seguenti requisiti:

  • residenti in Piemonte

  • già sottoposte a “valutazione multidimensionale” presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.) e alle quali sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7

  • in possesso di I.S.E.E. sociosanitario in corso di validità (per le nuove domande presentate nel 2024attestazione 2024 con scadenza 31/12/2024) avente un valore non superiore a 50.000 euro (65.000 euro se il destinatario è minorenne). Non è ammesso un ISEE corrente o che presenti anomalie.

Esiti e graduatorie

 Primo sportello - Assegnazione e conferma

Assegnazione)

Con la determinazione dirigenziale 28 giugno 2023 n. 1416, sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse e finanziate e delle domande non ammesse con riferimento al primo sportello del Buono Domiciliarità (febbraio – aprile 2023).

Conferma)

Con la determinazione dirigenziale n. 220 del 09.08.2023, si conferma l’assegnazione del contributo alle domande ammesse e finanziabili a seguito di perfezionamento con riferimento al primo sportello del Buono Domiciliarità (febbraio – aprile 2023).

 

Secondo sportello - Assegnazione e conferma

Assegnazione)

Con la determinazione dirigenziale n. 713 del 24.11.2023, si approvano gli elenchi delle domande ammesse e finanziabili e delle domande non ammesse con riferimento al secondo sportello del Buono Domiciliarità (maggio – luglio 2023).

Conferma)

Con la determinazione dirigenziale n. 765 del 05.12.2023, si conferma l’assegnazione del contributo alle domande ammesse e finanziabili a seguito di perfezionamento con riferimento al secondo sportello del Buono Domiciliarità (maggio – luglio 2023). 

Terzo sportello - Assegnazione e conferma

Assegnazione)

Con la determinazione dirigenziale n. 947 del 21.12.2023, si approvano gli elenchi delle domande ammesse e finanziabili e delle domande non ammesse con riferimento al terzo sportello del Buono Domiciliarità (maggio – luglio 2023).

Conferma)

Con la determinazione dirigenziale n. 85 del 19.01.2024, si conferma l’assegnazione del contributo alle domande ammesse e finanziabili a seguito di perfezionamento con riferimento al terzo sportello del Buono Domiciliarità (agosto – ottobre 2023).

Scelta sociale itinerante

“Scelta sociale itinerante” è un servizio di informazione e orientamento promosso dalla Regione Piemonte e gestito da E.R.I. (European Research Institute).

Nei giorni e luoghi indicati troverai operatori qualificati che ti aiuteranno nella gestione dei buoni di “Scelta sociale”.

Calendario di aprile 2024

E' attiva la funzionalità di rendicontazione per gli assegnatari del buono: vedi il podcast di presentazione della piattaforma di rendicontazione 

Cosa succede dopo la presentazione della domanda

Alla fine del trimestre di apertura dello sportello, gli uffici regionali redigono una graduatoria in cui le domande ammissibili sono ordinate per punteggio sociale e, in subordine, per il valore I.S.E.E. (a partire dai valori più bassi).

La domanda presentata può rientrare in una delle seguenti tipologie:

1) Domande ammesse e finanziate

Se rientro tra le domande ammesse e finanziate, ricevo una comunicazione di assegnazione del buono sulla piattaforma di presentazione della domanda (con notifica via mail al richiedente).

A quel punto, per percepire fisicamente le risorse, dovrò rendicontare trimestralmente le spese sostenute (tramite un’area dedicata presente sulla stessa piattaforma di presentazione delle domande) entro le seguenti date: 1° febbraio; 1° maggio; 1° agosto; 1° novembre di ogni anno.

Alla prima scadenza utile (ad es. 1 agosto) dovrò rendicontare i mesi di effettiva validità del buono: per il primo sportello la decorrenza sarà dal 1 maggio nel caso di domande già complete di contratto, e quindi, entro il 1 agosto, dovrà essere rendicontato il periodo maggio – giugno – luglio; in caso di domanda condizionata (presentata senza allegare un contratto di lavoro) e ammessa, la decorrenza sarà dal mese successivo alla effettiva integrazione della domanda con il contratto: la rendicontazione, quindi, da farsi entro il 1 agosto potrà essere anche riferita a un periodo temporalmente inferiore al trimestre (in questo caso, probabilmente, il solo mese di luglio).

