- Rivolto a
- Cittadini
1. Dove si trova il testo completo del bando?
Il testo completo del bando è pubblicato nella sezione bandi del sito web di Regione Piemonte.
2. Chi può presentare domanda?
Oltre al destinatario (disabile o anziano), possono presentare domanda:
a) il genitore, nel caso di figli disabili minorenni;
b) il tutore legale;
c) un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;
d) il coniuge, anche non convivente ai fini anagrafici;
e) un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
f) il curatore o l’amministratore di sostegno;
g) Un altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.
I soggetti indicati ai punti c), d), e) f), g) devono essere delegati dal destinatario tramite procura speciale firmata in forma autografa, scannerizzata e caricata sulla procedura (v. FAQ n. 5).
Il facsimile del modulo di procura speciale è scaricabile qui oppure è disponibile sulla piattaforma telematica di presentazione della domanda dopo aver effettuato l’accesso.
I tutori devono allegare il decreto di nomina rilasciato dal Tribunale.
Attenzione: nelle prime settimane di apertura dello sportello la procedura non consente la selezione della dicitura “altro soggetto”. In questo caso è possibile barrare una delle altre voci, indicando tuttavia la corretta dicitura nel modello di procura speciale da allegare.
Allegati
- Facsimile modulo per procura speciale
- File word - 30.5 KB
3. Come si fa a presentare domanda?
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, sul sito www.sceltasociale.it utilizzando lo SPID o la carta di identità elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi della persona destinataria dei servizi di assistenza o di un famigliare/tutore delegato (v. FAQ n. 7).
4. Che cosa occorre per presentare domanda?
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Residenza in un Comune del Piemonte (autocertificazione);
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Copia del verbale di valutazione U.V.G./U.M.V.D. (o lettera di valutazione del punteggio attribuito);
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Documento contrattualizzante il rapporto di lavoro con l’assistente famigliare, che può essere uno dei seguenti:
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contratto di lavoro subordinato (con ricevuta comunicazione INPS)
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contratto di prestazione di servizi (siglato dal soggetto contrattualizzato) con agenzia, ecc.
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lettera d’incarico siglata in caso di incarico a lavoratore autonomo N.B. Nei casi in cui il suddetto documento non fosse ancora disponibile all’invio della domanda, si dichiara l’impegno a presentarlo entro 30 giorni dal momento in cui si riceverà la comunicazione dell’ammissione con riserva.
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Nei casi in cui il suddetto documento non fosse ancora disponibile all’invio della domanda, si dichiara l’impegno a presentarlo entro 30 giorni dal momento in cui si riceverà la comunicazione dell’ammissione con riserva.
5. Quando occorre la delega per la presentazione della domanda e come va redatta?
La delega (procura speciale) occorre quando a presentare la domanda sia:
- un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici (indipendentemente dal grado di parentela o di affinità);
- il coniuge, anche non convivente ai fini anagrafici;
- un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
- il curatore o l’amministratore di sostegno;
- un altro soggetto non rientrante in uno dei casi precedenti.
Il modello di procura speciale è presente all’interno della procedura di presentazione della domanda: potrà essere scaricato (salvando la domanda in stato “bozza”), stampato, compilato e firmato a mano dalla persona non autosufficiente. Successivamente la procura va scannerizzata e caricata in formato .pdf sulla procedura di presentazione domanda insieme alla carta di identità del destinatario (v. FAQ n. 1).
6. Occorre la delega per l'amministratore di sostegno?
Nel caso in cui il decreto del Tribunale di nomina dell’amministratore di sostegno disponga la possibilità per quest’ultimo, di richiedere, in via esclusiva, l’erogazione in favore del beneficiario di indennità, contributi e/o convenzioni per l’assistenza domiciliare, non occorre un atto di delega firmato dal destinatario.
In queste situazioni occorre allegare, al posto dell’atto di delega, il decreto del Tribunale.
7. Che distinzione c'è tra destinatario, richiedente, intestatario del contratto?
Il “destinatario” del “buono” è la persona non autosufficiente in favore della quale viene attivato il servizio di assistenza.
Il “richiedente” – dotato di identità digitale – è colui che presenta la domanda e gestire la fase successiva di rendicontazione. Può coincidere con il destinatario oppure può essere un altro soggetto, anche delegato dal “destinatario” (v. FAQ n. 2 e FAQ n. 4).
