- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
Si forniscono indicazioni operative per la stima del costo della manodopera da indicarsi nei contratti pubblici ai sensi della normativa vigente in materia
Ai sensi dell’articolo 41 comma 13 del Codice, per i contratti relativi a lavori, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto colletto del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Tali costi, per il settore edilizia e affini, sono stati recentemente aggiornati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 12 del 05 aprile 2023, nel quale il Ministero ha fornito il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia ed attività affini (con decorrenza dalla data della sua adozione). Per il settore Metalmeccanico – impiantistico risultano vigenti le tabelle definite con Decreto della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 60 del 13 novembre 2023.
In relazione al settore produttivo da prendere a riferimento per le analisi relative alle diverse tipologie di lavorazione, è stato altresì valutato quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 0008592 del 26/04/2017. In tale nota il Ministero, nel ricordare che l’elaborazione di tali tabelle del costo del lavoro riguarda i diversi settori merceologici interessati alla partecipazione ad appalti pubblici, ha da un lato evidenziato l’efficacia delle stesse dal momento della loro pubblicazione, escludendo qualsivoglia valenza retroattiva, e dall’altro ha altresì ricordato espressamente che:” <….> i decreti del costo del lavoro sono emanati per fornire alle stazioni appaltanti gli strumenti di valutazione dell’adeguatezza del valore economico, proposto in sede di gara, rispetto al costo del lavoro elaborato da questa amministrazione”.
Si ricorda qui la previsione dell’articolo 108 comma 9 del codice laddove è previsto che l'operatore economico indichi, nell'offerta economica a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Anche per l’edizione 2024, il Tavolo Permanente del prezzario ha condiviso la volontà di confermare il maggior dettaglio di valori presunti di manodopera impiegata con riferimento alle lavorazioni di natura prettamente impiantistica differenziando per le tipologie settoriali di riferimento (Edilizia e affini, metalmeccanico-impiantistico e affini), all’interno delle singole analisi prezzi nelle 32 sezioni tematiche, i costi della manodopera definiti per il settore dell’edilizia e affini di cui al D.D. n. 12/23 e s.m.i., ovvero, per le sezioni prettamente impiantistiche - sezione 05 “Impianti termici”, sezione 06 “Impianti elettrici e speciali” e sezione 15 “Impianti semaforici” i costi della manodopera definiti per il settore dell’industria metalmeccanica privata e dell’installazione di impianti di cui al D.D. n. 60/23. I valori previsti dai decreti citati sono direttamente consultabili all’indirizzo www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default.
Si ricorda, altresì, che tali costi della manodopera si riferiscono a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo. Essi tengono conto, inoltre, della disposizione contenuta nella legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014), la quale ha previsto che, a partire dal primo gennaio 2016, i costi relativi ai dipendenti assunti a tempo indeterminato siano totalmente deducibili dalla base imponibile IRAP.
Va da sé che qualora il progettista avesse necessità di predisporre nuove analisi prezzi, non riscontrando quanto necessario all’interno del prezzario 2024, dovrà procedere con la redazione di nuove analisi, in coerenza con quanto previsto al comma 6 dell’articolo 5 dell’Allegato I.14 al Codice, che richiama a sua volta l’Allegato I.7 art. 31 comma 2, adottando il costo orario della manodopera relativo all’effettivo settore produttivo di riferimento e alla zona – ovvero provincia - nella quale si eseguono le prestazioni attraverso l’utilizzo dei valori forniti dalle tabelle ministeriali, laddove esistenti, ovvero attraverso i costi orari definiti dalle categorie di riferimento derivanti dai CCNL vigenti in materia.
Valori tabellari del costo della manodopera - excursus storico e validità attuale
Per completezza si richiamano altresì i valori di costo della manodopera per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia ed attività affini utilizzati per le precedenti edizioni di cui al Decreto della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali n. 26 del 22 maggio 2020, e la successiva integrazione disposta con Decreto Direttoriale n. 60 del 12 ottobre 2020 e precedentemente al Decreto della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali n. 23 del 3 aprile 2017, nel quale il Ministero ha fornito il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia ed attività affini (con decorrenza maggio 2016).
Nell'edizione 2016 del prezzario, si fa riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 aprile 2015 (G.U. 16 maggio 2015) contenente le Tabelle Provinciali
Infine si ricorda che, fino alla precedente edizione del prezzario 2015, i prezzi relativi alla manodopera a cui si è fatto riferimento per ciò che concerne le opere edili erano determinati, fino al secondo semestre 2015, dalla "Commissione unica per il rilevamento dei costi mensili", del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti per il Piemonte e la Valle d'Aosta, preposta alla rilevazione, in maniera analitica, dei valori relativi alla maestranza specializzata, qualificata e comune, espressa per realtà provinciali.
Analogamente per la manodopera impiantistica, per il pregresso si fa riferimento alle tabelle definite con Decreto Della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 37 del 23 agosto 2022, preceduto dal Decreto Direttoriale n. 22 del 19 maggio 2022, e dal Decreto del della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali n. 91 del 27 novembre 2018. Precedentemente era definita dal Ministero del Lavoro con D.M. 4/3/2015, nonché fornita dall’Unione Industriale di Torino, aggiornata a ottobre 2017 con riferimento alla rilevazione territoriale.
Per eventuali approfondimenti vedasi il riferimento al sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Allegati
- DD 23 del 03_04_2017-costo-lavoro-edili.pdf
- File pdf - 307.66 KB
- Tabelle costo operai edili-DD 23/2017. pdf
- File pdf - 7.48 MB
- Tabella manodopera edile.pdf
- File pdf - 106.47 KB
- Tabella manodopera impiantistica.pdf
- File pdf - 79.01 KB
- dd-91-del-27112018.pdf
- File pdf - 828.7 KB
- dd-costo-lavoro-edili-2023.pdf
- File pdf - 163.86 KB
- dd-n60-del-13112023.pdf
- File pdf - 224.39 KB
- tabella-operai-0.pdf
- File pdf - 621 KB
- tabelle-operai-2022-p.pdf
- File pdf - 5.82 MB
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