In ogni caso la trasmissione della rendicontazione entro le date previste può avvenire anche per periodi inferiori al trimestre nel caso di indisponibilità della documentazione. Il mese non rendicontato potrà essere “recuperato” con la trasmissione della relativa documentazione alla scadenza successiva (che, quindi, potrà prevedere una rendicontazione superiore al trimestre in questo caso).

 

2) Domande ammesse e non finanziate

La mia domanda è formalmente ammissibile ma, per carenza di risorse, non è stata finanziata: in questo caso la stessa domanda concorrerà alla formazione della relativa graduatoria sul successivo sportello e così via per tutti gli sportelli disponibili, senza che io debba fare alcunché.

Se, nel corso dei diversi sportelli dovessero mutare le condizioni (ad es. aggravamento delle condizioni che determinano una rivalutazione dei punteggi UVG), è possibile rinunciare alla domanda (tramite l’apposita funzionalità in piattaforma) e caricare immediatamente dopo una nuova domanda, allegando la nuova valutazione. Sarà quest’ultima domanda a concorrere sullo sportello aperto.

Se la mia domanda viene finanziata, mi viene comunicato secondo le modalità del punto 1).

 

3) Domande non ammesse

In questo caso la domanda viene dichiarata non ammissibile, previa comunicazione di preavviso di diniego in cui vengono dati 10 giorni di tempo per presentare controdeduzioni in merito (nuovi documenti, elementi non valutati, ecc…). In questo caso non ho diritto al buono, ma, se le mie condizioni mutano (ad es.: ho ottenuto in seguito la valutazione UVG mancante alla data della domanda), posso ripresentare domanda nel nuovo sportello.

 

Iter della domanda:

Dopo la presentazione della domanda sull’area personale della piattaforma telematica ciascun richiedente può accedere e verificarne lo stato di avanzamento.

Potranno essere visualizzati i seguenti stati:

1. Presa in carico: l’operatore regionale ha iniziato ad istruire la domanda

2. In rettifica/Da rettificare: attenzione, l’operatore ha inoltrato una richiesta chiedendo un’integrazione o modifica della domanda. Il limite per rettificare è di 10 giorni

3. Rettificata: la rettifica è stata inviata correttamente e verrà presa in carico dall’operatore regionale

4. Preavviso di diniego: la domanda è stata considerata non ammessa ma sono disponibili 10 giorni per inviare controdeduzione (con allegati e nota)

5. Diniego: la domanda non è ammessa, si potrà presentare nuova domanda nel primo sportello utile

6. Ammessa: la domanda ha tutti i requisiti richiesti da bando ma non è ancora finanziata

7. Ammessa con riserva: se la domanda sarà finanziata si potrà inserire il contratto o sanare le incompatibilità (solo per buono domiciliarità)

8. In pagamento: il buono è stato assegnato e verrà erogato secondo le modalità previste

Modalità di rendicontazione

Se il richiedente il “buono domiciliarità” ha ricevuto una comunicazione in cui la domanda è stata dichiarata: ammessa e finanziata oppure, in caso di domanda “condizionata”, ha ricevuto comunicazione di “conferma dell’assegnazione”, si passa alla fase di rendicontazione.

La rendicontazione viene gestita nella piattaforma sulla quale era stata presentata la domanda, accedendo con le medesime credenziali già utilizzate dal richiedente.


A cosa serve la rendicontazione?

Serve a dimostrare che, mese per mese, il servizio di assistenza domiciliare è stato regolarmente erogato in favore del destinatario del “buono”.

Solo dopo che la rendicontazione è stata presentata e “validata” da Finpiemonte, l’importo del “buono” mensile di 600 euro viene liquidato (normalmente a tranche trimestrali).