L’ “intestatario” del contratto di lavoro con l’assistente familiare può essere uno dei due soggetti precedenti, oppure una terza persona (verrà chiesto di indicare la relazione che lega questa persona al destinatario: es. familiare).
8. Che tipo di I.S.E.E. devo richiedere?
E' necessario richiedere l’I.S.E.E. socio-sanitario: non è valido l’I.S.E.E. corrente oppure un’attestazione I.S.E.E. che presenti anomalie.
Per le domande presentate nel 2024 occorre l’attestazione I.S.E.E. 2024 che deve essere rilasciata prima di presentare la domanda. L’I.S.E.E. 2023 o di anni precedenti non è considerato valido.
In ogni caso, per maggiori informazioni sull'ISEE è possibile consultare le pagine del sito INPS oppure i seguenti documenti allegati:
Allegati
- Circolare Inps riforma Isee.pdf
- File pdf - 92.87 KB
- DL 159/2013 Nuova Isee.pdf
- File pdf - 129.06 KB
9. E’ necessario essere in possesso dell’ISEE al momento della presentazione della domanda o posso presentarlo anche in un momento successivo?
Sì. Al momento dell’invio della domanda occorre essere in possesso di un’attestazione ISEE rilasciata nel 2023. La Regione Piemonte acquisirà direttamente il valore dell’I.S.E.E. presente nella banca dati INPS al momento della presentazione della domanda.
10. Il mio CAF ha fissato un appuntamento per il rilascio dell’ISEE tra qualche settimana. Posso presentare la domanda e allegare successivamente l’ISEE?
No, occorre essere in possesso di un ISEE valido al momento della domanda.
11. Quale tipologia di I.S.E.E. devo presentare in caso di minori?
In caso di “Buono” rivolto a un disabile minore, il richiedente deve dotarsi di un’attestazione I.S.E.E. minorenni solo se ne sussistono le condizioni: cioè se "i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare".
Se il nucleo del minore comprende genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati, l'ISEE minorenni rimanda all'ISEE ordinario (non è possibile optare per un "nucleo
ristretto" come per i disabili maggiorenni). In sostanza, in questo caso, l'ISEE socio-sanitario coincide con l’ISEE ordinario.
12. Cosa devo fare per ottenere la valutazione U.V.G. / U.M.V.D.?
La persona interessata a ottenere un intervento di sostegno della rete dei servizi socio-sanitari presenta richiesta all’ASL di competenza presso il distretto sanitario (vedi elenco completo) previa impegnativa del proprio medico di medicina generale (medico di base).
13. Quando deve essere stata effettuata la valutazione da parte dell’U.V.G. o U.M.V.D.?
La valutazione U.V.G / U.M.V.D può essere richiesta in qualsiasi momento presso il Distretto Sanitario dell’ASL di competenza. Solo quando si dispone della valutazione (indipendentemente se ottenuta proprio per questa richiesta o già posseduta per esigenze precedenti) è possibile presentare la domanda, poiché è parte della documentazione obbligatoria.
14. Quali misure sono compatibili con il buono domiciliarità?
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gli interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
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il ricovero ospedaliero e/o riabilitativo (fino a 60 giorni consecutivi);
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gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori o i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si intendono come compatibili con la misura di cui al presente Avviso se il destinatario ne beneficia per un massimo di 16 ore settimanali;
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i contributi economici erogati dagli Enti Gestori a sostegno delle famiglie affidatarie in caso di affidamento etero-famigliare di minori con disabilità;
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gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata, gestiti dalle ASL;
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l'indennità di accompagnamento a favore di soggetti mutilati o invalidi totali.
15. Quali misure sono incompatibili con il buono domiciliarità?
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gli “assegni di cura”
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i contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
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l’erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di “prestazione prevalente” da parte di INPS nell’ambito della misura “Home care premium” oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di “prestazione integrativa” nell’ambito della stessa misura. Nel caso di soggetti richiedenti inseriti nella misura “Home Care Premium”, l’incompatibilità prevede l’impossibilità di inserimento nella procedura HCP del contratto di lavoro dell’assistente familiare
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altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale
-
l’accoglienza definitiva presso strutture residenziali sociosanitarie o sociali.
16. L’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS è compatibile con il percepimento del “Buono”?
Sì.
