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Scheda informativa

Prezzario Regione Piemonte - Verifica di congruità della manodopera

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Si forniscono indicazioni operative relative alle modalità di conduzione della verifica di congruità del costo della manodopera nei contratti pubblici in attuazione della normativa vigente in materia

Con riferimento alle disposizioni relative al costo della manodopera, nell’ambito del D.Lgs. 56/2017 "Codice dei contratti pubblici", è stata prevista una nuova disciplina inerente il controllo della regolarità dei costi del personale impiegato in un appalto, attraverso le previsioni integrative di cui all’articolo 23 comma 16 penultimo comma, articolo 95 comma 10 e articolo 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
La lettura coordinata dei suddetti articoli definisce infatti una necessaria valutazione preventiva dei costi presunti della manodopera connessa con il singolo appalto ad opera della stazione appaltante nell’ambito del progetto posto a base di gara (articolo 23 comma 16), una conseguente indicazione degli stessi come stimati dall’operatore economico in sede di offerta economica (articolo 95 comma 10 - oltre all’indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), per concludere con la verifica degli stessi in sede preventiva all’aggiudicazione attraverso il controllo, da parte della stazione appaltante, dei valori minimi previsti per la tipologia di lavoro e/o servizio ai sensi dell’articolo 97 comma 5 lettera d), con riferimento ad un valore minimo non derogabile (minimo salariale retributivo) secondo le previsioni di cui alle tabelle del Ministero del Lavoro.

Nell’ambito della stesura del prezzario regionale sono forniti i valori presunti di manodopera impiegata nelle singole lavorazioni previste (cosiddetta “Incidenza della manodopera”): il valore è infatti proposto o a livello di singola voce puntuale di lavorazione, allorquando dotata di analisi (definito quale rapporto tra il costo complessivo della manodopera presente in analisi e il costo totale della lavorazione), ovvero a livello di capitolo/articolo con range indicativi presunti di incidenza della manodopera. Tali valori sono rappresentativi di un importo “lordo”, ovvero comprensivo del 24,30% per spese generali (13%) ed utili di impresa (10%).

Per la corretta previsione della nuova disciplina di Codice di cui sopra, è opportuno evidenziare che il valore di manodopera da indicare in sede di gara deve intendersi “netto”, ovvero privo di tali percentuali per spese generali ed utili di impresa, per ovvie ragioni di corretta stima da sottoporre a confronto concorrenziale.

E’ altresì opportuno ricordare che la disposizione di cui trattasi non ha in alcun modo previsto la reintroduzione del mancato ribasso in sede di offerta della quota di costo di manodopera impiegata, comportando al contrario un onere di verifica degli importi corrispondenti, come derivanti dalle offerte economiche dei singoli operatori anche su tale quota di costo presunto.

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