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Normativa

Direttiva Uccelli

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Terzo settore

Avifauna della Direttiva "Uccelli" in Piemonte

La Direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), denominata Direttiva "Uccelli", è stata emanata al fine di salvaguardare l'avifauna selvatica europea. Essa può essere considerata come atto precursore della Direttiva Habitat, in quanto contiene il principio che la conservazione delle specie non può essere perseguita senza tutelare gli habitat in cui le specie vivono.
La Rete Natura 2000 è costituita dall'insieme  dei  proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC),  dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) , dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) individuate in base alla Direttiva Habitat e delle Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della Direttiva Uccelli.

La direttiva "Uccelli" concerne "la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il trattato. Esso si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento". La direttiva si applica "agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat" (Art. 1).

L'Art. 3 afferma che "gli Stati membri adottano le misure atte necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficiente di habitat" attraverso le seguenti misure:

  • istituzione di zone di protezione;
  • mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
  • ripristino degli habitat distrutti;
  • creazione di biotopi.

L'Art. 4 recita che "Per le specie elencate nell'All. I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione". Gli Stati membri classificano quali "Zone di Protezione Speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie...". Analoghe misure sono previste per le specie migratrici (Art. 4 comma 2).
Gli Stati membri "adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione [suddette] l'inquinamento o il deterioramento dell'habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative...".

Gli elenchi delle specie vengono periodicamente aggiornati in relazione agli esiti dei monitoraggi e alla modificazione delle caratteristiche territoriali della Comunità Europea dovuta all’ingresso di nuovi Stati membri. La Direttiva "Uccelli" è stata recepita ed attuata dalla legge 157/92 (Art. 1) e dalla conseguente  normativa regionale.
Come indicato dall'Art. 6 del Regolamento di attuazione della Direttiva Habitat (D.P.R. 357 dell'8/9/97), gli obblighi derivanti dall'Art. 4 comma 2 (misure di conservazione delle Z.P.S. e all'occorrenza redazione di opportuni piani di gestione) e comma 3 (valutazione di incidenza) sono applicati anche alle Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della Direttiva "Uccelli".

Su oltre 350 specie segnalate in Piemonte, circa 150 sono incluse negli allegati della Direttiva Uccelli; esclusa un'unica specie estinta (il gallo cedrone) e quelle di comparsa più o meno accidentale, in Piemonte la Direttiva Uccelli riguarda oltre 100 specie.

Fonte: Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte - Sindaco R., Mondino G.P., Selvaggi A., Ebone A., Della Beffa G. - Regione Piemonte, 2003 (Aggiornato on-line nel 2017 - Sindaco R., Selvaggi A., Terzuolo P.G.-  Regione Piemonte).

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

Atti collegati

Tipo di atto
Provvedimento europeo
Allegati
Elenco specie
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