Bando di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi - FAQ

Rivolto a
Enti pubblici

Possono essere finanziate le due voci che complessivamente (sommate) non devono eccedere il massimo del 5% dell’importo lavori. I soggetti richiedenti possono prevedere altri fondi propri per integrare dette somme, fondi che nel qual caso verranno considerati quale cofinanziamento.

Tramite il bando sono finanziabili interventi di “ ripristino o costituzione di formazioni vegetazionali tipiche, in coerenza con le finalità dell’art. 115 del d.lgs 152/2006,”.

Si intende la ricostruzione di formazioni vegetali di specie arboreo arbustivo autotctone coerenti con le caratteristiche pedologiche, climatiche, altitudinali, etc. del sito.

Sono ammissibili le specie adeguate alle condizioni naturali del sito, quindi anche la ricostruzione dei boschi planiziali con le specie tipiche autoctone di tali formazioni. La localizzazione dell’intervento deve soddisfare le condizioni fissate dal bando al punto 4.2 (LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO).

Il bando ammette a finanziamento anche la Costruzione di fasce tampone agroforestali secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida tecnico operative regionali “Le fasce tampone vegetate riparie arbustive-arboree - Realizzazione e gestione” e “Le fasce tampone vegetate riparie erbacee - Realizzazione e gestione”. La finalità è la creazione di una fascia vegetata multifunzionale (trattenimento di inquinanti e nutrienti, consolidamento delle sponde, corridoio ecologico) tra i coltivi ed il corso d’acqua. L’inserimento di una fascia tampone tra il coltivo ed il bosco deve essere motivata in relazione alle finalità di tutela delle acque e raggiungimento degli obiettivi ambientali del bando.

Le linee guida sono scaricabili e consultabili:

Si ricorda inoltre il vincolo di localizzazione dell’intervento di cui al punto 4.2 del bando stesso.

Nell’ambito della riqualificazione di aree boschive perifluviali è compresa anche la rimozione della vegetazione esotica invasiva eventualmente presente nell’area. Questa attività non deve però assumere carattere prevalente nel progetto di intervento e deve essere chiaramente distinguibile nel computo metrico estimativo per poterne valutare l’incidenza rispetto all’importo lavori del quadro progettuale complessivo, incidenza che non deve eccedere il 20%.

All’interno dell’attività di riqualificazione della copertura vegetale ammessa a contributo si può comprendere anche la rimozione di piante senescenti, instabili e legno morto anche fluitato da eventi di piena.

Il costo sostenuto dagli Enti beneficiari di cui al punto 3 del bando per l’acquisizione di aree private necessarie ai fini della realizzazione del progetto può essere esposto come cofinanziamento ai fini dell’applicazione dei criteri di premialità di cui al punto 7 del bando.

Qualora il candidato richieda alla Regione, conformemente al punto 4.2. del Bando ed entro il limite del 5% calcolato sulle “somme per lavori”, un finanziamento per l’acquisizione di aree, l’ eventuale parte eccedente, se sostenuta dal richiedente, può essere esposta come cofinanziamento. La quota di cofinanziamento non è soggetta ad alcun limite di importo e va attestata nelle forme previste dal Bando.

Gli interventi di demolizione di manufatti possono essere ascritti alla fattispecie KTM 6 in quanto determinano la riduzione dell’artificialità dell’alveo e delle sponde (punto 4.4 del bando) e come tali sono finanziabili tramite il bando. Il richiedente deve dimostrare il possesso di tutti gli assensi necessari e la disponibilità dei luoghi per poter operare. In nessun caso possono essere ammessi a finanziamento da parte della Regione demolizioni, ancorchè parziali, di opere abusive, che vanno rimosse a carico dell’avente titolo. I costi affrontati dai richiedenti riferibili all’iniziativa progettuale per cui si richiede il contributo possono essere esposti come cofinanziamento ai fini dell’applicazione dei criteri di premialità di cui al punto 7 del bando, inclusi i costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti dei quali il richiedente si fa carico, purché siano attestati nelle forme previste dal Bando.