17. Ricevo contributi dal mio Comune/Consorzio socio assistenziale per il supporto a un mio familiare non autosufficiente: posso usufruire anche del Bonus domiciliarità?
In questi casi il Buono sarà assegnato in forma condizionata, anche nel caso in cui riceva altri contributi aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della domiciliarità considerati incompatibili con il Buono (v. FAQ n. 15). Il destinatario dovrà tuttavia rinunciare a tali contributi entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione del Buono, pena la decadenza della domanda.
18. A chi può essere intestato il contratto di lavoro stipulato con un assistente familiare?
Il contratto può essere intestato al destinatario del Buono o a un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno.
19. Il contratto di lavoro con l’assistente familiare deve avere tutti i requisiti richiesti dall’Avviso?
Sì, il contratto di lavoro subordinato da allegare alla domanda deve possedere tutti i requisiti richiesti dall’Avviso (durata – inquadramento – ore settimanali). In caso contrario la domanda non sarà ammissibile.
E’ sempre possibile, tuttavia, presentare una domanda “condizionata”, impegnandosi ad attivare un contratto di lavoro avente le caratteristiche richieste solo a seguito della comunicazione di assegnazione del “buono”.
20. Ho l’assistente per un familiare non autosufficiente ma non ho ancora regolarizzato la sua posizione: posso richiedere il bonus?
Può presentare domanda anche chi, al momento della compilazione, non abbia ancora stipulato un regolare contratto di lavoro o di prestazione di servizi o un incarico professionale con un assistente familiare o un educatore professionale.
In questo caso, il destinatario si vedrà assegnato il Buono in forma condizionata e sarà tenuto a stipulare il contratto/incarico e a presentarne copia entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto comunicazione di assegnazione condizionata del Buono, pena la decadenza della domanda.
21. Posso assumere come assistente familiare un parente?
L’assistente familiare non può essere il coniuge o il convivente more uxorio, né un altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado (il grado inteso in senso giuridico quale numero di passaggi generazionali in senso ascendente e discendente verso uno stipite comune: ad es. rapporto genitori – figli è di primo grado, nonno – nipote è di secondo grado, zio - nipote è di terzo grado ecc...).
22. Quale relazione deve sussistere tra l'assistente familiare o l'educatore e il destinatario del buono?
L’assistente familiare o l'educatore, rispetto al destinatario del Buono (persona non autosufficiente), non può essere individuato nel coniuge ovvero nel convivente more uxorio né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado (ad es. nonno-nipote).
23. Che cosa si intende per assistenza educativa?
Per assistenza educativa si intende l’attività svolta in favore del/la minore da un “educatore professionale” in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Laurea triennale (classe di laurea L-19) in "Scienze dell'Educazione e della Formazione", per educatori sociopedagogici
oppure
- Laurea triennale (classe di laurea L/SNT2) in “Educazione Professionale”, per educatori socio-sanitari, o titoli equipollenti.
24. Nel caso di minori disabili, è possibile optare per una delle due tipologie di “Buono” (assistenza domiciliare per almeno 16 ore settimanali oppure assistenza educativa per almeno 8 ore settimanali)?
Sì.
25. I miei genitori sono entrambi non autosufficienti: ho diritto a due “buoni”?
Se i genitori risultano conviventi nella medesima abitazione e viene attivato un contratto unico con un assistente famigliare, il “buono” è uno solo. Nel caso di due genitori non autosufficienti sarà possibile richiedere il buono per entrambi solo laddove ognuno usufruisse di un servizio di assistenza dedicata, pertanto:
- o si procede alla stipula di due contratti con la medesima assistente familiare (ognuno dei quali dovrà prevedere minimo 16 ore settimanali di prestazione);
- o si procede alla stipula di due contratti con due differenti professionisti/e.
26. Un richiedente può presentare più domande?
Sì, può succedere nel caso di un tutore di più persone non autosufficienti oppure nel caso di figlio/a di genitori entrambi non autosufficienti (vedi FAQ n. 25).
27. Cosa succede dopo la presentazione della domanda?
Alla fine del trimestre di apertura dello sportello, gli uffici regionali redigono una graduatoria in cui le domande ammissibili sono ordinate per punteggio sociale e, in subordine, per il valore I.S.E.E. (a partire dai valori più bassi).
