- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
I boschi di neoformazione, di cui all'art. 3 comma 5 della l.r. 4/2009, sono superfici colonizzate da alberi e/o arbusti di almeno 10 anni di età (rilevabili dal conteggio degli anelli di accrescimento annuali dei fusti), che rispettano la definizione di bosco.
Come previsto dall'articolo 29 del regolamento forestale:
- fino al 30° anno di età del bosco di neoformazione è possibile scegliere la gestione a ceduo, fustaia o governo misto;
- oltre il 30° anno è obbligatoria la gestione a fustaia per i boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce (esclusa la roverella); per tutti gli altri boschi è ancora possibile scegliere la forma di governo.
Art 29. del regolamento forestale "Gestione dei boschi di neoformazione"
- In riferimento alle situazioni di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 4/2009, entro il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea può essere scelta la forma di governo mediante opportuni interventi selvicolturali.
- Oltre il trentesimo anno dall'inizio della colonizzazione spontanea senza che siano stati effettuati interventi selvicolturali che conducano a diverse forme di governo, i boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce, esclusa la roverella, devono essere gestiti a fustaia.
- A norma dell'articolo 2 comma 2, lettera c) è possibile derogare al comma 2 qualora le caratteristiche stazionali o la composizione specifica del bosco siano tali da sconsigliare il governo ad alto fusto.
Allegati
- schema_riassuntivo_gestione_boschi_neoformazione.pdf
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