COVID-19, FAQ sulle sanzioni amministrative poste dagli operatori di Polizia locale

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

L’applicazione della sanzione amministrativa accessoria ha, secondo la previsione dell’art. 20, comma 1 della Legge 689/81, carattere di complementarietà rispetto alla sanzione principale e viene dunque, di regola, disposta contestualmente a quest’ultima mediante ordinanza ingiunzione. Presupposto pertanto per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria è l’emissione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento. Solo in via eccezionale e nei casi espressamente previsti dalla legge si può procedere all’irrogazione di sanzioni accessorie in via provvisoria.

Premesso quanto sopra, nel caso di specie, l’art. 4, comma 2 del D.L.19/2020 prevede per i casi in esso specificatamente richiamati, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Pertanto, dal momento che la Regione Piemonte ha disposto, con i vari decreti che si sono succeduti, misure derogatorie, ampliative o restrittive così come espressamente previsto dall’art. 3 del D.L.19/2020 e dal D.L. 33/2020, avocando a sé la correlata funzione sanzionatoria nel caso di violazione delle stesse, va da sé che, alla luce di quanto sopra (ovvero della complementarietà della sanzione accessoria rispetto a quella principale) , la sanzione accessoria della quale qui si tratta resta di competenza regionale e dunque la relativa documentazione dovrà essere inviata alla Regione.

Da evidenziare che l’art. 4 sopra richiamato, al comma 4 dispone altresì che già in sede di accertamento delle violazioni di cui al comma 2, “ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione”, l’Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. In sede poi di eventuale adozione della vera sanzione accessoria (da adottarsi in sede di ordinanza ingiunzione), la Regione provvederà a scomputare il periodo di chiusura provvisoria dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata.

Con riferimento all'attività di ristorazione, il DPGR n. 49 del 30 aprile ha disposto che, in caso di violazione delle prescrizioni relative all'attività di asporto, siano i Sindaci competenti per territorio a sospendere immediatamente l'attività di asporto, lasciando pertanto all'autonomia organizzativa del competente Comune il potere di disporre i citati provvedimenti cautelari.

La sanzione si applica in particolare per le attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa) del D.L.19/2020.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

I pagamenti in misura ridotta delle sanzioni amministrative possono affluire al conto corrente bancario n° 40777516 tramite bonifico intestato a:

Tesoreria Regione Piemonte, Unicredit Banca, Via XX settembre 31 , 10122 TORINO

Coordinate bancarie: IBAN : IT91S0200801033000040777516 BIC - SWIFT: UNCRITM1Z43> CAUSALE : COVID-19. Violazione art…….. DPGR n…... del……..

Generalità del trasgressore, numero e data del verbale.

Per informazioni più dettagliate, si consiglia di consultare la scheda informativa “Avviso agli operatori di Polizia locale

Non è stata prevista alcuna casella PEC specifica. Pertanto, i relativi rapporti devono essere inviati alla casella di posta certificata del Settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo:

politiche.fiscali@cert.regione.piemonte.it

La segreteria del Settore provvederà poi a smistarli ai funzionari competenti e quindi non c’è bisogno di metterli in indirizzo per conoscenza.