 

Quando si presenta la rendicontazione?

Occorre rendicontare le spese sostenute (tramite un’area dedicata presente sulla stessa piattaforma di presentazione delle domande) entro le seguenti date: 1° febbraio; 1° maggio; 1° agosto; 1° novembre di ogni anno.

Alla prima scadenza utile (ad es. 1 agosto) potrò rendicontare i mesi di effettiva validità del buono: per il primo sportello (feb.-mag. 2023) la decorrenza è prevista dal 1 maggio (nel caso di domande già complete di contratto) e, quindi, entro il 1 agosto, dovrà essere rendicontato il periodo maggio – giugno – luglio; in caso di domanda “condizionata” (presentata senza allegare un contratto di lavoro), la decorrenza sarà dal mese successivo alla effettiva integrazione della domanda con il contratto: la rendicontazione, quindi, da farsi entro il 1 agosto può essere anche riferita ad un periodo temporalmente inferiore al trimestre (in questo caso, probabilmente, il solo mese di luglio).

In ogni caso la trasmissione della rendicontazione entro le date previste può avvenire anche per periodi inferiori al trimestre nel caso di indisponibilità della documentazione. Il mese non rendicontato potrà essere “recuperato” con la trasmissione della relativa documentazione alla scadenza successiva (che, quindi, potrà prevedere una rendicontazione superiore al trimestre in questo caso).

 

Durata del “Buono”

Il “Buono” viene erogato per 24 mensilità a partire dalla data comunicata nella lettera di assegnazione iniziale.

Le 24 mensilità possono essere ridotte in caso di mancata validazione della rendicontazione relativa ad uno o più mesi. Nell’arco del periodo di erogazione del “Buono”, il beneficiario può scegliere di “sospendere” l’erogazione per un massimo di due mesi (ad es. nel caso in cui si preveda di non attivare il servizio di assistenza domiciliare in un mese particolare, ad es. agosto): se si opta per la “sospensione”, si mantiene il diritto alle 24 mensilità di erogazione, posticipando, ovviamente, la data di scadenza finale.

 

Quali documenti servono per la rendicontazione?

Pagamento con bonifico bancario

1) ricevuta di avvenuto bonifico riportante CRO o TRN

oppure

2) estratto conto con evidenziato il relativo addebito in conto (non sono ritenuti ammissibili semplici “screenshot” del sito home banking: ricevute e contabili devono risultare documenti ufficiali emessi dall’istituto bancario anche reperibili in modalità “home banking”. Sono ammessi documenti nativi digitali o scansioni di documenti cartacei)

Pagamento con carta di credito

1) ricevuta addebito sulla carta di credito + estratto del conto della carta con evidenziato lo specifico movimento (nel caso l’estratto conto della carta sia solo periodico e pertanto disponibile solo a scadenza questo dovrà essere evidenziato in sede di rendicontazione). Non sono ritenuti ammissibili semplici “screenshot” del sito del gestore della carta: ricevute e contabili devono risultare documenti ufficiali emessi dal gestore della carta anche reperibili in modalità “home banking”. Sono ammessi documenti nativi digitali o scansioni di documenti cartacei.

Pagamento con assegno bancario

1) scansione assegno compilato in ogni sua parte + copia estratto conto bancario attestante l’addebito dell’assegno

Pagamento con carta prepagata

1) ricevuta di addebito sulla carta prepagata + copia estratto conto bancario. Non è ammesso l’utilizzo di carte personali che non prevedano l’addebito della ricarica su un conto corrente bancario.


Quando può essere revocato il “buono”?

