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Scheda informativa

Il ruolo della Regione e dei Comuni nel sistema integrato 0/6 anni

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici

Come cambia il ruolo della Regione e dei Comuni con l'istituzione del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, approvato dal Decreto legislativo 65/2017 e in corso di attuazione da parte della Regione sulla base degli indirizzi dettati dalla LR 30/2023

Il nuovo sistema integrato dalla nascita fino ai sei anni, entrato in vigore con il Decreto 65/2017 (Funzioni e compiti degli Enti locali) ha l'obiettivo di garantire pari opportunità educative, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, al fine di superare le diseguaglianze e le barriere territoriali, economiche, tecniche e culturali. Ha modificato e assegnato nuove funzioni e compiti a Regioni ed Enti locali.

La nuova Legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l’infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni) ha fornito gli indirizzi per definire funzioni e compiti della Regione e dei Comuni piemontesi come indicati dal Dlgs 65/2017. Si evidenzia tuttavia che, in base alle disposizioni transitorie della legge di cui all’art. 34, fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti nell’art. 2 comma 6 LR 30:


• i servizi educativi per l’infanzia continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente

• il provvedimento di autorizzazione al funzionamento e la funzione di vigilanza sui servizi continuano a essere attuati dalle Commissioni di Vigilanza delle ASL competenti per territorio e dalla Città di Torino per i servizi allocati nell’ambito di tale Comune

• l'accreditamento non costituisce ancora condizione necessaria per l’accesso ai contributi pubblici, fino all’emanazione degli atti attuativi.

Ciò premesso, si rinvia ad una attenta lettura e riflessione di tutta la legge in oggetto, in particolare dell’art.15, il quale descrive le nuove competenze che, in una prospettiva ormai sempre più prossima, dovranno essere esercitate dai Comuni, anche in forma associata.

Infine si segnala che, in base all’art. 34 comma 7, qualora il procedimento autorizzativo di un servizio educativo sia iniziato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è immediatamente applicabile il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini di cui all’articolo 29, commi 2 e 3. I servizi educativi già esistenti dovranno adeguarsi al rapporto numerico anzidetto entro un anno dall’entrata in vigore della legge 30.

 

Funzioni e compiti delle Regioni
  • programmano e sviluppano il sistema integrato
  • definiscono linee d'intervento per il supporto professionale al personale del sistema
  • promuovono i coordinamenti pedagogici
  • sviluppano il sistema informativo regionale
  • concorrono al monitoraggio e alla valutazione del sistema definiscono standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi
  • disciplinano per soli servizi educativi, le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli enti locali 
  • individuano le sanzioni da applicare
Funzioni e compiti degli Enti Locali
  • gestiscono servizi educativi e/o scuole dell'infanzia
  • autorizzano accreditano e vigilano i soggetti privati per l'istituzione dei servizi educativi
  • realizzano attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei servizi educativi
  • attivano il coordinamento pedagogico sul proprio territorio
  • coordinano la programmazione dell'offerta formativa
  • promuovono iniziative di formazione per il personale del sistema
  • definiscono le modalità di partecipazione delle famiglie (primaria responsabilità educativa)
  • facilitano esperienze di continuità tra il sistema e il primo ciclo di istruzione