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Scheda informativa

Terre e rocce da scavo

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 offre la possibilità di gestire le terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto e non come rifiuti.

Il decreto si pone come testo normativo unico per questa materia.

Il regolamento si compone di 31 articoli su 6 Titoli e 10 Allegati così organizzato:

1) Titolo I: le disposizioni generali (artt. 1-3);

2) Titolo II: i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis D.Lgs. n. 152/2006 e le modalità di gestione degli stessi (artt. 4-22);

3) Titolo III: la disciplina “speciale” del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (art. 23);

4) Titolo IV: disciplina dell’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dal regime dei rifiuti, ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 152/2006 (art. 24);

5) Titolo V: disciplina delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (artt. 25 e 26);

6) Titolo VI: disposizioni intertemporali, transitorie e finali (artt. 27-31).

Tuttavia, una serie di questioni restano aperte ad interpretazione per l’applicazione effettiva della norma.

Per questi aspetti interpretativi la Regione, nel pieno rispetto delle competenze del Ministero dell’Ambiente, ha ritenuto utile condividere con la Città Metropolitana di Torino, le Provincie e l’ARPA Piemonte, soluzioni operative applicabili sull’intero territorio regionale tradotte nelle seguenti Frequently Asked Questions (FAQ) corredate da uno schema di flusso per la produzione del Piano di Caratterizzazione proposto come allegato scaricabile e di un modulo per l’eventuale segnalazione ex art. 11 – Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo.

Per quanto non desumibile dalle FAQ succitate si farà riferimento alle Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha approvato con delibera 54/2019.

Future implementazioni ed aggiornamenti, anche sulla scorta di quanto il sistema delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale produrrà, saranno motivo di riattivazione del confronto tecnico per la condivisione delle nuove FAQ.

Il Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha approvato con delibera 54/2019 le Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Articolo 2 – Definizioni e Articolo 3 – Esclusioni dal campo di applicazione 

1. Definizione e ruolo dell’Autorità Competente

Nella maggior parte degli interventi edilizi, che possono comportare la produzione di materiali da scavo, l’Autorità competente coincide con il Comune, responsabile del rilascio dei necessari titoli abilitativi. Tuttavia possono verificarsi casi in cui l’opera che determina la produzione dei materiali, sia autorizzata da un soggetto diverso dal Comune.

Risulta pertanto opportuno fornire alcuni chiarimenti, sia al fine di indirizzare correttamente la documentazione relativa al Piano di Utilizzo ed alla Dichiarazione di Utilizzo da parte del produttore dei materiali da scavo, che per individuare le pubbliche Autorità che, sulla base delle rispettive competenze, dovranno successivamente farsi carico della verifica della documentazione medesima e della trasmissione delle eventuali comunicazioni e provvedimenti.

Nell’ambito delle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del DPR 120/2017 l’«autorità competente» è rappresentata dall’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o a di autorizzazione integrata ambientale, l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera o) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio - lettera p, D.lgs 152/2006, così sostituita dall'art. 2 del D.lgs. n. 104 del 2017).

Per la a gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, così come dettata dal DPR 120/2017, si delineano due diversi percorsi procedurali, a seconda della tipologia di opera che genera la produzione delle terre stesse:

  1.  Procedura del “Piano di Utilizzo” (artt. 9-19), nel caso di opera oggetto di procedura di VIA e/o AIA con volume di scavo >6000 m3
  2.  Procedura della “Dichiarazione di Utilizzo” (artt. 21-22), nel caso di opera non oggetto di procedura di VIA e/o AIA, indipendentemente dal volume di scavo, oppure oggetto di procedura di VIA e/o AIA ma con volume di scavo <6000 m3.

 

Procedura del “Piano di Utilizzo” (artt. 9-19).

Nel primo percorso procedurale (Piano di Utilizzo), l’Autorità Competente risulta individuata nelle disposizioni nazionali e regionali in materia di VIA e AIA.

