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Modalità di assegno al taglio
Le operazioni di assegno al taglio consistono nell'individuare le piante da utilizzare (martellata) o da lasciare a dotazione del bosco (contrassegnatura). L'articolo 9 del regolamento forestale determina i casi di assegno al taglio, demandandone l'attuazione esclusivamente a tecnici forestali abilitati ed iscritti al registro regionale dei martelli forestali (art. 10 reg. for.).
Di seguito è possibile individuare le principali prescrizioni del regolamento forestale selezionando le più comuni tipologie di intervento selvicolturale/forma di governo.
- Tagli di maturità in fustaia
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Comprendono sia i tagli di rinnovazione (a buche, successivi) nelle fustaie coetanee, che i tagli a scelta colturale in quelle disetanee: l'articolo 9, comma 1, prescrive, per interventi che interessino oltre 10 alberi o una superficie superiore a 5.000 m2, l'assegno con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile a partire dalla classe diametrica dei 20 cm; dai 30 cm devono essere numerate, martellate su apposite specchiature praticate al piede e assegnate con bollo di vernice sul fusto.
Tale disposizione si applica anche alle piante morte in piedi. - Tagli di utilizzazione nel ceduo
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Su proprietà pubblica è sempre obbligatoria (art. 9, comma 4) la contrassegnatura sul fusto e al piede dei soggetti da rilasciare (matricine, riserve) mediante anellatura con vernice delle piante e bollo al piede in posizione non asportabile.
Su proprietà privata (art. 9, comma 5) quanto sopra vale solo per interventi che ricadono nell’autorizzazione con progetto di taglio.
- Tagli di utilizzazione nel governo misto
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Nel taglio di utilizzazione dei boschi a governo misto interessanti superfici superiori a 1 ettaro, l’art. 9, comma 2, prevede l’assegno al taglio secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.
- Tagli intercalari, conversioni
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Su proprietà pubblica (art. 9, comma 3) è sempre obbligatoria la contrassegnatura per aree campione rappresentative, secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.
Su proprietà privata (art. 9, comma 5) quanto sopra vale solo per interventi che ricadono nell’autorizzazione con progetto di taglio.
- Robinieti e castagneti
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Nei robineti e nei castagneti (art. 55) non vi è l'obbligo di assegno al taglio di robinie e castagni ma tale obbligo vige per le altre specie presenti. Singoli castagni o robinie in altre categorie forestali vanno invece assegnati al taglio secondo le modalità previste dall’art. 9.
Registro regionale dei martelli forestali
Secondo quanto previsto dal D.P.G.R. n. 8/R/2011 “Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), con D.D. n. 3488 del 10/10/2019 è stata semplificata la modalità per la tenuta del Registro Regionale dei Martelli forestali.
L'iscrizione al registro regionale è obbligatoria per svolgere le attività di cui all'articolo 9 del D.P.G.R. 20 settembre 2011, n. 8/R e avviene a seguito di comunicazione del sigillo del martello e dei dati del tecnico abilitato al suo uso.
Per iscriversi si raccomanda di leggere attentamente le nuove istruzioni (Allegato 2) e trasmettere il Modello predisposto, debitamente compilato, al Settore Foreste della Regione Piemonte alla PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it.
ATTENZIONE: si evidenzia per la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).
Allegati
- allegato_1.pdf
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- Istuzioni per la tenuta del registro (allegato_2)
- File pdf - 12.1 KB
- Modello per l' iscrizione (allegato_3)
- File pdf - 6.16 KB
- Modello per la cancellazione (allegato_4)
- File pdf - 6.5 KB
- registro_regionale_dei_martelli_forestali_anni_2011-settembre_2024.pdf
- File pdf - 113.87 KB
Contatti
- Riferimento
- SETTORE FORESTE
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- 011-432.5910