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Scheda informativa

Agevolazioni regionali IRAP

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Criteri e modalità di applicazione delle agevolazioni regionali (riduzione dell’aliquota IRAP e deduzioni dalla base imponibile IRAP) e requisiti dei soggetti che possono beneficiarne.

La deliberazione della Giunta regionale n. 28-2117 del 16/10/2020 dà attuazione agli articoli 14 (Riduzione aliquota IRAP a favore delle imprese di nuova costituzione e di quelle che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione) e 15 (Agevolazioni IRAP per l’incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro) della legge di stabilità regionale 2020 (L.R. n. 7/2020), successivamente modificata dall’art. 4 della L.R. n. 7/2021, le cui disposizioni decorrono dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2020.

 

Riduzione dell’aliquota IRAP a favore delle imprese di nuova costituzione e di quelle che trasferiscono l’insediamento produttivo nella Regione

 

Criteri e modalità di applicazione

L’aliquota IRAP è ridotta dello 0,92% per i soggetti in possesso dei requisiti sotto individuati.

Tale agevolazione è:

  • applicabile a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2020, per cinque periodi di imposta complessivi a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell’insediamento produttivo nel territorio regionale;
  • aggiuntiva rispetto a quella spettante nell’ambito delle deduzioni dalla base imponibile previste dalla normativa nazionale;
  • cumulabile con disposizioni regionali che prevedono riduzioni di aliquota IRAP, nei termini e alle condizioni prescritte dalla normativa stessa;
  • concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d’importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario.

Soggetti beneficiari e loro requisiti

Soggetti beneficiari

I soggetti in possesso dei requisiti indicati di seguito che possono beneficiare della riduzione dell’aliquota IRAP sono:

  • le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo TUIR;
  • le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR;
  • gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.

Requisiti dei soggetti beneficiari

L’agevolazione è rivolta ai soggetti beneficiari sopra indicati che:

  1. si sono costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  2. nel caso di un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, si sono costituiti anteriormente al 1° gennaio 2020, ma il primo periodo d’imposta si conclude successivamente a tale data;
  3. già costituiti ed operanti al di fuori del territorio regionale che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020, stabiliscono almeno un insediamento produttivo nel territorio regionale.

Per usufruire dell’agevolazione i soggetti di nuova costituzione:

  • non devono avere un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello di altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, cessato nel triennio precedente alla data di costituzione o in fase di cessazione;
  • non devono trovarsi in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, con altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, in fase di cessazione (*).

Non si considerano soggetti di nuova costituzione quelli risultanti da trasformazione, fusione e scissione, cessione d’azienda o ramo d’azienda, successione e affitto d’azienda, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un’attività già esercitata sul territorio regionale.

In caso di procedure concorsuali l’impresa subentrante si considera di nuova costituzione a condizione che l’assetto proprietario non sia sostanzialmente coincidente con quello dell’impresa soggetta alla proceduta concorsuale.

(*) Attenzione!

Per conoscere la corretta interpretazione delle espressioni evidenziate sopra in grassetto, consultare le risposte alle domande frequenti: FAQ sulle agevolazioni regionali IRAP.

 

Deduzione dall’imponibile dell’IRAP per l’incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro

 

Criteri e modalità di applicazione e soggetti beneficiari

Per il periodo d'imposta 2020 e per i quattro successivi, la deduzione dall’imponibile IRAP è concessa ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa.

Tale agevolazione è volta a favorire gli incrementi occupazionali di personale impiegato nel territorio regionale, assunto a tempo indeterminato o con contratto stagionale.

Il diritto alla deduzione, in capo al soggetto beneficiario, si esaurisce nell’anno in cui sorge.

La deduzione è:

  • aggiuntiva rispetto a quella spettante nell’ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale ed è inoltre cumulabile con disposizioni regionali che prevedono riduzioni di aliquota IRAP, nei termini e alle condizioni prescritte dalla normativa stessa;
  • concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d’importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario.
Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari destinatari della deduzione sono i soggetti passivi che applicano l’aliquota ordinaria (anche in misura ridotta a seguito di provvedimenti regionali agevolativi).

Restano pertanto esclusi gli altri soggetti per i quali sono previste aliquote diverse da quella ordinaria, ossia:

  • gli esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
  • le banche e gli altri enti e società finanziari;
  • le imprese di assicurazione;
  • i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis del D.Lgs. n. 446/97 (amministrazioni pubbliche). Tali soggetti sono esclusi dall’agevolazione in questione anche in relazione alle eventuali attività commerciali esercitate.