Per i procedimenti ricadenti sul territorio della Regione Piemonte è possibile fare riferimento alle indicazioni contenute alle seguenti pagine web:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali

All’Autorità sopra individuata, nella maggior parte dei casi rappresentata dalla Provincia/Città metropolitana oppure dalla Regione stessa, deve essere trasmesso il Piano di Utilizzo, secondo le disposizioni dell’art. 9 del DPR 120/2017, nonché le sue successive comunicazioni di aggiornamento o di proroga.

L’autorità Competente, nell’ambito della valutazione del Piano di Utilizzo, svolgerà le seguenti attività:

  • Verificare la completezza e della correttezza della documentazione relativa al Piano, chiedendo, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione stessa, eventuali integrazioni, in un’unica soluzione (art. 9)
  • Può chiedere verifiche motivate ad ARPA, entro 30 giorni dalla trasmissione del Piano (art. 9)
  • Può disporre il divieto di inizio o di prosecuzione della gestione delle Terre e Rocce come sottoprodotto (art. 9)
  • Può stabilire prescrizioni ad integrazioni al Piano, nell’atto conclusivo di VIA con provvedimento motivato (art. 9)
  • Verificare le comunicazioni di aggiornamento e proroga del Piano, entro 60 gg dalla trasmissione della comunicazione da parte del Proponente (artt.- 15-16)
  • Richiedere eventuali accertamenti ad ARPA e disporre divieti motivati di gestione
  • Trasmettere ad ISPRA, Regione, Provincia e ARPA i dati relativi ai Piani di Utilizzo, secondo le modalità definite da ISPRA (art. 18)

 

Procedura della “Dichiarazione di Utilizzo” (artt. 21 e 22).

Nel caso del percorso procedurale relativo a opere non oggetto di procedura di VIA e/o AIA, indipendentemente dal volume di scavo, oppure oggetto di procedura di VIA e/o AIA ma con volume di scavo <6000 m3 l’individuazione ed il ruolo dell’Autorità Competente, a cui trasmettere la Dichiarazione di Utilizzo ex art. 21 del DPR 120/2017, risulta più articolato.

In generale deve essere sempre seguita l’indicazione che l’Autorità Competente è individuata nell’Amministrazione che autorizza la realizzazione dell’opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo.

Se l’opera che genera terre e rocce da scavo è oggetto di procedura di VIA e/o AIA, si rimanda a quanto indicato per il percorso procedurale precedente, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali in materia di VIA e AIA, con competenza individuata, nella maggior parte delle casistiche, nelle Provincia/Città metropolitana oppure nella Regione.

Analoghe considerazioni devono essere formulate, ad esempio, per i procedimenti ai sensi del D.lgs 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, e del dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ove è previsto che sia rilasciata un’autorizzazione unica relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Al di fuori delle casistiche di competenza statale, sul territorio della Regione Piemonte tale autorizzazione unica è delegata alla Provincia/Città Metropolitana.

Per quanto riguarda tutte altre tipologie di opere, a parte gli interventi di edilizia libera,in generale i titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:

  • dal permesso di costruire;
  • dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) e dalla comunicazione di varianti in corso d'opera;
  • da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti

Nell’ambito dei suddetti procedimenti, l’Autorità Competente risulta principalmente individuata nella Amministrazione Comunale.

Sulla base delle suddette considerazioni, all’Autorità Competente dovrà essere trasmessa la Dichiarazione di Utilizzo previsto all’art. 21 del DPR 120/2017 o l’eventuale aggiornamento o proroga previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, unitamente agli altri destinatari indicati ed in particolare all’ARPA.

L’Autorità Competente individuata si affiancherà e coordinerà con l’ARPA nella ricezione e valutazione della documentazione inerente la Dichiarazione di Utilizzo trasmessa dal Produttore delle terre e rocce da scavo e, qualora sia accertata l’assenza dei requisiti necessari per la gestione come sottoprodotto delle stesse oppure delle condizioni per l’eventuale aggiornamento o proroga della Dichiarazione, disporrà il divieto di inizio o di prosecuzione di attività di gestione.

Anche se non espressamente indicato all’art. 21 del DPR 120/2017, si consiglia, per completezza d’informazione, la trasmissione della documentazione da parte del produttore, anche al Comune ove ha sede il sito di destinazione finale delle terre e rocce da scavo e di eventuale deposito intermedio (art. 5), qualora diversi dal Comune ove ha sede il sito di produzione.

