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Scheda informativa

Volo in zone di montagna

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Con l’entrata in vigore in data 1 giugno 2017 dell’art. 28 bis della l.r. 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”, così come modificata dalla l.r. 7 febbraio 2017, n.1 e successivamente dalla l.r. 31 ottobre 2017, n.16, è stata introdotta, nel panorama normativo piemontese la regolamentazione dell’attività di volo in zone di montagna.

Al fine di salvaguardare l’ambiente naturale montano da un punto di vista sia ecologico che acustico, l’art. 28 bis sancisce, per tutte le zone site ad altitudine superiore ad 800 m sul livello del mare, il divieto di atterraggio ed il decollo con aeromobili a motore nonché il sorvolo a quote inferiori a 500 m.

Tale divieto è motivato dalla dislocazione sull’arco alpino piemontese di molte Aree naturali protette e siti della rete Natura 2000, aree per le quali la Regione Piemonte è deputata dall’Unione Europea alla tutela degli habitat naturali e delle specie selvatiche (ai sensi delle Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 2009/147/CE e alla definizione di Misure di Conservazione che ne evitino il degrado e la perturbazione. È importante sottolineare inoltre che, in aggiunta alle succitate aree naturali protette, anche le residue porzioni territoriali costituiscono di fatto corridoi ecologici necessari per la mobilità delle specie faunistiche, prime fra tutte quelle dell’avifauna alpina, particolarmente vulnerabile dalle attività del volo in zone di montagna.

L’ambito di applicazione del nuovo art. 28 bis è rappresentato da tutte quelle discipline ludiche, ricreative e sportive, esercitate da singoli cittadini o in forma organizzata, che prevedono l’utilizzo di aeromobili. Tra di esse è compresa anche l’attività di eliski la quale, negli ultimi anni, ha registrato un notevole incremento, sia in termini di numero di persone coinvolte sia in relazione alle aree alpine interessate, determinando quindi un’estensione del territorio regionale fruito da tale pratica anche in zone precedentemente non raggiungibili.

Pertanto, la Regione Piemonte ha adottato, nell’esercizio delle proprie competenze regionali in materia di tutela naturalistica, appositi provvedimenti che, negli ambiti di applicazione dell’art. 28 bis, sono finalizzati a garantire la tutela degli ambienti e delle specie d’interesse comunitario, sia all’interno che all’esterno delle succitate aree naturali protette e siti della rete Natura 2000, garantendo altresì la compatibilità ecologica dell’attività di volo in zone di montagna.

Nelle schede correlate sono presenti un approfondimento della normativa vigente in materia di eliski, una panoramica delle criticità ambientali dell’attività di eliski, un focus sul regime sanzionatorio e una reportistica delle attività autorizzate a partire dal 2017.