Qualora esista già obbligo per il proprietario o il conduttore del fondo, è ammissibile il finanziamento di fasce tampone con caratteristiche diverse e superiori rispetto a quelle previste dall’adesione al PSR/PAC (fascia inerbita di 3 o 5 metri, Condizionalità impegno BCAA1) , cioè di ampiezza superiore al minimo richiesto o di fattispecie più complessa ed efficace dal punto di vista della composizione floristica. Il verificarsi di tale situazione dovrà essere esplicitata nella relazione descrittiva del progetto e richiede l'acquisizione dell’assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento e la disponibilità al mantenimento della sua funzionalità per un periodo di almeno 20 anni.

Il bando elenca tra le fattispecie di interventi ammissibili la riduzione dell’artificialità dell’alveo e delle sponde. E’ ammissibile richiedere il contributo per la rimozione di strutture artificiali, propedeutica alla riqualificazione del sito, nell’ambito della misura KTM 6. Non è riconosciuto il contributo per il trasporto e lo smaltimento del macerie o quant’altro conseguenti alle demolizioni. Il richiedente deve comunque dimostrare il possesso di tutti gli assensi necessari e la disponibilità dei luoghi per poter operare. In nessun caso possono essere ammessi a finanziamento da parte della Regione demolizioni, ancorchè parziali, di opere qualora esista già un obbligo in capo a specifico soggetto o eventualmente abusive, che vanno rimosse e smaltite a carico dell’avente titolo.

Nel rispetto di quanto previsto dal Bando per la coerenza complessiva degli interventi lungo un'asta fluviale è consentito eseguire interventi sul territorio di un Comune non aderente al bando solo a condizione che questi esprima formalmente la propria approvazione degli interventi con deliberazione della Giunta. Tale atto dovrà essere allegato all’istanza di finanziamento presentata dal richiedente.

La natura delle spese tecniche è riferita alla normativa in merito ai lavori pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ). Si devono quindi intendere ammissibili le spese di progettazione, di Direzione Lavori e quelle relative ai piani di coordinamento e sicurezza (D.Lgs. n.81/2008)

Le spese sopra indicate possono essere sostenute dai promotori dell'intervento, che in tal caso hanno la possibilità di esporle in sede di candidatura a titolo di cofinanziamento. Vi è in alternativa la possibilità di impiego delle “somme a disposizione dell’amministrazione”, nei limiti precisati dal bando.

Non sono previsti nel bando limiti dimensionali alla riforestazione della piana alluvionale, nè all'esecuzione degli altri interventi ammissibili.

Ai sensi dell’applicazione del bando, una superficie di cava esaurita può essere assimilabile ad un'area di laminazione solo se posta nell'ambito di territorio limitrofo al corso d'acqua soggetto alle dinamiche fluviali, come indicato al punto 4.2 del bando, fatti salvi i pareri delle autorità idrauliche competenti; non sono in ogni caso finanziabili, a valere sul bando, opere di natura idraulica esterne all'alveo, atte a convogliare le acque.

Per i fini dell’istanza è sufficiente un accordo con il privato che dimostri il consenso alla realizzazione dei lavori sulla sua proprietà e lo impegni a mantenere la funzionalità dell'intervento per la durata di almeno venti anni; l'acquisto dei terreni da parte del richiedente il finanziamento rientra tra le modalità possibili di soddisfacimento di quanto richiesto dal bando, ma non è indispensabile; in ogni caso, gli impegni di mantenere la funzionalità dell'intervento per la durata di almeno venti anni sono in capo all’avente titolo.

Il bando prevede tra gli interventi ammissibili conformi alla KTM 6 anche gli interventi di "forestazione della piana inondabile, ripristino o costituzione di formazioni vegetazionali tipiche, in coerenza con le finalità dell’art. 115 del d.lgs 152/2006," da intendersi come tutela e miglioramento del patrimonio forestale in quella porzione di territorio soggetto alle dinamiche del corso d'acqua. La localizzazione degli interventi deve soddisfare il punto 4.2 del bando.