Sia nel caso della procedura del Piano di Utilizzo che in quello della Dichiarazione di Utilizzo, si ricorda che deve essere trasmessa, dall’esecutore o dal produttore delle terre e rocce da scavo all’Autorità Competente, la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) prevista all’art. 7 del DPR 120/2017, insieme agli altri destinatari individuati al comma 2 del medesimo articolo.

2. Quali sono i materiali da scavo interessati dal D.P.R. 13 giugno 2017?

L’art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 giugno 2017 definisce come “terre e rocce da scavo” il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: - scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); - perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento.; - opere infrastrutturali (gallerie, strade); - rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, poli-vinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del D.lgs. 152/06 per la specifica destinazione d’uso. L’elenco, per come risulta formulata la definizione, va inteso come esemplificativo e non esaustivo. Potrebbero perciò rientrare anche altre tipologie di opere e i relativi materiali prodotti, quali i materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei. Questa possibilità, stante al momento l’assenza di norme speciali su tali materiali, è stata confermata dalla nota del Ministero Ambiente prot. 0002697 del 20/02/2018 ad Ispra. Non sono compresi i materiali estratti da fiumi o invasi oggetto di specifico disciplinare di autorizzazione col fine di garantire la buona officiosità idraulica, assoggettati a canone concessorio ed esclusi dal regime estrattivo ex l.r. 23/2016. Tuttavia, vecchi accumuli di detti materiali di cui non si ha più certezza che possano essere ancora considerati equivalenti ad inerti estratti da cave, ad esempio perché non preservati in ambienti custoditi, prima di riutilizzarli o immetterli sul mercato l’operatore dovrà dimostrare ad Arpa Piemonte che detti materiali rispettino le condizioni:

1) possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

2) l’inerte litoide soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Risulta opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R., sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, che devono essere gestiti come rifiuti. Si ricorda inoltre che sono esclusi (già a seguito delle modifiche introdotte al DM 161/2012 dall’art. 28 della legge 221/2015), anche i residui di lavorazione dei materiali lapidei.

3. Il D.P.R. 13 giugno 2017 riguarda solo il suolo o anche il sottosuolo?

L’oggetto del D.P.R. 120/2017 è rappresentato dalle terre e rocce da scavo che vengono definite il “suolo ...omissis...”. Poiché l’art. 2 “Definizioni” riporta solamente la definizione di suolo e non quella di sottosuolo (che nel DPR 161/12 abrogato era “il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo”), si potrebbe pensare che le terre e rocce prodotte per realizzare opere in roccia non siano più oggetto del DPR 120/17. Considerando però la successiva definizione di terre e rocce da scavo e la possibilità che le stesse siano prodotte, tra l’altro, da perforazioni, trivellazioni, gallerie etc, si ritiene che anche il sottosuolo possa andare a comporre l’insieme di “terre e rocce da scavo” normato dal D.P.R. stesso, purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri qualitativi e degli aspetti procedurali previsti dalla norma.

4. Terreni vegetali

In relazione alla possibilità di gestire all’esterno del sito terreni vegetali o terreni agrari come beni e non come sottoprodotti o rifiuti, si riporta quanto definito dalla Legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 che disciplina le attività estrattive e si occupa di questo tema, in particolare all'art. 1 cc 7 e 8: "art. 1 c. 7 - L'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria abitazione o per interventi su fondi di proprietà, su fabbricati rurali che insistono su tali fondi o sulle reti irrigue ad essi asservite, ovvero per opere agricole che insistono su fondi di proprietà, nonché l'attività di spietramento superficiale dei fondi agricoli, se non comportano commercializzazione, non sono soggette all'autorizzazione prevista dalla presente legge né alle altre disposizioni in essa contenute." "art. 1 c. 8 - Sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui alla presente legge gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario, regolamentati nel piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 4, che comportano l'estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o di conferimento al di fuori dei propri fondi." In merito alle attività agricole di movimentazione terre e rocce (es. livellamenti, arature profonde o altre lavorazioni sempre attinenti all’ambito agricolo), tenendo conto degli orientamenti regionali, si ritiene che le stesse, se utilizzate nel medesimo sito o in un altro di proprietà del proponente, non rientrino nel camp di applicazione del D.P.R. 120/2017. Si ritiene pertanto che al di fuori di quanto regolamentato dalla norma indicata i terreni scavati e trasportati al di fuori del sito debbano essere gestiti nell’ambito del DPR 120/2017 in qualità di sottoprodotti o di rifiuti. La Pietra di di Langa se sfruttata in qualità di risorsa lapidea rientra nel regime giuridico delle attività estrattive.

