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Scheda informativa

Procedure in ambito edilizio

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ss.mm.ii., secondo specifiche procedure tecnico-amministrative

Dal 1° febbraio 2022 il riferimento normativo regionale è rappresentato dalla DGR 26 novembre 2021, n. 10-4161 e dalla successiva DD 12 gennaio 2022, n. 29

 

La Regione Piemonte, proseguendo il percorso di riordino, snellimento e semplificazione dei procedimenti riguardanti le costruzioni in zona sismica, ha approvato, con la D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161, le nuove procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.

Con la Determinazione dirigenziale 12 gennaio 2022, n. 29 sono state approvate le relative modalità attuative, con specifiche indicazioni riguardanti l’individuazione dell’ufficio tecnico regionale (UTR) e le aree territoriali di competenza, l'aggiornamento dei contenuti della modulistica regionale e la definizione delle modalità di dettaglio per lo svolgimento dei controlli da parte degli stessi UTR.

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° febbraio 2022.

L’Allegato A alla DGR n. 10-4161/2021 ha confermato che, su tutto il territorio regionale, ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all’obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001.

Come previsto dalla determinazione dirigenziale 29/A1800A/2022 del 12 gennaio 2022, devono essere depositate presso l’Ufficio Tecnico Regionale (UTR), tramite il portale telematico ARCA EOS Piemonte, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e prima dell’inizio dei lavori, le denunce relative ad opere ed interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità che interessino edificio opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell’Elenco A1.

UTR territorialmente competenti:

  • per interventi nella zona sismica 3S (individuata nella DGR n. 6-887/2019)
Procedure in ambito edilizio - operative sino al 31.01.2022

Le procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie e le disposizioni sull'accertamento e repressione delle violazioni delle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche, dall' 1.10.2014 sono illustrate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 65-7656 del 21.05.2014, che contiene anche tutta la modulistica da utilizzarsi e gli allegati che dettagliano i vari adempimenti in base alle varie tipologie di opere ed interventi ed alle zone sismiche in cui ricadono.

Le procedure del 2014 sono state successivamente modificate:

con la DGR n. 4-1470 del 05.06.2020, con cui, nell'esclusivo rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001 (ex art 17 della L. 64/1974) ed al fine di garantire la raccolta e la creazione di un archivio regionale anche di tutti gli interventi strutturali sulla rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale (autostrade e strade statali), è prevista la presentazione della denuncia all’Ufficio Tecnico Regionale territorialmente competente (modifiche al par. 3.2.2 dell'allegato A della DGR 65-7656/2014);  con la DGR 9 ottobre 2020, n. 14-2063 , con cui si dispone che non è più dovuta l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001 per gli interventi assoggettati a deposito presso gli uffici tecnici regionali. Nell'allegato 1 sono riportate le modifiche all'Allegato A alla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014 (paragrafi 2 e 3 e Modulistica); con la DGR 15 gennaio 2021, n. 5-2756 , con cui viene adottato l’elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, lettera c), comma 1 art 94 bis, DPR 380/2001, e previste modalità di deposito semplificato della denuncia ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/2001 presso lo sportello unico edilizia (cfr. allegato modalità operative per il deposito semplificato).

Adempimenti successivi

L’inizio dei lavori è comunicato all'Ufficio competente entro 7 giorni dall'avvio degli stessi. Allo stesso ufficio deve essere comunicata altresì la fine lavori, entro 60 giorni dalla loro conclusione.

Per le opere soggette all’art. 65 del D.P.R. 380/2001 (opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) deve essere allegata altresì la relazione a strutture ultimate, corredata dalla specifica documentazione sui materiali impiegati.

Il procedimento si conclude con la consegna all'Ufficio competente del certificato di collaudo previsto dall'art. 67, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001.

Per ulteriori indicazioni operative si rimanda alla DD n. 2480 del 18.07.2019.

Sportello Digitale Costruzioni in zona sismica 3S

Conclusa la prima fase di sperimentazione del nuovo servizio di trasmissione e gestione telematica delle denunce sismiche, avviata il 1° agosto 2019, dal 1° ottobre 2019 lo Sportello Digitale “Costruzioni in zona sismica 3S”, sviluppato nell'ambito del progetto Interreg RISVAL dalla Technical Design srl su incarico del Settore Sismico della Regione Piemonte, rappresenta l’unica modalità trasmissiva consentita (cfr. DD n. 2480 del 18.07.2019) per gli interventi ricadenti in zona sismica 3S, ai sensi della DGR 65-7656/2014.

Con riferimento alle pratiche strutturali in corso e depositate in formato cartaceo o tramite PEC (sino al 30.09.2019), si sottolinea che per gli adempimenti successivi (quali ad es. l’invio del certificato di inizio lavori, del certificato di fine lavori, del Collaudo o della Dichiarazione di Regolare Esecuzione-DRE, ecc.) si dovrà provvedere tramite consegna allo sportello del/dei documento/i in formato cartaceo o tramite PEC.

 

    Spese istruttorie

    Le opere e gli interventi soggetti a denuncia presso gli uffici regionali, come pure gli adempimenti di competenza regionale in materia di vigilanza (abusi edilizi), sono soggetti al pagamento delle spese istruttorie secondo i casi individuati dalla Tabella allegata alla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 (Allegato C).

    Cittadini e imprese private devono effettuare il pagamento, se dovuto, delle spese istruttorie in materia sismica ai sensi dell’art. 49 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5, a favore della Regione Piemonte, attraverso il sistema PiemontePAY , secondo le previste Modalità operative per il versamento delle spese istruttorie in materia sismica

    Elenco denunce assoggettate a controllo nel 2023

    Come previsto dalle procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, di cui alla DGR n. 10-4161/2021 - (vd. allegato A punto 6.1) e alla DD n. 29 del 12 gennaio 2022, viene pubblicato l'elenco delle denunce depositate ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 presso gli Uffici Tecnici Regionali nel 2023 e assoggettate a controllo a campione.

    Elenco denunce assoggettate a controllo nel 2022

    Come previsto dalle procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, di cui alla DGR n. 10-4161/2021 - (vd. allegato A punto 6.1) e alla DD n. 29 del 12 gennaio 2022, viene pubblicato l'elenco delle denunce depositate ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 presso gli Uffici Tecnici Regionali nel 2022 e assoggettate a controllo a campione.

     

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