Come riportato al punto 4.4 del bando, i progetti dovranno riguardare "interventi da realizzarsi anche su più aree, non necessariamente contigue purché collocate sulla medesima asta". Si ricorda che il punto 4.2 indica come oggetto del bando i soli corpi idrici oggetto di obiettivi ambientali come individuati nel PdG Po.

Il capofila può avvalersi di centrali uniche di committenza (CUC) a patto che:

  • il capofila resti responsabile verso la Regione, anche qualora si avvalga della CUC;

  • la CUC deve sottoscrivere la Convenzione prevista dall’articolo 3 del bando;

  • gli impegni dell'Ente capofila e della CUC devono essere esplicitati accuratamente  negli articoli della Convenzione.

I Consorzi irrigui non sono inclusi tra i soggetti beneficiari, riportati al punto 3 del bando 2019.

I soggetti di cui al punto 3 del Bando possono presentare domanda su interventi previsti dalla KTM7   “Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica”, quali ad esempio:

- installazione di dispositivi atti alla misurazione ed alla teletrasmissione in tempo reale delle portate rilasciate come deflusso ecologico dalle opere di presa;

- installazione di stazioni di misura delle portate fluenti in alveo in sezioni di tratti di corsi d’acqua a ricorrente crisi idrica di cui all’allegato B del regolamento regionale 8/R/2007, ritenute idonee alla verifica delle portate di deflusso ecologico rilasciate dalle captazioni presenti sul tratto interessato e situate a valle e/o a monte delle stesse.

Il bando richiede di presentare il titolo di disponibilità in uso delle aree in capo al soggetto proponente il progetto di intervento, per un periodo non inferiore a 20 anni. La modalità  proposta nel quesito  è ritenuta adeguata a soddisfare tale requisito.

E' possibile visionare le misure previste dal PdG Po e dal PTA ricorrendo agli elaborati del PTA-revisione 2018, aprendo il menù a tendina “B) Programma delle misure di Piano”.

Il bando afferma al punto 4.4 che "L’eventuale asportazione di sedimento può essere ammessa solo se prevista in Programmi di gestione dei sedimenti approvati, relativamente ad interventi riconducibili all’elenco sopra riportato". Quindi oltre ad essere interventi indicati nei PGS approvati (Stralcio torrente Orco, Pellice-Chisone, Maira e una porzione dell’asta Po) devono anche essere asportazioni funzionali a realizzare interventi di riqualificazione e non avere mere finalità di ripristino dell'officiosità idraulica.

Prima di presentare un progetto di tale tipo è consigliabile consultare l'autorità idraulica competente (AIPO) per verificare se le condizioni dell'alveo siano ancora oggi le stesse presenti al momento della redazione dei PGS e tenere presenti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 2 quater del d.lgs 152/2006 che ha normato a livello nazionale i Programmi di gestione dei sedimenti.

Da quanto precisato ne consegue che il bando non finanzia asportazioni di sedimenti diverse da quelle indicate sopra.

I beneficiari del Bando sono indicati al punto 3 del medesimo. Non sono previsti e non sono possibili meccanismi di delega delle funzioni di soggetto incaricato alla presentazione della domanda di finanziamento se il delegato non rientra nelle categorie di cui al punto 3 del Bando.

In merito all'inciso "diversi dalla Regione Piemonte" indicato nel bando, questo è riferito solo ai gestori dei siti della rete Natura 2000. Non possono quindi beneficiare del finanziamento i siti della rete Natura 2000 qualora fossero tuttora gestiti direttamente dalla Regione-Settore Biodiversità e Aree naturali.

Il bando chiarisce che, a meno di cofinanziamenti da parte del richiedente, la Regione può ammettere a finanziamento sino al 100% dei costi di intervento, nell'ambito dei limiti del punto 4.7 "importo finanziabile" e del punto 4.5 "spese ammissibili" del bando.