5. Quali sono le normali pratiche industriali ammesse dal D.P.R.?

Le normali pratiche industriali sono definite al punto o) del comma 1 dell’art. 2 del D.P.R. come “finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo ed efficace.” In Allegato 3 del D.P.R. sono elencate “alcune delle operazioni più comunemente effettuate”, vale a dire la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica e la stesa al suolo per asciugatura e biodegradazione di additivi utilizzati nello scavo. L’Allegato è applicabile a qualsiasi cantiere, sia di piccole che di grandi dimensioni. L’elenco nella formulazione del D.P.R. non pare esaustivo, e quindi lascia spazio a valutazioni di proposte diverse nell’ambito di singoli cantieri. Ad esempio, il trattamento di stabilizzazione a calce o a cemento, previsto nel DM 161/2012 ma non più nel D.P.R. 120/2017, se finalizzato al miglioramento delle caratteristiche geotecniche delle terre e rocce, in modo analogo a quanto succede per i materiali di cava, è considerato una delle normali pratiche industriali. In sostanza se i materiali in questione hanno tutti i requisiti indicati dal D.P.R. 120/2017 per essere considerati sottoprodotti, prima del trattamento a calce, quest’ultimo si configura come normale pratica industriale, se invece detti materiale non hanno i requisiti prima del trattamento, quest’ultimo deve essere considerato attività di trattamento rifiuti. Quindi non è ammissibile trattare a calce/cemento un materiale che supera le CSC prima del trattamento, anche se dopo il trattamento (a seguito della diluizione) il materiale trattato rientra nei limiti che lo ricondurrebbero a sottoprodotto. In tale caso il trattamento deve essere considerato attività di trattamento rifiuti. Analogamente se le terre e rocce sono costituite da materiali di riporto, essi, per poter essere assimilati a terreni, devono essere conformi al test di cessione nel loro stato originario. Il trattamento a calce/cemento deve solo servire a far acquistare al materiale le caratteristiche geotecniche e non impattare sulle qualità ambientali.

6. Come va inteso il termine “produttore” relativamente al soggetto che deve presentare la dichiarazione nel caso di piccoli cantieri o di grandi cantieri non sottoposti a VIA od AIA?

Rispetto alla definizione, che si riferisce al “soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo”, si ritiene corretta un’interpretazione più ampia rispetto al soggetto titolato a presentare la dichiarazione, accettando anche dichiarazioni presentate da altri soggetti che hanno l’esigenza di effettuare lo scavo (es. proprietario, stazione appaltante, ecc.).

Articolo 4 – Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

7. Quali sono i “parametri pertinenti” citati nel comma 3 dell’articolo 4 da analizzare sull’eluato? 

Il comma 3 dell’art. 4 prevede che in presenza di materiali di riporto si debba procedere con il test di cessione effettuato secondo le metodiche previste dal D.M. 05/02/1998 sul recupero di rifiuti in procedura semplificata e che per i parametri pertinenti, ad eccezione del parametro amianto, venga fatto il confronto con le concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee della normativa sulle bonifiche. Al fine di individuare i suddetti parametri pertinenti, si deve tener conto sia della natura del terreno (anche in riferimento ad eventuali valori di fondo), sia della natura dei materiali di riporto, in modo da definire i parametri che hanno un maggior rischio di superamento dei limiti. Occorre inoltre tenere presente che il suddetto test di cessione va effettuato secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2; come precisato nel punto 1 della norma stessa “Scopo e campo di applicazione”, la norma è applicabile ai composti inorganici e “non tiene conto della particolari caratteristiche dei composti organici non polari né delle conseguenze dei processi microbiologici sui rifiuti organici degradabili”. I parametri pertinenti sono dunque quelli inorganici, mentre per valutare la presenza di componenti organici in eccesso si deve fare riferimento alle analisi, comunque previste, sul campione solido per verificare il rispetto delle CSC.

