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E' in vigore la legge regionale n. 30/2023 "Disciplina dei servizi educativi per l’infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni".
Dopo mezzo secolo di attesa, la Regione Piemonte ha dato vita a una nuova norma sui servizi educativi per l'infanzia che prevede una migliore qualità delle attività, una maggiore accessibilità per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni, flessibilità e adeguamento ai nuovi orari di vita e lavoro.
La Regione definisce così in modo compiuto il proprio ruolo nella governance del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, in coerenza con i principi del Decreto legislativo 65/2017.
Si tratta di un ruolo ampliato in modo significativo, grazie anche alle responsabilità attribuite dal legislatore nazionale alle Regioni, in termini non solo di programmazione delle risorse economiche del Piano d'Azione pluriennale, ma anche di promozione qualitativa dell'intero sistema integrato 0-6.
La legge mette al centro i bambini e le famiglie: nella realtà attuale è prioritario l'impegno delle istituzioni per assicurare la conciliabilità fra lo svolgimento di un'attività lavorativa e la responsabilità della cura dei bambini nell'età 0-6 anni.
Il 26 novembre 2024, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 60/2024/XII, è stato emanato il provvedimento che ha istituito e nominato i componenti della Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni (CoReSI06).
Si tratta del primo atto attuativo della legge regionale 30/2023 che all’art. 22 prevede appunto la costituzione della Conferenza Regionale del Sistema Integrato dalla nascita sino ai sei anni.
- Le novità della legge
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Le principali novità riguardano l'avvicinamento e il consolidamento tra i servizi per la fascia di età 0-3 anni e quelli per la fascia 3-6 anni, e il rafforzamento del ruolo della Regione. Alla tradizionale funzione di programmazione e regolazione dell’offerta educativa, si aggiungono infatti la promozione qualitativa del sistema integrato, con la formazione innovativa dedicata degli operatori, i coordinamenti pedagogici territoriali, i poli dell’infanzia, l'istituzione di un Tavolo interistituzionale permanente e di una Conferenza regionale del sistema integrato 0-6.
La legge valorizza in modo particolare il ruolo dei Comuni in attuazione delle disposizioni nazionali e prevede un ordinamento organico del quadro dei servizi regionali 0-3 anni, costituito da nidi di infanzia e micronidi (anche aziendali), sezioni primavera e servizi integrativi, quali nido in famiglia, spazio gioco per bambini.
Altra novità fondamentale è il passaggio delle competenze autorizzatorie, di vigilanza e di accreditamento in capo ai Comuni.
- Disposizioni transitorie
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Il passaggio ai Comuni delle competenze autorizzatorie non è immediato: occorrerà attendere l'emanazione da parte della Regione di specifici atti attuativi. In via transitoria, è quindi ancora operativo il regime previgente incardinato nella Commissione di vigilanza presso le ASL competenti per territorio.
In base all'art. 34, sono tuttora vigenti le disposizioni in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi educativi (asili nido, micro-nidi, sezioni primavera, nidi in famiglia, centri di custodia oraria).
Mediante i successivi provvedimenti di disciplina dei requisiti strutturali e gestionali dei servizi, la nuova legge regionale pone le basi per una radicale e prossima trasformazione del sistema regionale dei servizi educativi per l'infanzia, che sarà configurato in modo da garantire una pluralità di offerte flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.
- Provvedimenti attuativi
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La Giunta regionale, in adempimento all’articolo 2, comma 6 della Legge regionale 30/2023, ha approvato con D.G.R. 3 -1937 del 10 dicembre 2025, un provvedimento attuativo avente a oggetto le disposizioni per disciplinare i requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali dei servizi educativi per l’infanzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, vale a dire di tutti i servizi 0-3 sia tradizionali (nido di infanzia, micro-nido, sezione primavera) che integrativi (spazio gioco, nido in contesto domiciliare e centro bambini e famiglie).
2 febbraio 2026 - Errore materiale nell'elenco dei titoli di studio e delle qualifiche
Si evidenzia che nell'Allegato alla D.G.R. 3-1937, nella sezione relativa al Personale (pag. 7) dove sono elencati i titoli previsti dalla normativa regionale che consentono l'accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia, è stato erroneamente inserito alla lettera j) l'attestato di operatore sociosanitario.
Si sottolinea inoltre che la validità dei suddetti titoli permane nei termini previsti dall'art. 14 comma 3 D.Lgs. 65/2017 s.m.i. come modificato dal D.L. 90/2025 convertito in legge 109/2025 s.m.i.
Sarà cura del Settore competente rettificare il testo con successivo provvedimento attuativo in corso di redazione.
Si tratta di un atto propedeutico, indispensabile per attuare il trasferimento ai Comuni delle competenze autorizzatorie di vigilanza e di accreditamento dei servizi educativi, come espressamente previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera d), della legge, funzioni che nella fase transitoria permangono in capo alle Commissioni di Vigilanza delle ASL e alla Città di Torino.
La struttura del provvedimento è composta da 3 paragrafi:
- "Requisiti generali”, in cui è sviluppata la trattazione di tutti gli elementi strutturali e organizzativo-gestionali applicabili a tutti i servizi educativi;
- “Requisiti specifici”, in cui sono definiti gli elementi peculiari di ciascun servizio educativo;
- “Orientamenti di governance territoriale”, in cui sono declinati indirizzi per promuovere iniziative a carattere sperimentale e innovativo proposte da enti territoriali e da altri soggetti, nell’ottica di un approccio integrato, anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera e), della medesima legge.
Allegati
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