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Scheda informativa

Volo in zone di montagna

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Utilizzo di aeromobili, in particolare eliski

In Piemonte la regolamentazione dell’attività di volo in zone di montagna è regolata dall’art. 28 bis della l.r. 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”.

Al fine di salvaguardare l’ambiente naturale montano da un punto di vista sia ecologico che acustico, l’art. 28 bis sancisce, per tutte le zone site ad altitudine superiore ad 800 m sul livello del mare, il divieto di atterraggio ed il decollo con aeromobili a motore nonché il sorvolo a quote inferiori a 500 m.

Questo divieto è motivato dalla presenza sull’arco alpino piemontese di molte Aree naturali protette e siti della rete Natura 2000, aree per le quali la Regione Piemonte è incaricata dall’Unione Europea alla tutela degli habitat naturali e delle specie selvatiche (ai sensi delle Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 2009/147/CE e alla definizione di Misure di Conservazione che ne evitino il degrado e la perturbazione. Va sottolineato inoltre che, in aggiunta alle succitate aree naturali protette, anche le residue aree costituiscono di fatto corridoi ecologici necessari per lo spostamento delle specie faunistiche, prime fra tutte quelle dell’avifauna alpina, particolarmente vulnerabile dalle attività del volo in zone di montagna.

L’ambito di applicazione del nuovo art. 28 bis è rappresentato da tutte quelle discipline ludiche, ricreative e sportive, svolte da singoli cittadini o in forma organizzata, che prevedono l’utilizzo di aeromobili. Tra di esse è compresa anche l’attività di eliski la quale, negli ultimi anni, ha registrato un notevole incremento, sia in termini di numero di persone coinvolte sia in relazione alle aree alpine interessate, determinando quindi un’estensione del territorio regionale fruito da tale pratica anche in zone precedentemente non raggiungibili.

Pertanto, la Regione Piemonte ha adottato appositi provvedimenti al fine di garantire la tutela degli ambienti e delle specie d’interesse comunitario, sia all’interno che all’esterno delle succitate aree naturali protette e siti della rete Natura 2000, garantendo allo stesso tempo anche la compatibilità ecologica dell’attività di volo in zone di montagna.

Nelle schede correlate sono presenti un approfondimento della normativa vigente in materia di eliski, una panoramica delle criticità ambientali dell’attività di eliski, un focus sul regime sanzionatorio e la reportistica delle attività autorizzate a partire dal 2017.

Allegati

Prontuario lr 19/2009 e lr 2/2009
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