La mancata presentazione di rendicontazione per 6 mesi comporta la revoca del “buono”, così come la mancata acquisizione dell’attestazione ISEE entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Condizioni per ricevere il Buono domiciliarità – Assistenza familiare

Per ricevere il “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare” occorre che sia stato attivato un servizio di assistenza familiare con la stipula di:

  • un regolare contratto di lavoro subordinato con un assistente familiare, di durata pari ad almeno 12 mesi, per un minimo di 16 ore settimanali di servizio (inquadramento dell’assistente nei livelli CS o DS del CCNL sul lavoro domestico)

oppure

  • un incarico professionale, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore settimanali e preveda pari requisiti professionali, per la prestazione di un servizio di assistenza domiciliare da parte di un assistente familiare che esercita l’attività come libero professionista

oppure

  • un contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore settimanali.
Condizioni per ricevere il Buono domiciliarità – Assistenza educativa professionale

Per l’erogazione del “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale” (rivolto esclusivamente a persone con disabilità minori di età al momento della presentazione della domanda) occorre che sia attivato un servizio di assistenza educativa con la stipula di 

  • un incarico professionale, di durata minima di 12 mesi e per un minimo di 8 ore settimanali per la prestazione di un servizio di assistenza educativa professionale da parte di un educatore professionale

oppure

  • un contratto di prestazione di un servizio di assistenza educativa, reso da un educatore professionale, sottoscritto con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza educativa, di pari durata e numero minimo di ore di servizio

Il contratto/incarico potrà essere stipulato/affidato, oltre che dal destinatario, anche da un familiare del destinatario o dal suo tutore/curatore/amministratore di sostegno.

Assegnazione condizionata

Può presentare domanda anche chi, al momento della compilazione, non abbia ancora stipulato un regolare contratto di lavoro o di prestazione di servizi o un incarico professionale con un assistente familiare o un educatore professionale; in questo caso, il destinatario si vedrà assegnato il Buono in forma condizionata e sarà tenuto a stipulare il contratto/incarico e a presentarne copia entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione condizionata del Buono, pena la decadenza della domanda. 

Al destinatario sarà assegnato il Buono in forma condizionata anche nel caso in cui riceva altri contributi aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della domiciliarità considerati incompatibili con il Buono. Il destinatario dovrà rinunciare a tali contributi entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione del Buono, pena la decadenza della domanda.

Incompatibilità/compatibilità con altre misure

Risultano incompatibili con il Buono Domiciliarità:

  • la percezione di “assegni di cura”
  • la percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
  • l’erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di “prestazione prevalente” da parte di INPS nell’ambito della misura “Home care premium” oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di “prestazione integrativa” nell’ambito della stessa misura; nel caso di soggetti richiedenti inseriti nella misura “Home Care Premium”, l’incompatibilità prevede l’impossibilità di inserimento nella procedura HCP del contratto di lavoro dell’assistente familiare.

  • altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale

  • l’accoglienza definitiva presso strutture residenziali sociosanitarie o sociali.

 

Risultano compatibili con il Buono Domiciliarità:

  • gli interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
  • il ricovero ospedaliero e/o riabilitativo (fino a 60 giorni consecutivi);
  • gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si intendono come compatibili con la misura di cui al presente Avviso se il destinatario ne beneficia per un massimo di 16 ore settimanali,
  • contributi economici erogati dagli Enti Gestori a sostegno delle famiglie affidatarie in caso di affidamento etero-famigliare di minori con disabilità;
  • gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata, gestiti dalle ASL;
  • l'indennità di accompagnamento erogata a favore di soggetti mutilati o invalidi totali;
Chi può presentare la domanda per il Buono domiciliarità

Oltre al destinatario (disabile o anziano), possono presentare domanda:

a. il genitore, nel caso di figli disabili minorenni;

b. il tutore legale;

c. un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;

d. il coniuge, anche non convivente ai fini anagrafici;

e. un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;

f. il curatore o l’amministratore di sostegno;

g. un altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.

I soggetti indicati ai punti c), d), e), f) e g) devono essere delegati dal destinatario tramite procura speciale firmata in forma autografa, scannerizzata e caricata sulla procedura (vedi FAQ N. 14)

Il fac simile del modulo di procura speciale è scaricabile qui oppure è disponibile sulla piattaforma telematica di presentazione della domanda dopo aver effettuato l’accesso.