Articolo 6 – Trasporto

8. Con quale documento di trasporto viene accompagnato il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti fuori dal sito intermedio?

L’art. 6 presenta il documento di trasporto indicato nell’Allegato 7, pensato per il trasporto dal sito di produzione al sito di destinazione o al sito di deposito intermedio. Non è previsto un analogo modulo per il trasporto dal sito di deposito intermedio al sito di destinazione. Essendo evidentemente necessario disporre di un documento di trasporto anche in uscita dal deposito intermedio verso il sito di destinazione si ritiene possibile utilizzare il documento riportato in Allegato 7 modificando opportunamente la Sezione A. Il modulo lascia spazio a diverse interpretazioni ma, secondo il sistema agenziale (SNPA), al fine di garantire una sufficiente tracciabilità dei materiali, occorre compilare un modulo per ogni viaggio. Cioè si interpreta che laddove l’allegato recita “automezzo” si intenda “viaggio”.

Articolo 7 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo

9. L’ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata?

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) è obbligatoria e deve essere inviata al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di destinazione e all’Arpa territorialmente competente. Tale dichiarazione deve essere resa entro il termine di validità della dichiarazione di utilizzo (da intendersi come la “data presunta di ultimazione attività di riutilizzo” del modulo auto dichiarazione). Il D.P.R. contiene un modello di D.A.U. riportato in Allegato 8. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano avviate ad un ciclo produttivo, si ritiene che la D.A.U. vada presentata al termine del conferimento dei materiali all’impianto produttivo, intendendo tale conferimento come ultimazione delle attività di riutilizzo.

Articolo 11 – Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale

10. In caso di superamento dei limiti attribuibile a fondo naturale, il piano di indagine deve essere validato dall’Arpa?

Il tema è trattato per i cantieri di piccole dimensioni dall’art. 20, comma 2, del D.P.R. che, nel caso di superamento dei limiti dovuto a fondo naturale, richiama la procedura prevista dall’art. 11 del D.P.R. (valido per i cantieri di grandi dimensioni). La procedura è quindi analoga sia per i grandi che per i piccoli cantieri. Il proponente deve segnalare il superamento ai sensi dell’art. 242* del d. lgs. 152/2006 e deve presentare all’Arpa un piano di indagine che va condiviso con l’Arpa ed eseguito dal proponente. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall’Arpa relativi all’area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano nonché di altri dati disponibili, l’Arpa definisce i valori di fondo, sulla base dei quali il proponente presenta il Piano di utilizzo o l'auto dichiarazione. Il riutilizzo deve avvenire nell’ambito del sito di produzione o di un sito avente comunque caratteristiche analoghe in termini di concentrazione di tutti i parametri oggetto di superamento dei limiti. Il Piano di indagine, eventualmente basato sulla relazione di Arpa e/o su altri studi pubblicati e validati dall'Agenzia, viene presentato all’Arpa del quadrante di competenza e deve essere progettato su un modello concettuale geologico–pedologico, eventualmente elaborato anche sulla base di considerazioni di tipo geomorfologico, in grado di spiegare la presenza naturale delle sostanze riscontrate in concentrazioni superiori ai limiti di CSC nell’area / nelle aree di interesse per l’opera. Il numero dei punti di indagine, l’ubicazione nello spazio e la profondità di indagine devono essere esplicitati nel Piano di indagine mediante cartografia a scala adeguata e devono essere coerenti con il modello concettuale. Il Piano di Indagine deve inoltre contenere le specifiche di campionamento e le metodiche di analisi.

* L’art. 242, c.3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle Csc anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alle Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la Regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della Pubblica amministrazione.

In allegato si propone lo schema di flusso per la predisposizione del Piano di Indagine.