La domanda presentata può rientrare in una delle seguenti tipologie:
1) Domande ammesse e finanziate
Se rientro tra le domande ammesse e finanziate, ricevo una comunicazione di assegnazione del buono sulla piattaforma di presentazione della domanda (con notifica via mail al richiedente).
A quel punto, per percepire fisicamente le risorse, dovrò rendicontare trimestralmente le spese sostenute (tramite un’area dedicata presente sulla stessa piattaforma di presentazione delle domande) entro le seguenti date: 1° febbraio; 1° maggio; 1° agosto; 1° novembre di ogni anno.
Alla prima scadenza utile (es. 1 agosto) dovrò rendicontare i mesi di effettiva validità del buono: per il primo sportello la decorrenza sarà dal 1 maggio nel caso di domande già complete di contratto, e quindi, entro il 1 agosto, dovrà essere rendicontato il periodo maggio – luglio – agosto; in caso di domanda condizionata (presentata senza allegare un contratto) e ammessa, la decorrenza
sarà dal mese successivo alla effettiva integrazione della domanda con il contratto: la rendicontazione, quindi, da farsi entro il 1 agosto potrà essere anche riferita ad un periodo temporalmente inferiore al trimestre (in questo caso, probabilmente, il solo mese di luglio).
Documentazione ammissibile per la rendicontazione:
comprova del pagamento della retribuzione mensile spettante al lavoratore (copia bonifico o estratto conto); attestazione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi all’ultima scadenza utile; fattura emessa dalla cooperativa/agenzia di somministrazione di lavoro/altro soggetto e comprova del pagamento (copia bonifico o estratto conto). nel caso di incarico di un educatore professionale che esercita l’attività in forma autonoma: fattura emessa dall’educatore professionale, da cui si evincano il nome del professionista che ha prestato il servizio, il nome del soggetto per cui il servizio è stato prestato, il luogo della prestazione e il numero di ore di servizio erogate; comprova del pagamento del compenso spettante all’incaricato.
In caso di mancata presentazione o di presentazione incompleta della suddetta documentazione giustificativa o di rilevanti criticità/irregolarità accertate durante lo svolgimento dei controlli (...) l’erogazione non sarà effettuata.
2) Domande ammesse e non finanziate
La mia domanda è formalmente ammissibile ma, per carenza di risorse, non è stata finanziata: in questo caso la stessa domanda concorrerà alla formazione della relativa graduatoria sul successivo sportello e così via per tutti gli sportelli disponibili, senza che io debba fare alcunché.
Se, nel corso dei diversi sportelli dovessero mutare le condizioni (ad es. aggravamento delle condizioni che determinano una rivalutazione dei punteggi UVG), è possibile rinunciare alla domanda (tramite l’apposita funzionalità in piattaforma) e caricare immediatamente dopo una nuova domanda, allegando la nuova valutazione. Sarà quest’ultima domanda a concorrere sullo sportello aperto.
Se la mia domanda viene finanziata, mi viene comunicato secondo le modalità del punto 1).
3) Domande non ammesse
In questo caso la domanda viene dichiarata non ammissibile, previa comunicazione di preavviso di diniego in cui vengono dati 10 giorni di tempo per presentare controdeduzioni in merito (nuovi documenti, elementi non valutati, ecc…). In questo caso non ho diritto al buono, ma, se le mie condizioni mutano (ad es.: ho ottenuto in seguito la valutazione UVG mancante alla data della domanda), posso ripresentare domanda nel nuovo sportello.
28. La mia domanda si trova nello stato ‘Ammessa con riserva’, riceverò una comunicazione con esplicita richiesta di integrazione con ciò che manca?
Sì, riceverà la e-mail (all’indirizzo a cui si ricevono tutte le comunicazioni dalla piattaforma ) che notifica ufficialmente l’ammissione con riserva. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di questa notifica dovrà poi effettuare il perfezionamento della domanda inserendo la parte ancora mancante. Sulla base di quanto dichiarato nella domanda, le integrazioni richieste potranno essere di due tipi:
- sarà necessario allegare il documento attestante il regolare contratto di lavoro/di prestazione di servizi/incarico professionale
- sarà necessario allegare la dichiarazione di rinuncia alle prestazioni dichiarate in essere all’atto della domanda e incompatibili con il Buono.
In entrambi i casi occorrerà accedere all’area personale dove troverà la domanda predisposta a farle allegare il documento mancante.
