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Scheda informativa

Boschi di neoformazione

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

I boschi di neoformazione, di cui all'art. 3 comma 5 della l.r. 4/2009, sono superfici colonizzate da alberi e/o arbusti di almeno 10 anni di età (rilevabili dal conteggio degli anelli di accrescimento annuali dei fusti), che rispettano la definizione di bosco.

Come previsto dall'articolo 29 del regolamento forestale:

  • fino al 30° anno di età del bosco di neoformazione è possibile scegliere la gestione a ceduo, fustaia o governo misto;
  • oltre il 30° anno è obbligatoria la gestione a fustaia per i boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce (esclusa la roverella); per tutti gli altri boschi è ancora possibile scegliere la forma di governo.

Art 29. del regolamento forestale "Gestione dei boschi di neoformazione"

  1. In riferimento alle situazioni di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 4/2009, entro il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea può essere scelta la forma di governo mediante opportuni interventi selvicolturali.
  2. Oltre il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea senza che siano stati effettuati interventi selvicolturali che conducano a diverse forme di governo, i boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce, esclusa la roverella, devono essere gestiti a fustaia.
  3. A norma dell'articolo 2 comma 2, lettera c) è possibile derogare al comma 2 qualora le caratteristiche stazionali o la composizione specifica del bosco siano tali da sconsigliare il governo ad alto fusto.