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Scheda informativa

Tirocini extracurriculari

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Il tirocinio extracurriculare è l'opportunità di svolgere un percorso formativo presso aziende pubbliche o private: non è un contratto di lavoro, ma è finalizzato a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante, con l'obiettivo di acquisire un’esperienza pratica spendibile nel mercato del lavoro e di arricchire il proprio curriculum.

È prevista un’indennità di partecipazione. 

Aggiornamento 24 aprile 2023

Si pubblica il nuovo report tirocini annualità 2018-2022.

Report tirocini in Piemonte 2018-2022

 

Come si attiva un tirocinio extracurriculare?

Per poter attivare un tirocinio è necessario l’incontro fra tre soggetti: un ente promotore, un’azienda ospitante e il tirocinante. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione e di un progetto formativo individuale. Possono richiedere l’attivazione di un tirocinio tutti i datori pubblici e privati, nel rispetto dei limiti previsti in relazione al numero dei dipendenti. E’ necessaria una convenzione con un ente promotore, che garantisce la regolarità del tirocinio.

Per l'attivazione di un tirocinio l’azienda può rivolgersi direttamente ad un soggetto promotore di cui all'elenco

Abilitazione al Portale Tirocini

Tutti i tirocini extracurricolari avviati in Regione Piemonte devono essere attivati tramite il sistema informativo Portale Tirocini, a cui possono accedere sia il soggetto promotore sia il soggetto ospitante.

Per la richiesta di abilitazione da parte dei soggetti promotori, occorre compilare i seguenti moduli e spedirli a tirocini@regione.piemonte.it

 

A seguito dell'entrata in vigore il 25 Maggio 2018 del nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy è stata pubblicata la Circolare n. 51480 del 12.11.2018 e il relativo allegato "Informativa sul trattamento dei dati personali".

Si informano altresì gli operatori che, in materia di disciplina dell'imposta di bollo (DPR 26 Ottobre 1972 n. 642)  è obbligatoria l'apposizione della marca da bollo sulla convenzione di tirocinio come da circolare n. 9139 del 04/02/2019.

Sono previste quattro tipologie di tirocini:

Tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo

La normativa di riferimento è la DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017

Sono previste due tipologie

  • Formativo e di orientamento: è finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani mediante un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. E' destinato a giovani che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi.

  • Inserimento/reinserimento al lavoro: è destinato a persone in stato di disoccupazione, anche percettori di ammortizzatori sociali, persone occupate  e persone disabili e svantaggiate.

Destinatari

Oltre ai lavoratori disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, soggetti disabili e svantaggiati, è consentito l’inserimento in tirocinio anche di lavoratori occupati in cerca di nuova occupazione, nei limiti previsti dalla normativa di impegno orario massimo.

Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni ed occorre aver assolto l’obbligo scolastico.

Soggetti promotori

L’elenco dei soggetti promotori elencati nella disciplina è tassativo. Chiarimenti in merito sono contenuti nella circolare n. 13578 del 05/03/2018 .

Il Sistema premiale

I soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti, possono ospitare tirocinanti oltre la quota di contingentamento prevista, se nei 24 mesi precedenti abbiano assunto almeno il 20% di coloro che hanno svolto un tirocinio presso di loro.

Tutorship

Ciascun tutor del soggetto promotore può accompagnare contemporaneamente un massimo di 20 tirocinanti. Il soggetto promotore può assegnare le funzioni di tutorship a soggetti individuati al di fuori della propria struttura e su specifico incarico purché in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, secondo le modalità indicate nella già citata circolare n. 13578 del 05/03/2018, reperibile nella sezione allegati.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Le misure di vigilanza e controllo

Fermo restando la competenza dell’Ispettorato del lavoro, si prevede un sistema sanzionatorio in capo alla Regione in caso di violazioni da parte dei soggetti promotori o dei soggetti ospitanti della disciplina sui tirocini.

Durata e indennità

La durata massima è di 6 mesi, proroghe comprese (fatta salva la durata superiore prevista per i tirocini per soggetti disabili e svantaggiati). E’ prevista una durata minima di 2 mesi. E' prevista l'erogazione di un’indennità di tirocinio minima di 600 € per un impegno orario massimo di 40 ore settimanali. Nel caso in cui la partecipazione mensile sia superiore al 70%, l’importo dovrà essere erogato per intero. 

E’ consentita la cumulabilità tra indennità di partecipazione e ammortizzatore sociale.

Tirocini di inclusione sociale

La normativa di riferimento è la DGR 42-7397 del 7 Aprile 2014 e s.m.i. e, per quanto non espressamente previsto da questo atto, si applica la DGR 85-6277 del 22/12/2017.

