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Scheda informativa

Utilizzazione agronomica delle acque reflue

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

In Regione Piemonte è disciplinata l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cantina.

Acque reflue dei frantoi oleari

Il Regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R,  disciplina l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide che derivano dalle operazioni di frangitura delle olive in tutte le fasi, dalla produzione fino all’applicazione al terreno.
Ogni frantoio ed ogni azienda agricola esistente che produce e/o intende utilizzare a fini agronomici le acque di vegetazione e le sanse deve comunicare annualmente alla Provincia competente, almeno 30 giorni prima dello spandimento, la propria situazione aziendale relativamente alla produzione stimata di sanse e di acque di vegetazione, allo stoccaggio e ai terreni destinati all’uso agronomico.
L’utilizzazione agronomica è subordinata ad una comunicazione preventiva, da inviare alla Provincia territorialmente competente, compilata su supporto cartaceo sulla base dello schema di comunicazione approvato con d.d. n. 601 del 6 settembre 2012 (schema comunicazione frantoi).
In particolare, le aziende con capacità effettiva di lavorazione superiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore devono presentare una comunicazione contenente i dati indicati nell’Allegato A e la relazione tecnica di cui all’Allegato B del suddetto regolamento. Il punto 2.1 della parte A dell’allegato B prevede espressamente che la valutazione dell’idoneità del sito oggetto di spandimento sia condotta sulla base della carta dell’attitudine dei suoli allo spandimento dei reflui oleari, reperibile al seguente indirizzo:
 

 

Acque reflue di cantina

Le acque reflue provenienti dalle operazioni di trasformazione dell’uva in vino, effettuate dalle aziende agricole che esercitano anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione viticola, possono essere:

  1. reimpiegate a fini agronomici tramite l’applicazione al terreno; tale utilizzo è disciplinato dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R in analogia agli effluenti di allevamento e ai digestati.
  2. utilizzate in sostituzione dell’acqua per veicolare i prodotti fitosanitari. Questa seconda opzione è disciplinata dall’Allegato 1 alla D.G.R n. 33-12520 del 9 novembre 2009, che ne definisce le modalità di utilizzo, vincolandone l'uso ai soli trattamenti fitoiatrici svolti fino alla fase fenologica della fioritura, oppure ai trattamenti diserbanti".

Le indicazioni operative sono contenute nel documento scaricabile nel formato word e pdf.