Agevolazioni regionali IRAP

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

E’ possibile trovare le principali informazioni riguardanti le agevolazioni IRAP nella pagina: "Agevolazioni regionali IRAP".

Si considera “di nuova costituzione” il soggetto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020, si iscrive al Registro delle imprese, al Repertorio notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.), ad Albi, Registri, Ordini o Collegi professionali oppure, nei casi di professioni non organizzate, ottiene l’attribuzione della partita IVA.

L’”insediamento produttivo” può essere ricondotto ai seguenti tre significati:

  1. sede legale;

  2. sede secondaria (sede diversa dalla sede legale con rappresentanza stabile);

  3. unità locale (impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti).

Per usufruire dell’agevolazione i soggetti di nuova costituzione non devono avere nè “un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello di altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, cessato nel triennio precedente alla data di costituzione o in fase di cessazione”, né trovarsi “in rapporto di collegamento o controllo con altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, in fase di cessazione”.

  • Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” possono ritenersi tutti quelli che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda, e la loro assunzione da parte dell’altra. Quando, dunque, l’impresa presenti un assetto proprietario sostanzialmente coincidente – nel senso sopra indicato – implicando cioè un collegamento o controllo con l’impresa precedente, il rapporto di lavoro non viene considerato nuovo agli effetti contributivi. Sono considerati soggetti aventi “un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello di altro soggetto operante nel medesimo settore di attività, cessato nel triennio precedente alla data di costituzione, o in fase di cessazione”:

    • le società di capitali e di persone e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (T.U.I.R.), cui partecipino in misura prevalente il titolare o uno o più soci dell’impresa cessata o in fase di cessazione nonché coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado del titolare o dei soci dell’impresa cessata o in fase di cessazione;

    • le imprese individuali i cui titolari siano coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado del titolare dell’impresa cessata o in fase di cessazione;

    • gli esercenti arti e professioni che siano coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado dell’esercente arti e professioni cessato o in fase di cessazione.

  • Per “medesimo settore di attività” si intende:

    • per le imprese, tutte le attività ricomprese in una divisione (codifica: 2 cifre) della vigente tabella dei codici di classificazione delle attività economiche (ATECO);

    • per gli esercenti arti e professioni, le professioni regolate dall’Albo, Registro, Ordine o Collegio professionale di appartenenza o, con riguardo a quelle non organizzate di cui alla legge 4/2013, l’attività già esercitata.

  • Le “imprese cessate o in fase di cessazione” sono quelle che hanno cessato o ridotto l’attività, mediante la soppressione di interi reparti. Si presumono comunque tali le imprese inattive, in liquidazione, in liquidazione coatta amministrativa, in concordato o dichiarate fallite.

Per comprendere meglio come si determina l’unità lavorativa mensile (ULM), la deduzione teorica e quella spettante, si consiglia di prendere visione degli esempi pratici esposti nella relativa tabella (v. Allegati).

Sì, infatti l'art. 15 comma 3 della L.R. 7/2020 prevede espressamente che la deduzione per l'incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro prevista dalla normativa nazionale.

Si ritiene che rilevino anche gli apprendisti, poichè il contratto di apprendistato è definito come contratto a tempo indeterminato (la Cassazione, con sentenza n. 17373 depositata il 13 luglio 2017, ha stabilito che si tratta di una “tipologia particolare” di contratto a tempo indeterminato di natura bi-fasica).

Nel caso di imprese subentranti ad altre in contratti di appalto, l'agevolazione spetta limitatamente all'incremento del numero di lavoratori dipendenti rispetto a quelli dell'impresa sostituita.

Anche nei contratti a termine per attività stagionali, vale la distinzione tra proroga e rinnovo. Mentre con l’istituto della proroga c'è la prosecuzione del contratto senza interruzioni del rapporto, con l’istituto del rinnovo viene instaurato di fatto un nuovo contratto rispetto al precedente che si è concluso.

Nella DGR 28-2117 del 16/10/2020, si precisa che, affinchè si possa usufruire dell'agevolazione, occorre che nell'anno X ci sia l'assunzione di un nuovo lavoratore  a tempo indeterminato o con contratto stagionale (anche a seguito di rinnovo) e che che tale assunzione determini alla chiusura del periodo d'imposta X, rispetto al periodo d'imposta precedente X-1, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa.