11. Precisazioni sulla comunicazione ex art. 242

L’articolo 11 del d.p.r 120/2017 stabilisce che qualora la realizzazione di un’opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo si abbiano superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. 152/2006, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 e contestualmente presenta all'Arpa territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale specifica previsione introduce un possibile contrasto tra la disciplina delle bonifiche regolamentata dall’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 - che si riferisce a superamenti delle CSC causati da eventi di origine antropica – e l’articolo 11 del d.p.r. 120/2017 che considera invece il riscontro di valori di fondo superiori alle CSC per fenomeni di origine naturale e fa salva la possibilità che tali concentrazioni vengano assunte come valore di fondo naturale esistente. Il rinvio agli adempimenti previsti dalla normativa sulle bonifiche si traduce in problematiche di carattere amministrativo che richiedono un chiarimento interpretativo. La comunicazione di cui all’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 è, infatti, prevista “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito”; in tal caso, “il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”. L’articolo 304 richiamato nell’art. 242, fa riferimento ad un danno ambientale “che non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi”; in tal caso, l’articolo 304 prevede che l'operatore interessato adotti, entro ventiquattro ore e a proprie spese, “le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza”. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che l'operatore deve far precedere gli interventi - le sopra richiamate misure di prevenzione e di messa in sicurezza - “da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Il citato comma 2 dell’articolo 304 precisa poi che la comunicazione deve avere ad oggetto “tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi”. Dalla semplice lettura delle richiamate disposizioni si evince che queste si riferiscono espressamente a situazioni di inquinamento causate da eventi e che, alterando le concentrazioni naturali di elementi e sostanze nelle matrici ambientali, comportano l’avvio di un procedimento di bonifica e l’adozione immediata delle misure di prevenzione e di sicurezza. Viceversa, il riscontro di superamenti delle CSC nella matrice suolo e sottosuolo per fenomeni di origine naturale, come indicato all’articolo 11 del d.p.r. 120/2017, rappresenta una casistica non riconducibile in alcun modo ad eventi di origine antropica che abbiano alterato la qualità ambientale delle matrici ambientali. A tal riguardo si ricorda anche che l’art. 240, comma 1, lettera b), nel definire le CSC, specifica che “nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati“. In un tale contesto, fatta salva l’eventuale evidenza di contaminazione e/o di potenziali cause di inquinamento, la comunicazione prevista dall’articolo 242 pare impropria, anzi inapplicabile sino all’avvenuta realizzazione del piano di indagine per la definizione dei valori di fondo che dimostri che il superamento delle CSC non sia di origine naturale e richieda dunque un intervento; diversamente, non si dispone della maggior parte degli elementi previsti per la comunicazione, cioè un evento inquinante, un responsabile, la presenza di una minaccia in essere per l’ambiente rispetto alla quale applicare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Tanto premesso, le comunicazioni ai sensi degli articoli 242 e 304 del d.lgs. 152/2006 previste dall’articolo 11 del d.p.r. 120/2017 che, si rammenta, coinvolgono un significativo numero di Amministrazioni, nonché l’eventuale inserimento del sito nell’anagrafe delle aree contaminate, dovrebbero aver luogo solo qualora i risultati del piano di indagine previsto dal citato articolo 11 evidenzino che i superamenti delle CSC non siano legati a fenomeni di origine naturale. D’altronde la predetta comunicazione, in assenza dei risultati dell’indagine sui valori di fondo naturali esistenti, non solo non integra alcun presidio di effettiva tutela ambientale ma costituisce un elemento di confusione. In riferimento alla illustrata posizione si ritiene opportuno di indicare agli operatori del settore ed agli Enti locali, salva diversa posizione del Ministero dell’Ambiente e Tuteta del Terrirorio e del Mare, di provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 242 solo in esito al piano di indagine per la definizione dei valori di fondo.

