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In caso di verbale di illecito amministrativo contestato al titolare di un'attività commerciale che avrebbe dovuto restare chiusa e che invece è rimasta aperta, a chi spetta l’applicazione della sanzione accessoria e a chi dovrà essere inviato il verbale?
L’applicazione della sanzione amministrativa accessoria ha, secondo la previsione dell’art. 20, comma 1 della Legge 689/81, carattere di complementarietà rispetto alla sanzione principale e viene dunque, di regola, disposta contestualmente a quest’ultima mediante ordinanza ingiunzione. Presupposto pertanto per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria è l’emissione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento. Solo in via eccezionale e nei casi espressamente previsti dalla legge si può procedere all’irrogazione di sanzioni accessorie in via provvisoria.
Premesso quanto sopra, nel caso di specie, l’art. 4, comma 2 del D.L.19/2020 prevede per i casi in esso specificatamente richiamati, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Pertanto, dal momento che la Regione Piemonte ha disposto, con i vari decreti che si sono succeduti, misure derogatorie, ampliative o restrittive così come espressamente previsto dall’art. 3 del D.L.19/2020 e dal D.L. 33/2020, avocando a sé la correlata funzione sanzionatoria nel caso di violazione delle stesse, va da sé che, alla luce di quanto sopra (ovvero della complementarietà della sanzione accessoria rispetto a quella principale) , la sanzione accessoria della quale qui si tratta resta di competenza regionale e dunque la relativa documentazione dovrà essere inviata alla Regione.
Da evidenziare che l’art. 4 sopra richiamato, al comma 4 dispone altresì che già in sede di accertamento delle violazioni di cui al comma 2, “ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione”, l’Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. In sede poi di eventuale adozione della vera sanzione accessoria (da adottarsi in sede di ordinanza ingiunzione), la Regione provvederà a scomputare il periodo di chiusura provvisoria dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata.
Con riferimento all'attività di ristorazione, il DPGR n. 49 del 30 aprile ha disposto che, in caso di violazione delle prescrizioni relative all'attività di asporto, siano i Sindaci competenti per territorio a sospendere immediatamente l'attività di asporto, lasciando pertanto all'autonomia organizzativa del competente Comune il potere di disporre i citati provvedimenti cautelari.
La sanzione si applica in particolare per le attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa) del D.L.19/2020.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Quali sono gli estremi del conto corrente regionale sul quale è opportuno riversare le somme derivanti dal pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative?
I pagamenti in misura ridotta delle sanzioni amministrative possono affluire al conto corrente bancario n° 40777516 tramite bonifico intestato a:
Tesoreria Regione Piemonte, Unicredit Banca, Via XX settembre 31 , 10122 TORINO
Coordinate bancarie: IBAN : IT91S0200801033000040777516 BIC - SWIFT: UNCRITM1Z43> CAUSALE : COVID-19. Violazione art…….. DPGR n…... del……..
Generalità del trasgressore, numero e data del verbale.
Per informazioni più dettagliate, si consiglia di consultare la scheda informativa “Avviso agli operatori di Polizia locale”
Avete previsto una mail dedicata a cui gli operatori della Polizia locale possono inviare i verbali che debbono essere mandati, per competenza di materia, alla Regione, oppure devono semplicemente scrivere alla casella PEC del Settore competente?
Non è stata prevista alcuna casella PEC specifica. Pertanto, i relativi rapporti devono essere inviati alla casella di posta certificata del Settore politiche fiscali e contenzioso amministrativo:
politiche.fiscali@cert.regione.piemonte.it
La segreteria del Settore provvederà poi a smistarli ai funzionari competenti e quindi non c’è bisogno di metterli in indirizzo per conoscenza.