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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 30-9039

D.Lgs. n. 173/98, art. 8 e D.M. n. 350 del 8 settembre 1999 - Approvazione delle modalita’ di aggiornamento dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Visto l’articolo 8, comma 1, del D.lgs. 30 aprile 1998 n. 173 recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e che prevede l’istituzione dell’elenco regionale di questi prodotti anche in riferimento ad eventuali deroghe igienico sanitarie connesse alla metodica di produzione e di stagionatura;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 8 settembre 1999 n. 350 che stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione degli elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali, le informazioni che questi devono contenere per essere inseriti nell’elenco nazionale e le modalità da considerare per richiedere le deroghe igienico sanitarie citate;

Vista la circolare n. 10 del 21.12.1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, integrata dalla circolare n. 2 del 24.01.2000, che specifica in dettaglio i criteri e le modalità per la predisposizione degli elenchi delle Regioni e delle Province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali;

Considerato che la circolare n. 10 del 21.12.1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prevede che l’inserimento nell’elenco può avvenire su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome o su istanza di soggetti pubblici o privati, una volta che l’Ente regionale o provinciale abbia accertato che il prodotto per il quale si chiede l’inserimento nell’elenco possieda i requisiti di cui al 2° comma dell’art. 1 del D.M. 350/99;

Vista la D.G.R. n. 39-2046 del 22 gennaio 2001 con cui la Giunta Regionale individuava n. 320 prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Piemonte;

Vista la D.G.R. n. 46-5823 del 15 aprile 2002 con la quale è stato aggiornato l’elenco con l’individuazione di 370 prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte;

Considerato che il D.M. n. 350 del 8 settembre 1999 all’art. 2 prevede che le Regioni e le Province Autonome inviino i successivi aggiornamenti al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che provvede al loro inserimento nell’elenco nazionale;

Vista la circolare n. 10 del 21 dicembre 1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in cui si prevede entro il 12 aprile di ciascun anno da parte delle Regioni e delle Province Autonome l’invio al Ministero stesso degli eventuali aggiornamenti degli elenchi regionali e provinciali;

Valutata la necessità di definire i procedimenti amministrativi relativi all’applicazione del D.Lgs 173/1998 e del Decreto Ministeriale 350/1999, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di presentazione delle segnalazioni di prodotti per l’inserimento nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa medesima;

Considerato che potrebbe risultare necessario avvalersi delle competenze tecniche di soggetti qualificati ad effettuare, relativamente alle domande pervenute, l’accertamento dei requisiti di cui al 2° comma dell’art.1 del D.M. 350/99.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare la modalità di aggiornamento dell’elenco dei prodotti tradizionali, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante (all. 1-2);

2. di incaricare il Direttore della Direzione Agricoltura a definire gli eventuali incarichi connessi all’accertamento dei requisiti di cui al 2° comma dell’art.1 del D.M. 350/99, dando atto che all’eventuale spesa si farà fronte con i fondi di cui all’UPB 11011 e 11021.

3. di riservarsi di procedere periodicamente agli aggiornamenti dell’elenco dei prodotti tradizionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Procedura di aggiornamento dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Piemonte

Come previsto dall’art. 8 del Decreto Legislativo n. 173/98 e dal successivo art. 3 del Decreto Ministeriale n. 350 del 8 settembre 1999, recante le norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali, l’elenco di tali prodotti può essere aggiornato annualmente con l’inserimento di nuove schede e/o l’eliminazione e/o la modifica di quelle esistenti.

L’inserimento in elenco può essere promosso direttamente dalla Regione, ovvero richiesto da soggetti promotori pubblici o privati una volta accertata, a cura dell’Ente regionale, la rispondenza del prodotto ai requisiti di cui al 2 comma dell’art. 1 del D.M. 350/99.

Le segnalazioni di prodotti per la richiesta di inserimento nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali devono essere trasmesse per posta al seguente indirizzo:

Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli”

Corso Stati Uniti 21 - 10128 Torino

fax: 011.432.3964

Per richiedere la modifica o l’inserimento di un prodotto agroalimentare tradizionale nell’elenco della Regione Piemonte è necessario compilare in maniera esaustiva la scheda di cui all’allegato 2.

In particolare dovranno essere ben specificate:

* le caratteristiche del prodotto;

* le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura praticate sul territorio regionale in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni, nella forma di una breve relazione storica corredata di allegati quali fotocopie di testi bibliografici (frontespizio e pagine nelle quali viene menzionato il prodotto), opuscoli e altro materiale divulgativo o promozionale, manifesti e volantini di fiere o sagre, fatture o altri documenti amministrativi che giustifichino la produzione (v. punti 4-7 dell’allegato 2);

* la valutazione anche sommaria della situazione attuale del prodotto, nella forma di una breve relazione economica (v. punti 3, 8, 10, 11 dell’allegato 2);

* l’eventuale richiesta esplicita di deroga di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 173/98 (v. punto 9 dell’allegato 2). Tale richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:

1. oggetto della richiesta di deroga e motivazioni della stessa;

2. osservazioni sulla sicurezza alimentare del prodotto ottenuto con metodiche tradizionali (più specificatamente vanno individuati in questo punto i rischi ed i possibili pericoli che possono generarsi durante le fasi di lavorazione del prodotto, nonché le procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali oggetto di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, salvaguardandone le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto);

3. riferimenti normativi;

4. eventuali annotazioni dei Servizi Sanitari Regionali;

5. rispondenza del prodotto finale ai requisiti di salubrità e sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Alla domanda devono essere allegate una o più immagini fotografiche del prodotto che evidenzino chiaramente la natura e la qualità del prodotto.

Tutta la documentazione pervenuta è oggetto di valutazione da parte del Settore Tutela e Valorizzazione Agricoltura della Regione Piemonte per verificare la rispondenza del prodotto, del quale si richiede l’inserimento, ai requisiti di cui al 2° comma dell’art. 1 del D.M. 350/99.

A seguito dell’attività di valutazione, qualora si riscontri la non rispondenza del prodotto del quale si chiede l’inserimento ai requisiti di cui al 2° comma dell’art. 1 del D.M. 350/99 si provvederà al non inserimento del prodotto nell’elenco.

Si provvederà, inoltre, alla valutazione dei prodotti agroalimentari tradizionali già approvati e presenti nell’elenco regionale. Qualora si riscontri la non rispondenza di un prodotto ai requisiti di cui al 2° comma dell’art. 1 del D.M. 350/99 si provvederà alla sua eliminazione.

Allegato 2