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Scheda informativa

Vigilanza e controllo: adempimenti della persona giuridica privata

Rivolto a
Cittadini
Terzo settore

La vigilanza e il controllo sui bilanci delle Fondazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte può esercitare un controllo sulle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile e del Decreto Presidente della Repubblica n. 361/2000.

Tali Enti hanno pertanto l’onere di depositare i rispettivi bilanci consuntivi e preventivi corredati dai relativi verbali di approvazione secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 13 – 2446 del 28/3/2006 (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo).

L’invio della documentazione dovrà essere effettuato unicamente via :

oppure, qualora l'Ente non fosse provvisto di P.E.C., a mezzo

a una sola casella di posta utilizzando la modulistica predisposta,  allegando copia di un documento di identità del Presidente firmatario della lettera; in alternativa, la PEC può essere sottoscritta con firma digitale.

Le comunicazioni andranno effettuate fra caselle di posta elettronica omologhe: da Certificata a Certificata (P.E.C.) e da ordinaria a ordinaria (e-mail).

Per eventuali delucidazioni tecniche scrivere all'email fondazioni.associazioni@regione.piemonte.it

Qualora l’Ente in sede di approvazione del bilancio consuntivo proceda anche al rinnovo delle cariche sociali, sarà necessario presentare apposita istanza   per l'annotazione nel Registro.

Fino al 31 luglio 2021, le fondazioni che non abbiano regolamentato nel proprio statuto lo svolgimento delle sedute dei propri organi sociali in videoconferenza, possono riunirsi, con tale modalità, ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 cosiddetto "Cura Italia" (convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020) come modificato in ultimo dal Decreto Legge cosiddetto "Riaperture" 22 aprile 2021 n. 52, nel rispetto dei criteri di:

  • trasparenza e tracciabilità per esempio rendendo disponibili in anticipo i documenti oggetto di discussione, mettendo il legale rappresentante nella condizione di poter accertare l’identità dei partecipanti, dei risultati delle votazioni e di dichiarare validamente convocata e costituita la seduta stessa;

  • adeguata pubblicità delle sedute secondo le modalità individuate da ciascun ente;

  • principio di simultaneità secondo il quale ogni partecipante deve essere messo in grado di assistere e intervenire al consesso, pena la nullità dello stesso.