Articolo 12 – Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica

12. Cosa succede nel caso di terre e rocce prodotte in un sito oggetto di bonifica?

In caso di terre e rocce prodotte in un sito oggetto di bonifica, i requisiti di qualità ambientale, riferiti sia al sito di produzione che di destinazione, sono validati dall’Arpa entro sessanta giorni dalla richiesta e con costi a carico del proponente. La valutazione viene fatta basandosi sui risultati del Piano di caratterizzazione (e da qui si può escludere la possibilità di riutilizzo di terre e rocca da siti non ancora caratterizzati) e per i parametri pertinenti al progetto di bonifica, verificando che non vengano superati i valori soglia di contaminazione con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica sia del sito di produzione che di destinazione * . Tale procedura vale sia per i cantieri di grandi dimensioni (art. 12), sia per i cantieri di piccole dimensioni (art. 20 c. 3). Si ritiene che tale procedura debba essere seguita anche nel caso di siti oggetto di bonifica con procedura già conclusa e certificata. Si ritiene che questa procedura non possa invece essere applicata ai siti di cui all’art. 242 bis, cioè ai siti in procedura semplificata di bonifica, poiché per tali siti non è prevista l’approvazione del Piano di caratterizzazione. Sempre per i siti in procedura semplificata ai sensi dell’art. 242 bis la procedura sarà invece utilizzabile dopo la conclusione degli interventi di bonifica e la validazione da parte dell'Arpa dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli.

* Il D.M. 161/2012, all’art. 5, comma 5, faceva riferimento al solo sito di destinazione finale, con conseguenti diverse interpretazioni che affermavano come possibile lo spostamento di terreni con valori compresi tra la colonna A e la colonna B da un sito di produzione e destinazione residenziale (e quindi in fase di bonifica) ad un diverso sito a destinazione commerciale/industriale. Ora questo non sarà più possibile.

Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni (artt. 20 e 21)

13. I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?

Per quanto riguarda i “cantieri di grandi dimensioni” le analisi vengono fatte nell’ambito della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2. Viceversa per i cantieri di piccole dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e AIA non sembra esistere nell’articolato un obbligo esplicito in tal senso; tuttavia il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli. La dimostrazione del rispetto dei limiti può avvenire anche attraverso conoscenze pregresse certe e affidabili sul sito stesso, legate alla sua storia o a precedenti indagini ambientali sul sito o in prossimità di esso, tuttavia non sembra che ci si possa esimere dall’avere una certificazione analitica. Si ricorda infatti che, in base a quanto prescritto dal comma 1 dell’articolo 20 del D.P.R., il produttore deve “dimostrare” il rispetto dei limiti tabellari e la sussistenza di tale condizione è attestata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; è perciò opportuno che il dichiarante disponga di una certificazione analitica, in considerazione del fatto che si assume la responsabilità (anche penale) del rispetto di tali limiti. Risulta inoltre importante porre attenzione ai possibili superamenti dovuti a valori di fondo naturale, per i quali le conoscenze sulla storia pregressa del sito potrebbero non essere sufficienti a far emergere situazioni che richiedono una particolare procedura (art. 20 c.2, che richiama l’art. 11). Infine nel caso dell’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti (art. 24, c.1), viene esplicitato che la non contaminazione è verificata ai sensi dell’Allegato 4, ovvero mediante caratterizzazione chimico-fisica.

14. Quali sono le modalità di campionamento e analisi?

Le modalità di campionamento e analisi per definire le caratteristiche ambientali delle terre e rocce da scavo e verificare il rispetto dei criteri definiti dall’art. 4 del D.P.R. sono quelle riportate nell’Allegato 4 del D.P.R. stesso e valgono sia per tutte le tipologie di cantieri, anche se il testo dell’Allegato sembrerebbe indirizzato ai soli grandi cantieri. Per il numero di campioni da prelevare, si può fare riferimento all’Allegato 2 in caso di grandi cantieri mentre per i piccoli cantieri si ritiene debba essere fatta una valutazione caso per caso a cura del tecnico che effettua il campionamento, garantendo in ogni caso che il campione o i campioni prelevati siano rappresentativi delle terre e rocce che si intendono movimentare.

15. In presenza di materiali di riporto, si deve effettuare il test di cessione anche nel caso di utilizzo in altro sito ai sensi dell’art. 20 del D.P.R .?

