COVID-19, FAQ sulle sanzioni amministrative poste dai trasgressori

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Le sanzioni amministrative sono applicate in caso di violazione degli artt. 3-4 del d.l. 19/2020 in combinato disposto con i decreti del presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.), reperibili all'interno della pagina: "Coronavirus in Piemonte: ordinanze, circolari e disposizioni attuative", alla quale si rimanda.

N.B.: se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (articolo 4).

Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Sì, è prevista una duplice possibilità per il trasgressore:

  1. pagamento in misura ridotta del 30% (es. pari a euro 280 se la sanzione è uguale a euro 400) entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale;
  2. pagamento in misura pari al minimo (es. pari a euro 400 se la sanzione è di uguale importo) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

N.B.: in caso di reiterata violazione della stessa disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.

La decorrenza dei termini per il pagamento in misura ridotta o nella misura pari al minimo edittale, per tutti i verbali elevati fino al 15 maggio 2020, è iniziato a decorrere, indipendentemente dalla data della contestazione riportata nel verbale, dal 16 maggio 2020. Per i verbali successivi a tale data, si fa invece riferimento alla data riportata nel verbale, secondo le regole ordinarie.

Si potrà esercitare l’ordinaria attività difensiva prevista per questo tipo di procedimenti mediante la trasmissione delle memorie difensive e/o richiesta di audizione personale, come espressamente indicato in fondo ad ogni verbale e secondo le modalità in esso riportate, anche attraverso la casella di posta: settore.tributi@regione.piemonte.it

Anche in questo caso il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione accertata decorrerà dal 16 maggio 2020, salvo, come sopra, ulteriori rinvii.

No, una volta pagata la sanzione non è più possibile esercitare il diritto alla propria difesa.

Quando non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’organo accertatore trasmette gli atti alla Regione Piemonte, che adotterà la decisione con ordinanza motivata ingiungendo o il pagamento di una somma di danaro compresa fra il minimo ed il massimo edittale (previsti dalla legge), ovvero, in difetto di elementi sufficienti, emetterà ordinanza motivata di archiviazione.

Nella quantificazione della somma da pagare l’Autorità terrà conto dei seguenti criteri: gravità della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità dello stesso e sue condizioni economiche.

No, la rateizzazione del verbale non è mai possibile.

La rateizzazione può prevedersi solo successivamente, ovvero dopo che sia intervenuta l'ordinanza ingiunzione. Ai sensi dell’art. 26 L. 689/81, l’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre (trattasi comunque di una facoltà e non di un obbligo), su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili (fino ad un massimo di trenta).

La competenza alla gestione del procedimento sanzionatorio dipende dalla violazione contestata nel verbale.

Laddove è contestata la violazione di un precetto contenuto in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - D.P.C.M. - (atto dello Stato), la competenza per il relativo provvedimento sanzionatorio (ordinanza ingiunzione) è in capo allo Stato ed il pagamento dovrà essere effettuato alla Prefettura competente per territorio.

Nel caso in cui invece oltre al D.P.C.M. è contestata la violazione di uno specifico precetto contenuto in una ordinanza regionale, la competenza passa alla Regione.

In tal caso il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e secondo le modalità riportate in fondo al verbale ovvero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Sì, è disponibile il numero verde 800 333 444. E' attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, da telefono fisso e mobile.