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- Imprese e liberi professionisti
La tutela del paesaggio trova riconoscimento nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che riunisce, in un unico testo normativo più volte modificato negli anni successivi, la disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
Il Codice prevede tre distinte forme ordinamentali per la tutela del paesaggio:
- provvedimento amministrativo (art.136 - che comprende anche i beni di cui all’art. 157 - immobili ed aree sottoposte a tutela con provvedimento amministrativo, inclusi i cosiddetti “Galassini”);
- beni e aree vincolati ex lege (art. 142, categorie di beni tutelati in via generale);
- piani paesaggistici (art.143, vincoli inseriti dal piano paesaggistico per ulteriori aree ed immobili da sottoporre a tutela – non presenti in Piemonte).
I boschi sono elementi del paesaggio riconosciuti dall’art. 1, c. 3 del D.lgs 34/2018 e sono tutelati paesaggisticamente ai sensi dell’art. 142 c. 1 lettera g del D. Lgs. 42/2004; possono altresì essere ricompresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del D. lgs. 42/2004.
- Previsioni del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
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In merito al tema, il D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, all’articolo 7, comma 12 prevede che “con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo.
Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività' culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.”In merito alla redazione delle previste linee guida, si veda anche l'interpellanza urgente Cenni ed altri n. 2-00993 (Iniziative normative volte ad una razionalizzazione e delimitazione dell'autorizzazione paesaggistica preventiva, in relazione al parere del Consiglio di Stato del 30 giugno 2020 - n. 2-00993).
- La Sentenza della Corte Costituzionale del 29.11.2022
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In merito ai tagli colturali nella aree vincolate con provvedimento amministrativo (art.136, immobili ed aree sottoposte a tutela con provvedimento amministrativo) o vincolate ex lege (art 142, categorie generali di beni tutelate in via d'emergenza dalla cosiddetta legge Galasso n.431/1985), la Corte Costituzionale ha precisato (N. 239 SENTENZA 9 - 29 novembre 2022 (T-220239) - GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 30-11-2022) quanto segue.
L'intervento di taglio colturale è regolato “dall'art. 149, comma 1, lettera c), cod. beni culturali, che limita l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica al caso in cui il taglio sia autorizzato «in base alla normativa in materia» e sia eseguito in un bosco vincolato ex lege.
La giurisprudenza amministrativa conferma che l'assoggettamento del taglio colturale alla specifica disciplina di cui al citato art. 149, comma 1, lettera c), esclude che tale particolare tipo di intervento possa ricadere anche fra quelli genericamente inerenti all'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale, esonerati dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi della lettera b) dello stesso art. 149, comma 1”.
La Corte evidenzia che tale soluzione interpretativa risulta coerente con il “D.P.R. n. 31 del 2017 , dal momento che il punto A.19 dell'Allegato A riconduce all'art. 149, comma 1, lettera b), solo attivita' minori relative ai boschi, mentre le «pratiche selvicolturali» in generale (comprendenti anche il taglio colturale) sono ricondotte dal punto A.20 all'art. 149, comma 1, lettera c).
Similmente, …., l'art. 7, comma 13, t.u. foreste [D. Lgs 3 aprile 2018, n. 34] dispone che «[l]e pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformita' alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
Su questa base, il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 1233 del 2020, ha affermato che l'esonero di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), si applica solo se il taglio colturale dev'essere eseguito in un bosco vincolato ex lege”, richiamando il parere dell’Ufficio legislativo del MIBACT dell’8 settembre 2016, n. 25553.
Infine la Corte precisa che “le più recenti norme statali, ovvero l'art. 7, comma 12, t.u. foreste e l'art. 36, comma 3, del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, smentiscono la tesi secondo la quale l'esonero del taglio colturale dall'autorizzazione paesaggistica potrebbe operare anche nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali.”
In conseguenza del percorso interpretativo della Sentenza del 29 novembre 2022, la Corte Costituzionale chiarisce la necessità di provvedere all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale da effettuarsi nelle aree soggette a vincolo ex art. 136 del D.lgs. 42/2004.
Le aree soggette a vincolo ex art. 136 sono consultabili sul Geoportale regionale selezionando, tra i "servizi regionali" presenti nel menù a sinistra, "pianificazione", "piano paesaggistico regionale", "tavola P2" e accendendo lo strato "Immobili e aree di interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42 del 2004".
Il Piano Paesaggistico Regionale è consultabile anche sul sito web di Arpa Piemonte.
Tutte le informazioni in merito alle autorizzazioni paesaggistiche sono pubblicate alla seguente pagina. In particolare la FAQ n. 12, nella sezione "Casi relativi alla fattispecie di cui all’art. 3 c. 1 lett.g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 mq." precisa le competenze in merito all’autorizzazione paesaggistica, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32." evidenziando che sia "da ritenere che allo stato della vigente normativa e delle interpretazioni normative più autorevoli precedentemente descritte, la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sia in capo al Comune."
Le pagine restano in costante aggiornamento per segnalare l’esito degli approfondimenti in corso ed eventuali evoluzioni normative a livello nazionale.