Il test di cessione introdotto dall’art. 41, comma 3, del dl 69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, è previsto in applicazione dell’art. 185, comma 1, lettere b) e c), del D. lgs. 152/06 e s.m.i.. In altri termini, in presenza di materiali di riporto il test di cessione va sicuramente effettuato nel caso di applicazione del regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti. Tuttavia, anche quando le terre e rocce da scavo sono gestite come sottoprodotti, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.P.R., il test di cessione risulta necessario in presenza di materiali di riporto, come specificato dall’art. 4 c. 3.; in questi casi il test di cessione va effettuato anche in caso di riutilizzo in sito diverso da quello di produzione. Va infine ricordato che, anche in assenza di materiali di riporto, una delle condizioni imposte dall’art. 20, comma 1, del D.P.R. per il possibile utilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo, è che gli stessi non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee; in questo caso il test di cessione rappresenta un possibile strumento di verifica diretta.

Articolo 24 – Utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce escluse dalla normativa sui rifiuti

16. Segnalazione di errore al comma 5 dell’art. 24

Il riferimento al comma 3 presente nel comma 5 va correttamente letto come riferimento al comma 4 dell’art. 24.

Titolo V – terre e rocce da scavo nei siti di bonifica

Nel caso dell’utilizzo in sito occorre garantire il coordinamento con l’art. 34 de D.L. 12/09/2014, n. 133.

17. La norma è applicabile anche ai siti bonificati in procedura semplificata?

Nel caso di procedure semplificate ex art. 242 bis del D.Lgs. 152/06, la caratterizzazione presentata unitamente al relativo progetto di bonifica e non sottoposta alle procedura di approvazione di cui agli articoli 242 e 252 del medesimo D.Lgs., non può essere considerata sufficiente ai fini dell’applicazione dell’art. 25 (cfr. quesito 11).

Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico fisiche e accertamento delle qualità ambientali

18. Il mancato obbligo di condurre le analisi su tutti i parametri della Tabella 4.1 è limitato ai siti compresi tra 6.000 e 150.000 mc?

Si ritiene che un ragionamento analogo vada condotto anche per i cantieri inferiori a 6.000 mc.

19. Quando va ricercato il parametro amianto?

In merito al parametro amianto si specifica che tale parametro è inserito nel set analitico minimale, pertanto occorre ricercarlo sempre nel caso di scavi superiori a 150.000 m3 . Viceversa per scavi inferiori a 150.000 m3 è comunque necessario ricercarlo in caso di presenza di riporti in quanto potrebbe essere contenuto all’interno di frammenti non visibili ad occhio nudo. Risulta inoltre necessario approfondire l’indagine nelle zone dove la geologia riconosce come probabile incorrere nella presenza di minerali di amianto.

20. Quali sono le procedure di caratterizzazione e di accertamento di qualità ambientale per le terre e rocce da scavo?

Le procedura di campionamento e di caratterizzazione ambientale riportate negli Allegati 1, 2, 4 e 9 Parte A del D.P.R. sono sostanzialmente analoghe alle procedure già previste nel D.M. 161/2012, ad eccezione di alcune precisazioni contenute in Allegato 4 in merito alla casistica che prevede l’utilizzo di additivi particolari contenenti sostanze non ancora ricomprese nella Tabella 1 della sezione bonifiche; in questi casi è prevista una richiesta di parere all’Istituto Superiore di Sanità e all’ISPRA. Per il numero di campioni da prelevare, si può fare riferimento all’Allegato 2 in caso di grandi cantieri mentre per i piccoli cantieri si ritiene debba essere fatta una valutazione caso per caso a cura del tecnico che effettua il campionamento, garantendo in ogni caso che il campione o i campioni prelevati siano rappresentativi delle terre e rocce che si intendono movimentare. Cambia anche, rispetto alla normativa precedente, la formulazione in Allegato 4 relativa a due casi particolari: Qualora si sospetti una contaminazione antropica anche del sopra vaglio le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sull’intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione dovrà essere riferita allo stesso. In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all’articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione/macinazione dell’intero campione.

Allegato 10 – Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4, comma 3

21. Che dimensioni devono avere le maglie del vaglio utilizzato per la quantificazione dei materiali di origine antropica?

Anche se non espressamente specificato nel testo dell’Allegato 10, si ritiene che la dimensione delle maglie del vaglio da utilizzare per l’applicazione della procedura sia di 2 cm.