Gli interventi finanziabili sono individuati al punto 4.4. "interventi ammissibili al finanziamento" del bando; il caso di specie proposto, in generale, non rientra tra gli interventi menzionati, salvo che le modalità di intervento siano riconducibili a tale elencazione; a titolo di mero esempio: fatta salva l'espressione delle autorità idrauliche, la sostituzione di un'opera di consolidamento spondale, danneggiata dall'azione erosiva del fiume, con interventi di risagomatura dell'alveo e della sponda e con la creazione di aree di laminazione potrebbe, in generale, rientrare nelle KTM 6 e KTM23 se con caratteristiche di misure "win win", tese a coniugare la mitigazione del rischio idraulico con la riqualificazione morfologica fluviale.

Questa tipologia di intervento non è finanziabile, benché eseguita con metodi meno impattanti rispetto ad una classica scogliera. E' invece ammissibile il consolidamento delle sponde in erosione attraverso la rivegetazione delle medesime con ricorso a specie autoctone.

Il bando è rivolto esclusivamente ad interventi che interessano il reticolo idrografico di riferimento per il Piano del distretto idrografico del Po-Aggiornamento 2015 (punto 4.2 Localizzazione dei progetti di intervento del bando). E’ possibile che un corso d’acqua sia  inserito nel PdG Po solo per una porzione, la verifica è possibile attraverso la consultazione delle mappe disponibili sul sito dell'Arpa.

Ogni progetto potrà comprendere più interventi da realizzarsi anche su più aree, non necessariamente contigue; tali aree devono essere localizzate su un’unica asta fluviale (o sul medesimo lago).

L’accordo, che va sottoscritto da tutti gli aventi titolo, può essere presentato nella forma più idonea rispetto al contesto di riferimento ed alle parti che raggiungono l’accordo. Occorre che abbia la medesima valenza degli atti che rendono possibile l’accertamento della disponibilità delle aree in capo alla stazione appaltante ai fini dell’esecuzione dei lavori pubblici.

Il Responsabile del Procedimento valuterà che siano forniti gli elaborati, tra quelli di cui al DPR 207/2010, necessari alla completa descrizione dell'intervento, fermo restando i contenuti prescrittivi del bando.

I Piani di Gestione della Vegetazione Perifluviale sono misure attuative del Piano di gestione del Po e del Piano di tutela delle acque- revisione 2018, pertanto si ritiene che possano indicare un grado di coerenza con gli obiettivi di qualità del PTA e del Pdg Po.
Pertanto, nel caso di progetti ricadenti nelle aree del Parco, è essenziale il rispetto dei contenuti del Piano di gestione forestale (periodo 2010-205) del Sistema delle aree protette della fascia Fluviale del Po Tratto cuneese, Torinese e Vercellese/Alessandrino; tale rispondenza, tuttavia, in base al Bando non può apportare punteggio "da 0 a 5 punti" nella voce "Intervento attuativo di Piani di Gestione della Vegetazione Perifluviale").

E' ammissibile la movimentazione del sedimento fluviale per realizzare le tipologie di intervento indicate nel bando al punto 4.4 in corpi idrici oggetto del PdG Po e del PTA (punto 4.2 del bando).
Si suggerisce di effettuare una prima verifica sulla cartografia e poi, identificato il codice del corpo idrico, risalire tramite i documenti del PdG Po 2015, ai dati sullo stato di qualità e alle informazioni sulle misure previste dal Piano.
Si segnalano anche gli elaborati del Piano di Tutela delle Acque -revisione 2018

In seguito alla revisione del sito internet istituzionale regionale, avvenuta verso metà gennaio, sono stati modificati gli indirizzi delle pagine web.
Riportiamo di seguito i nuovi percorsi di rete:

Per la redazione del computo metrico non sono attualmente previsti particolari obblighi, possono essere utilizzate tutte le sezioni del Prezzario Regionale purché pertinenti all'oggetto del computo.