I tutori devono allegare il decreto di nomina rilasciato dal Tribunale.

Documentazione necessaria per presentare domanda
  • copia del verbale di valutazione U.V.G. / U.M.V.D. (o lettera di comunicazione del punteggio attribuito)
  • contratto di lavoro subordinato (con ricevuta comunicazione INPS)

oppure

  • contratto di prestazione di servizi (siglato dal soggetto contrattualizzato) con agenzia, ecc.

oppure

  • lettera d’incarico siglata in caso di incarico a lavoratore autonomo

nota bene:

 

1) la valutazione U.V.G. / U.M.V.D. può essere richiesta presso il Distretto Sanitario dell’ASL di competenza vedi elenco completo previa impegnativa del medico di base.

2) nella domanda non dovrà essere indicato il valore I.S.E.E. posseduto. La Regione Piemonte acquisirà direttamente l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità presente nella banca dati INPS al momento della presentazione della domanda 

Come presentare domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, attraverso il portale dedicato inserito all’interno dei servizi di Piemonte Tu anche raggiungibile direttamente dal portale Scelta sociale

Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi mediante il Sistema di Identità Digitale (SPID), oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Nel caso in cui a presentare domanda sia un soggetto diverso dal destinatario del Buono, questi dovrà effettuare l’accesso alla piattaforma Piemonte Tu servendosi delle proprie credenziali SPID/CIE/CNSnon mediante le credenziali della persona in nome e per conto della quale intende presentare domanda.

Quando presentare domanda

La finestra di presentazione delle domande si articola in 4 sportelli trimestrali, con le seguenti scadenze:

primo sportello: dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2023 

secondo sportello: dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 

terzo sportello: dal 1° agosto 2023 al 31 ottobre 2023 

quarto sportello: dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024 

Nota bene: nell'ambito di ciascuno sportello, non assume alcun rilievo ai fini della formazione della graduatoria la data di presentazione della domanda.

Esiti e graduatorie
Le domande presentate nell’ambito di ciascuno sportello e valutate come ammissibili vengono ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale riportato da ciascun richiedente; a parità di punteggio sociale, l’I.S.E.E. sociosanitario. Il Buono Domiciliarità viene assegnato alle persone la cui domanda sia risultata ammissibile e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno sportello. Eventuali domande ammissibili che non trovino finanziamento nello sportello in cui sono state presentate restano valide per gli sportelli successivi.
Validità del Buono
In caso di assegnazione il “Buono” può essere percepito per 24 mensilità, decorrenti dal giorno successivo alla data di chiusura dello sportello in cui il destinatario sia risultato assegnatario. In caso di assegnazione condizionata (per la necessità di integrare la domanda con contratto di lavoro o di prestazione di servizi oppure con la dichiarazione di rinuncia ad eventuali incompatibilità), i 24 mesi decorrono dalla data della conferma di assegnazione.
Modalità di riconoscimento del Buono

Il Buono viene erogato con cadenza trimestrale a fronte della presentazione di 

  • documentazione giustificativa che attesti l’effettiva fruizione di un servizio di assistenza domiciliare per un minimo di 16 ore settimanali

oppure

  • di un servizio di assistenza educativa professionale (per minori) per un minimo di 8 ore settimanali.

Nel caso in cui dalla documentazione dovesse risultare che il destinatario del Buono ha beneficiato del servizio di assistenza domiciliare/assistenza educativa professionale per meno di 16 oppure 8 ore settimanali, il Buono potrà egualmente essere riconosciuto, ma soltanto per un massimo di 2 mensilità nell’arco dei 24 mesi di fruibilità del Buono.

Informazioni e contatti

Numero verde Regione Piemonte (ore 8-18): 800 333 444 (da telefono fisso) 011 08 24 222 (da telefono mobile e dall'estero)

Mail Regione Piemonte: sceltasociale@regione.piemonte.it

Sportelli Urp - Regione Piemonte 

Mail Finpiemonte (per informazioni in fase di rendicontazione): bonus.domiciliarita@finpiemonte.it