Al fine della determinazione delle UL per ciascuna annualità, si ritiene pertanto corretto fare riferimento alle giornate di effettivo impiego del lavoratore stagionale, computando anche la prestazione relativa al primo contratto di lavoro.

Per quanto riguarda l'applicazione della deduzione per l'incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, di cui all'art. 15 della L.R. 7/2020, il calcolo delle ULM potrà essere effettuata in considerazione della forza lavoro impiegata nei tre insediamenti produttivi, a livello complessivo di società operante nella sola regione Piemonte alla quale va versata interamente l'IRAP.

In considerazione della diversa tipologia dei contratti a tempo indeterminato e di quelli stagionali (che sono a tempo determinato) si ritiene corretto eseguire la verifica distintamente fra assunti a tempo indeterminato e assunti con contratto stagionale.

ESEMPIO

Ipotizziamo che nel periodo N – 1 vi sia questa situazione occupazionale:

  • due lavoratori a tempo indeterminato full-time in forza al 31.12 per 12 ULM ciascuno= 24 ULM

  • tre lavoratori stagionali per 3 ULM ciascuno= 9 ULM;

e che nel periodo N la situazione sia la seguente:

  • i due lavoratori a tempo indeterminato full-time continuano l’attività e risultano in forza al 31.12= 24 ULM;

  • un nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato full-time il 01.10, risulta in forza alla fine del periodo d’imposta= 3 ULM;

  • sono stati impiegati due lavoratori stagionali per 3 ULM ciascuno= 6 ULM.

In questa ipotesi, se confrontassimo le 33 ULM relative al periodo N – 1 con le 33 ULM relative al periodo N, naturalmente non ci sarebbe incremento; di contro, eseguendo la verifica distintamente fra assunti a tempo indeterminato e assunti con contratto stagionale, risultano 3 ULM incrementali (e ciò appare in linea con la finalità della misura agevolativa, dal momento che in luogo del terzo lavoratore stagionale l’azienda ha optato per una assunzione a tempo indeterminato).


 

La trasformazione di un contratto a tempo determinato a indeterminato, è considerata e trattata alla stregua di una nuova assunzione: il periodo rilevante decorre dalla data di trasformazione.

Facendo riferimento al suo esempio , se nel periodo "N-1" abbiamo 48 ULM (con 4 dipendenti) e nel periodo "N" 51 ULM (di cui 48 ULM relative ai 4 dipendenti dell'anno precedente più 3 ULM per il nuovo dipendente "trasformato"), l'incremento è pari a 3 ULM. Pertanto la deduzione teorica è pari a € 1.667,00*3= € 5.001,00.

La deduzione effettivamente spettante non può essere superiore al 25% della base imponibile IRAP di competenza della Regione: ipotizzando che suddetto valore sia pari a € 4.000,00, la deduzione effettivamente spettante sarà di € 4.000,00 e non di € 5.001,00 (deduzione teorica).

 

Nell'allegato B della DGR 28-2117 del 16/10/2020, è indicato espressamente che i soggetti di nuova costituzione per i quali è prevista un'apposita disposizione agevolativa consistente nella riduzione dell'aliquota, non possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 15 della L.R. 7/2020 (deduzione per l'incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro).

La presenza di lavoratori assunti a tempo parziale può comportare la determinazione di ULM con decimali.

Ipotizziamo che l’incremento imputabile alle nuove assunzioni, tutte “ordinarie”, sia pari a 10,60: in questo caso è corretto troncare le ULM agevolabili a 10 e calcolare l'agevolazione "teorica" come prodotto di 10 ULM per 1.667 euro.

La societá di nuova costituzione derivante da un’altra società cessata con assetto proprietario sostanzialmente coincidente, non può usufruire della deduzione di cui all’art. 14 della LR 7/2020 (si veda a tale riguardo la DGR 28-2117 del 2020, allegato A), né della deduzione di cui all’art. 15 della medesima legge (art. 4 Allegato B della DGR sopra citata) per il periodo di imposta 2020.