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Come si svolge la riscossione coattiva e in che modo si richiede il discarico amministrativo
Che cos’è la riscossione coattiva e come avviene
La riscossione coattiva è il procedimento con cui l’amministrazione esige il pagamento di un tributo (o anche di un credito non tributario) non pagato spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento.
La riscossione coattiva avviene mediante l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite la concessionaria Soris S.p.A.
In genere l’ingiunzione comprende, se dovuti:
- il tributo non pagato;
- la sanzione;
- gli interessi di mora;
- il recupero delle spese di notificazione;
- i compensi dovuti al concessionario.
Trascorsi i previsti sessanta giorni senza che il pagamento sia avvenuto, verranno addebitati altri costi e Soris S.p.A. potrà iniziare le procedure cautelari (le procedure, cioè, poste a garanzia del credito: il fermo amministrativo sui beni mobili registrati, l’ipoteca immobiliare, il pignoramento presso terzi, ecc.).
Qualora il contribuente, per fondate ragioni, ritenga di non dover pagare, in tutto o in parte, gli importi iscritti a ruolo a suo carico, può richiedere il discarico amministrativo.
Il discarico amministrativo: che cos'è e come richiederlo
Il discarico amministrativo è la rinuncia, da parte della Regione, a riscuotere una o più quote iscritte nel ruolo a carico di un determinato contribuente, riconosciute come indebite, e si formalizza con l'ordine, rivolto al concessionario competente, di non procedere ulteriormente. Una copia del provvedimento di discarico è sempre spedita al contribuente per sua certezza e documentazione.
La domanda di discarico deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite il servizio presente all'interno del portale Tassa Auto Piemonte.
Se non si dispone di una connessione internet è possibile rivolgersi a un intermediario autorizzato (delegazione ACI, agenzia di pratiche auto del consorzio Sermetra o agenzia Avantgarde - vedi Elenco intermediari autorizzati in Allegati) che presterà il proprio aiuto ai fini del completamento della pratica alle condizioni previste dall'art. 6 della convenzione approvata con la deliberazione della Giunta regionale del 10 febbraio 2025 n. 7-770/2025.
Non possono essere accettate richieste presentate o inviate in modi diversi da quelli indicati.
E’ possibile chiedere informazioni e assistenza anche agli URP della Regione .
Fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile a terzi
Il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo della Regione non è stato eseguito per il fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi: in questo caso la riscossione delle sole sanzioni amministrative tributarie è sospesa fino a sentenza definitiva previa istanza del contribuente, da presentare esclusivamente in via telematica, tramite il servizio presente all'interno del portale Tassa Auto Piemonte, unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria (vedere l'art. 8 della legge regionale n. 1/2025).
Allegati
- Elenco intermediari autorizzati
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Contatti
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