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Scheda informativa

Accertamento e repressione delle violazioni in zona sismica

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

La vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio è una competenza specifica del comune ma per alcuni tipi di intervento è previsto anche il coinvolgimento della Regione

Dal 1° febbraio 2022 il riferimento normativo regionale è rappresentato dalla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 e dalla successiva DD 12 gennaio 2022, n. 29 .

Con la Determinazione Dirigenziale 10 maggio 2023, n. 1339, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 18.05.2023, è stato approvato l’aggiornamento delle disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui alla Parte II – Capo IV del D.P.R. 380/2001 e dell’allegato B alla D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021, in sostituzione delle disposizioni operative di cui alla nota n. 5901 del 5.2.2018 collegate alla D.G.R n. 65-7656 del 21 maggio 2014, oggi revocata.

L’allegato alla suddetta determinazione specifica le attività in materia di reati edilizi/urbanistici fornendo puntuali riferimenti temporali in merito alle sostanziali modifiche delle competenze in capo agli UTR ed ai Comuni anche a seguito dell’aggiornamento della normativa e della classificazione sismica regionale.

Accertamento e repressione delle violazioni in zona sismica - operative sino al 31.01.2022

Secondo quanto disposto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) la vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio è una competenza specifica del comune, a cui è assegnato un ruolo primario in sede di prevenzione e repressione degli illeciti, un ruolo di controllo preliminare del territorio e di intervento immediato e diretto verso gli abusi riscontrati. Per talune tipologie di interventi, all’azione del comune concorre anche quella della Regione.

All’interno della Parte II (Normativa tecnica per l’edilizia) sono contenute varie disposizioni che attribuiscono all’Ufficio tecnico regionale specifiche funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica (articolo 70) e sulle costruzioni in zone sismiche (articoli 96 e segg.).

La Regione Piemonte, con DGR n. 65-7656 del 21.05.2014, oltre ad individuare gli Uffici tecnici regionali cui sono demandate specifiche funzioni di vigilanza, ha specificato nell'Allegato B i criteri e le modalità per lo svolgimento di tale funzione.

L’Ufficio Tecnico Regionale cui sono attribuiti gli adempimenti in oggetto è individuato nel Settore Sismico per i comuni della zona sismica 3S e nei Settori Tecnici Regionali (Città Metropolitana di Torino, Alessandria e Asti, Cuneo, Novara e Verbania, Biella e Vercelli) per i comuni delle zone 3 e 4, ai quali pertanto si dovrà fare riferimento per lo svolgimento delle attività di competenza.

Il Settore Sismico, nell’ottica delle leale cooperazione tra le istituzioni, ha predisposto una serie di indirizzi esecutivi per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività legate al controllo ed alla repressione delle violazioni in materia sismica e per una sollecita trattazione dei procedimenti, al fine di agevolare e coordinare compiti e funzioni in capo al Settore e agli Uffici Tecnici Comunali della zona 3S e ai relativi corpi di Polizia Municipale.

 

Allegati

DD 12 gennaio 2022, n. 29
File pdf - 1.84 MB
Nota esplicativa prot. n. 5901 del 5.2.2018
File pdf - 108.95 KB
Modalità operative in zona sismica 3s
File pdf - 968.5 KB

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