29. Come faccio ad integrare una domanda “ammessa con riserva”?
Si deve accedere alla propria domanda dal sito sceltasociale.it e selezionare la voce “Perfeziona domanda”.
In caso di presenza di misure incompatibili, compilare il form proposto con il quale dichiara di avere già rinunciato al percepimento di misura incompatibile da parte di altro soggetto (la rinuncia deve avvenire – con le forme richieste dall’ente gestore - prima della sottoscrizione della dichiarazione).
In caso di assenza di contratto di lavoro, occorre caricare contratto sottoscritto con assistente familiare (in questo caso allegare registrazione avvenuta presso INPS) e/o con cooperativa/agenzia, ecc….
La data di decorrenza del contratto può non coincidere con la data di sottoscrizione (attenzione: la registrazione del contratto presso INPS può avvenire a partire solo a partire dai 7 giorni antecedenti la decorrenza), mentre nessun vincolo in tal senso vi è nel caso di contratto con cooperativa/agenzia, ecc…
Nel valutare gli aspetti relativi alle decorrenza, il richiedente può tenere in conto la possibilità di poter optare (successivamente in fase di rendicontazione, entro la prima scadenza utile) per la sospensione del buono per un mese specifico in cui non abbia spese. Questa possibilità (prevista per max 2 mesi) consente di posticipare la scadenza del buono, mantenendo il diritto alle 24 mensilità.
30. La mia domanda è ammessa con riserva non finanziata. Cosa significa?
In questo caso il cittadino, la cui domanda non rientra nel finanziamento disponibile previsto per lo sportello, verrà automaticamente inserito nella graduatoria dello sportello successivo. Sempre applicando i criteri previsti per stabilire l’ordine delle domande, laddove la sua domanda rientrasse nelle risorse disponibili e fosse finanziata, il cittadino riceverà comunicazione di “ammissione con riserva finanziata”. Solo da quel momento decorreranno i 30 giorni utili per perfezionare la domanda.
31. Come si fa ad annullare una domanda già inviata?
E' possibile annullare una domanda già inviata. E' sufficiente accedere alla propria area personale e selezionare il tasto "rinuncia". Verrà inviata in automatico dal sistema una dichiarazione di rinuncia alla domanda già inviata, in qualunque stato essa si trovi.
Dopo la rinuncia è possibile caricare a sistema una nuova istanza.
32. Se, dopo avere ottenuto il riconoscimento del “buono domiciliarità”, occorre inserire la persona non autosufficiente in struttura, continuo a percepire il buono per le mensilità restanti?
No, viene revocato il “buono domiciliarità”, ma potrà fare domanda per il “buono residenzialità” e ripartire con una fruizione per 24 mensilità.
3. Ci sono limiti alle dimensioni dei documenti da allegare alla domanda?
Sì, è consentito allegare solo documenti in formato .PDF, .JPEG e .PNG aventi, singolarmente, una dimensione non superiore ai 2 Mb. Si consiglia di controllare tale limite prima di inserire un allegato e, in caso di superamento, ridimensionare preventivamente il file con appositi programmi disponibili nel web. Ad esempio, per comprimere un file PDF, si può usare il programma al link:
https://tools.pdf24.org/it/crea-pdf (cliccando in alto a destra s2ulle tre strisce scegliere la voce "Comprimi PDF" , trascinare il file nell’apposito spazio e premere sul pulsante ‘comprimi’, se la dimensione del file ottenuto è inferiore o uguale a 2 Mb potrà essere allegato alla domanda).
34. In base a quali criteri viene redatta la graduatoria?
Le domande ammissibili vengono ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità:
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il punteggio sociale riportato da ciascun richiedente;
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in seconda istanza, a parità di punteggio sociale, l’I.S.E.E. sociosanitario;
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in caso di parità tanto del punteggio sociale quanto dell’I.S.E.E. sociosanitario si ricorrerà al criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
35. Se presento domanda prima di altri, ho maggiori probabilità che la mia domanda sia accolta?
No. La data di presentazione della domanda non comporta alcun vantaggio nell’attribuzione del “buono”. Inoltre è possibile presentare domanda per tutto il 2023, con risorse distribuite uniformemente nei diversi trimestri, per cui non si corre il rischio che le prime domande esauriscano il budget a disposizione.