Condizioni per l’applicabilità della deduzione

Affinchè i soggetti sopra individuati possano effettivamente beneficiare dell’agevolazione, devono essere soddisfatte contestualmente due condizioni:

  • l’assunzione di personale a tempo indeterminato (anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti) o con contratto stagionale (anche se si tratta di “rinnovo” di contratti preesistenti) nell’anno per cui si intende beneficiare dell’agevolazione
    • Attenzione! Nel caso di assunzione di personale a tempo indeterminato è necessario, come ulteriore condizione, che il dipendente sia in forza alla fine del periodo di imposta.
  • che tale assunzione determini alla chiusura del periodo d'imposta per il quale si intende usufruire della deduzione, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come di seguito definita.

I soggetti di nuova costituzione per i quali è già prevista l’apposita disposizione agevolativa relativa alla riduzione dell’aliquota applicata dello 0,92% di cui all’art.14 della L.R. 7/2020, non possono beneficiare dell’agevolazione in questione.

Determinazione di unità lavorativa

L’unità lavorativa riferita a ciascun lavoratore, anche se cessato in corso d’anno, assunto a tempo indeterminato o con contratto stagionale, viene determinata in funzione dell’attività lavorativa svolta dallo stesso per almeno 15 giorni in un mese; si tratta quindi di unità lavorativa mensile.

I mesi rilevanti (cioè quelli in cui il lavoratore risulta impiegato per almeno 15 giorni) costituiscono una unità lavorativa mensile piena se il contratto di lavoro è a tempo pieno, mentre se il contratto è a tempo parziale la predetta unità lavorativa mensile andrà commisurata al rapporto tra l’orario di lavoro ridotto e quello a tempo pieno.

Le mensilità in cui il lavoratore risulta impiegato per meno di 15 giorni non rilevano in alcun modo, neppure in misura frazionata.

Modalità e criteri per l’individuazione dell’incremento di almeno una unità operativa

La somma delle unità lavorative mensili, riferite a ciascun lavoratore impiegato nel territorio regionale, determinate come indicato sopra, relative al periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione va confrontata con quella relativa al periodo di imposta precedente.

Se dal raffronto risulta un incremento almeno pari ad una unità lavorativa mensile riferita al nuovo lavoratore assunto, si ha diritto alla deduzione.

Nell’ipotesi in cui non risulti un incremento di almeno una unità operativa mensile, non spetta alcuna deduzione.

Calcolo della deduzione “teoricamente” spettante

Sempre in base all’art. 15 della L.R. 7/2020, per ciascuna unità lavorativa mensile di incremento, così come sopra determinata, dovuta all’assunzione di un nuovo lavoratore, si ha diritto ad una deduzione dalla base imponibile IRAP di 1.667,00 euro (20.000,00/12) nel caso di assunzioni di cui al comma 2 (di seguito “assunzioni ordinarie”) o di 3.333,00 euro (40.000,00/12) se si fa riferimento alle assunzioni di cui al comma 2, lettera a) e b) (di seguito “assunzioni giovani”).

Nel caso particolare in cui l’incremento complessivo di unità lavorative rispetto al periodo d’imposta precedente, realizzato anche a seguito dell’assunzione di giovani di cui al comma 2 lettera a) e b), sia inferiore alla sommatoria delle unità lavorative imputabili ad entrambe le tipologie di assunzioni, ordinarie e giovani, la deduzione complessivamente spettante al soggetto passivo è determinata come somma del prodotto di € 1.667,00 per l’incremento di unità lavorative imputabili alle assunzioni ordinarie più il prodotto di € 3.333,00 per l’incremento di unità lavorative imputabili alle assunzioni giovani, come parte residuale rispetto all’incremento complessivo aziendale.

Deduzione “effettivamente” spettante

La deduzione “teoricamente” spettante, come calcolata sopra, non può essere superiore al 25% della base imponibile IRAP dovuta alla Regione.

L’eventuale eccedenza non può essere utilizzata in deduzione negli esercizi successivi.

  • Consulta la tabella contenente esempi pratici di determinazione dell’unità lavorativa mensile (ULM), della deduzione teorica e quella spettante.

Controlli

I controlli sulla legittima fruizione della riduzione dell’aliquota e delle deduzioni di cui sopra, sono effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulla base della Convenzione vigente per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’Irpef, in collaborazione con gli uffici regionali competenti in materia.

Contatti

Riferimento
Call center Regione Piemonte
Telefono
numero verde da fisso 800 333 444
da cellulare ed estero 011 08 24 222
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