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Normativa

Normativa sulle produzioni agroalimentari tradizionali PAT

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

La normativa sulle produzioni agroalimentari tradizionali PAT

LA NORMATIVA NAZIONALE

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n, 173 istituisce, all’articolo 8 – “Valorizzazione del patrimonio gastronomico”, la categoria dei “prodotti tradizionali”, ovverosia quei prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo; esso prevede inoltre, per tali produzioni, la possibilità di accedere a deroghe alla regolamentazione comunitaria in materia di igiene degli alimenti.

Il Decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 indica le norme per l’individuazione di tali prodotti da parte delle Regioni e Province autonome. Esso stabilisce che le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura possono definirsi consolidate nel tempo se vengono praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo per un periodo di almeno 25 anni. Per ogni prodotto, individuato e inserito da Regioni e Province autonome nei propri elenchi, devono essere indicati:

  • nome del prodotto;

  • caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;

  • materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l’imballaggio dei prodotti;

  • descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

Le Regioni e le Province autonome inviano i propri elenchi e i successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell’elenco nazionale e al relativo aggiornamento annuale.

Il decreto precisa inoltre che, per accedere alle deroghe in materia di igiene degli alimenti, le Regioni devono inviare al Ministero, insieme alla scheda, gli elementi relativi alle procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, salvaguardando le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto in particolare per quanto attiene la necessità di preservare la flora specifica.

La Circolare n. 10 del 21 dicembre 1999 - prot. 63885 specifica che l’inserimento nell’elenco può avvenire su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome o su istanza di soggetti pubblici e privati e chiarisce nel dettaglio quali elementi deve comprendere la scheda di ciascun prodotto, che sono:

  • categoria;

  • nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali;

  • territorio interessato dalla produzione;

  • descrizione sintetica del prodotto;

  • descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura;

  • materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento;

  • descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;

  • elementi che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni.

 

Per i prodotti che richiedono le deroghe di cui all’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 173/98 vanno indicati inoltre:

  • oggetto della richiesta di deroga e motivazioni della stessa;

  • osservazioni sulla sicurezza alimentare del prodotto;

  • riferimenti normativi;

  • eventuali annotazioni dei Servizi Sanitari Regionali.

 

Entro il 12 aprile di ciascun anno le Regioni e Province autonome inviano al Ministero gli eventuali aggiornamenti dell’elenco.

Entro il 30 luglio di ciascun anno il Ministero provvede alla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell’elenco nazionale aggiornato.

Con la Circolare n. 2 del 24 gennaio 2000 - prot. 60194 il Ministero ha ulteriormente specificato che, per i prodotti che richiedono le deroghe di cui all’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 173/98, deve in ogni caso essere indicata nella scheda la rispondenza del prodotto finale ai requisiti di salubrità e sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Circolare 3 luglio 2000 – prot. 62359 ha individuato l’elenco delle categorie dei prodotti tradizionali all’interno delle quali le Regioni e Province autonome devono iscrivere i loro prodotti:

  • bevande analcoliche, distillati e liquori

  • carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni

  • condimenti

  • formaggi

  • grassi (burro, margarina, oli)

  • prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

  • paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria

  • preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi

  • prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro.

La stessa circolare stabilisce inoltre che:

  • il nome che individua il prodotto tradizionale non può costituire oggetto di richiesta di deposito e di registrazione di marchio;

  • l’eventuale nome geografico con il quale viene individuato il prodotto tradizionale è solo funzionale a tale identificazione e non può assumere il valore di una attestazione di origine o di provenienza e nemmeno costituire il fondamento di un provvedimento di riconoscimento dell’origine del prodotto stesso;

  • all’atto dell’immissione al consumo i prodotti inseriti nell’elenco nazionale non possono fregiarsi della qualificazione “tradizionale” (stante l’orientamento contrario espresso dalla Commissione europea) ma potranno esclusivamente contenere, nell’etichettatura, il riferimento al predetto elenco.

Con il Decreto Ministeriale 18 luglio 2000 n. 62641 è stato pubblicato il primo elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Decreto specifica che:

  • l’elenco non è esaustivo, in quanto costituisce un censimento dei prodotti definibili tradizionali;

  • l’inserimento di un prodotto in elenco non è costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l’eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è riconducibile il predetto nome geografico;

  • il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito e di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale, a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

Con nota del 27 novembre 2007 – prot. 22514 il Ministero ha ribadito che:

  • l’elenco nazionale costituisce un mero censimento dei prodotti agroalimentari tradizionali e che l’inserimento di un prodotto nello stesso non è costitutivo di diritti;

  • la scheda sintetica trasmessa dalle Regioni non è equiparabile ad una esaustiva disciplina produttiva e non è in alcun modo vincolante per i produttori;

  • la dicitura “prodotto tradizionale” non può essere utilizzata nell’etichettatura dei prodotti iscritti nell’elenco nazionale.

Con il Decreto Interministeriale 9 aprile 2008, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per i beni e le attività culturali, i prodotti agroalimentari tradizionali sono stati individuati come patrimonio culturale italiano.

 

LA PROCEDURA REGIONALE

 

La Regione Piemonte, con DGR 30-9039 del 25 giugno 2008, ha definito le modalità da seguire e la modulistica da utilizzare per la presentazione delle richieste di inserimento di nuovi prodotti all’interno del proprio elenco oltre che per l’eventuale modifica e/o eliminazione di alcuni di essi.

La documentazione è oggetto di valutazione da parte del Settore regionale competente che, nella sua attività, può avvalersi dell’ausilio di Università e/o Enti di ricerca; scopo della valutazione è la verifica della completezza della domanda e della rispondenza della medesima ai requisiti previsti all’articolo 1, comma 2, del DM 350/99. In caso di esito positivo della procedura di valutazione il prodotto verrà inserito nell’elenco regionale; in caso di esito negativo il prodotto non verrà inserito in elenco. Stesso iter viene seguito per le domande di modifica di un prodotto già inserito in elenco.
 

La Regione Piemonte effettua inoltre periodicamente la revisione dei prodotti già approvati iscritti in elenco al fine di valutare il mantenimento delle condizioni richieste e la necessità di apportare modifiche alla scheda del prodotto e provvede all’eliminazione di quei prodotti che dovessero eventualmente essere registrati a livello comunitario, ai sensi del Reg. n. 1151/2012, come denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette.

Atti collegati

Tipo di atto
Provvedimento interno
Allegati
Circolare n. 10 del 21 dicembre 1999 - prot. 63885
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Decreto Ministeriale 18 luglio 2000 n. 62641
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