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Scheda informativa

Coronavirus in Piemonte: applicazione delle sanzioni amministrative

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Informazioni sulle sanzioni amministrative inflitte a seguito di violazione delle disposizioni dei decreti del Presidente della Giunta regionale aventi ad oggetto misure cautelative in tema di COVID-19

Ambito di competenza regionale

Con l’entrata in vigore del D.L.19/2020 il Governo ha varato una depenalizzazione delle violazioni connesse alle prescrizioni sul Coronavirus disponendo che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (v. art. 2, comma 1) le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre specifiche misure tra quelle previste dall’art. 1, comma 2 (Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid – 19) esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza.

Pertanto, in caso di accertamento di violazione dei Decreti del Presidente della Giunta regionale aventi ad oggetto misure cautelative in materia di Coronavirus (COVID-19), la potestà sanzionatoria spetta alla Regione.

Le sanzioni amministrative sono applicate in caso di violazione degli artt. 3-4 del d.l. 19/2020 in combinato disposto con i decreti del presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.), reperibili all'interno della pagina: "Coronavirus in Piemonte: ordinanze, circolari e disposizioni attuative", alla quale si rimanda.

N.B.: se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo.

Facoltà di pagare in misura ridotta

Come per ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo, si riconosce all’interessato la facoltà di estinguere il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento di una somma in misura ridotta che, nel caso di specie, prevede una duplice opzione:

  1. pagamento in misura ridotta del 30% (es. pari a euro 280 se la sanzione è uguale a euro 400) entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale;
  2. pagamento in misura pari al minimo (es. pari a euro 400 se la sanzione è di uguale importo) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

N.B.: in caso di reiterata violazione della stessa disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.

Decorrenza dei termini per il pagamento in misura ridotta

La decorrenza dei termini per il pagamento in misura ridotta o nella misura pari al minimo edittale, per tutti i verbali elevati fino al 15 maggio 2020, è iniziato a decorrere, indipendentemente dalla data della contestazione riportata nel verbale, dal 16 maggio 2020. Per i verbali successivi a tale data, si fa invece riferimento alla data riportata nel verbale, secondo le regole ordinarie.

Come esercitare il diritto di difesa se non si opta per il pagamento in misura ridotta

Qualora l’interessato non ritenga di usufruire della modalità conciliativa, propria di ogni procedimento sanzionatorio, può esercitare un’attività difensiva mediante la trasmissione di memorie difensive e/o richiesta di audizione personale, come espressamente indicato in fondo ad ogni verbale e secondo le modalità nello stesso riportate, anche attraverso la casella di posta: settore.tributi@regione.piemonte.it

Anche in questo caso il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione accertata è iniziata a decorrere per tutti i verbali elevati fino al 15 maggio 2020 dal 16 maggio 2020. Per i verbali successivi a tale data si fa riferimento alla data riportata nel verbale secondo le regole ordinarie.

Fasi successive al mancato pagamento in misura ridotta

Quando non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’organo accertatore trasmetterà gli atti alla Regione Piemonte, che adotterà la decisione con ordinanza motivata ingiungendo o il pagamento di una somma di danaro compresa fra il minimo ed il massimo edittale (previsti dalla legge), così come disposto dall’art. 18 della Legge 689/81 (Legge fondamentale sul procedimento sanzionatorio – Modifiche al sistema penale) ovvero, in difetto di elementi sufficienti, emetterà ordinanza motivata di archiviazione.

Si evidenzia che nella quantificazione della somma da pagare l’Autorità terrà conto dei criteri di cui all’art. 11 della Legge 689/81 che consistono nella “gravità della violazione”, “nell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione”, nonchè “nella personalità dello stesso” e “nelle sue condizioni economiche”.

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