I tirocini di inclusione sociale sono percorsi di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento lavorativo, finalizzati a sostenere l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari competenti

Destinatari

Persone disabili, svantaggiate e particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria.
Sono esclusi i tirocini attivati in favore di persone con disabilità, che, nell’ambito delle convenzioni, ai sensi dell’art. 11 della legge 68 del 1999, consentono al soggetto ospitante di assolvere all’obbligo di assunzione.

Durata

I tirocini di inclusione sociale, hanno una durata di 24 mesi per i soggetti disabili, prorogabili per ulteriori 24 mesi. Per tutti gli altri soggetti la durata è di  12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi.

Il tirocinio è ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante, previa acquisizione da parte del soggetto promotore del parere positivo del servizio pubblico competente

Indennità di partecipazione

È prevista un’indennità minima di partecipazione, pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.

 

Tirocini estivi

La normativa di riferimento per i tirocini estivi è la DGR 19-4575 del 16/1/2017.

Si tratta di tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi o a un percorso formativo, per agevolare la scelta professionale, in coerenza con il percorso di studi frequentato.
Sono esclusi da questa disciplina i tirocini curricolari previsti dai piani di studio e/o formativi, come quelli svolti nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro prevista dalla Legge n. 107/2015.

Destinatari

Sono gli adolescenti tra i 16 e i 18 anni e i giovani tra i 18 e i 25 anni compiuti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado, compresi gli stranieri comunitari ed extracomunitari residenti e/o domiciliati in Italia. Possono accedervi anche gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni se iscritti al 3° anno scolastico.

Durata

Massimo 3 mesi, coincidenti con il periodo di vacanza estiva (proroghe comprese).

Indennità

Il tirocinio estivo prevede il riconoscimento di un rimborso a copertura delle spese di trasporto e di mensa, previa presentazione di giustificativi nella misura massima di un importo pari a € 200,00 mensili.

Attivazione

Possono promuovere tirocini estivi di orientamento, esclusivamente con riferimento ai propri studenti, anche in collaborazione tra di loro:

  • le istituzioni scolastiche statali e paritarie
  • le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo
  • le agenzie formative accreditate per la formazione presso la Regione Piemonte

I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento per ogni tirocinio sottoscritto anche dal tirocinante.
La convenzione e il progetto formativo di orientamento devono essere redatti secondo i modelli approvati con apposito provvedimento della Regione.

I tirocini estivi di orientamento non sono soggetti alla comunicazione obbligatoria ai sensi DM del 30 ottobre 2007.

Il soggetto promotore deve comunicare l'elenco dei tirocini estivi avviati compilando l'apposito modulo da inviare via pec al seguente indirizzo politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it  indicando nell'oggetto: "tirocini estivi - DENOMINAZIONE ENTE - comunicazione di avvio MESE".

L'invio del modulo debitamente compilato e firmato sostituisce l'invio delle copie delle Convenzioni e dei Progetti formativi di orientamento e dovrà essere effettuato alla fine del mese solare di riferimento degli avvii stessi (es. entro il 30 giugno per i tirocini estivi che avranno inizio nel mese di giugno e così per i mesi successivi).

Rimane fermo l'obbligo dell'invio del file monitoraggio tirocini estivi riepilogativo ai fini del monitoraggio entro il 31/10 sempre da effettuarsi all'indirizzo PEC ,  politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it.

 

Tirocini per persone straniere residenti all’estero extra UE

La normativa di riferimento è la DGR n. 30-1094 del 23 febbraio 2015

Le persone straniere residenti all’estero, in Paesi non compresi nell’Unione Europea, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento. Questo genere di tirocinio è finalizzato al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.

Destinatari

Persone straniere residenti all'estero (fuori dalla UE) che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi disoccupati e inoccupati.

Durata

Massimo 12 mesi (proroghe comprese).

Indennità di partecipazione e mezzi di sussistenza

Deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione secondo le disposizioni in materia di tirocini previste dalla DGR 85-6277 del 22/12/2017. Il soggetto ospitante ha l’obbligo di fornire al tirocinante alloggio e vitto adeguati, secondo la regolamentazione nazionale. Le spese di vitto e alloggio sono escluse dal calcolo dell’indennità di partecipazione stabilita dalla normativa regionale.

Attivazione del tirocinio

Convenzione e progetto formativo devono essere redatti tassativamente secondo i modelli regionali approvati, disponibili nella sezione Modulistica, e inviati via posta, ai fini dell’apposizione del visto sul progetto formativo, a Direzione Coesione Sociale, Settore Politiche del Lavoro, via Magenta 12, 10128 Torino.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, devono essere inviati i seguenti documenti, in quattro copie:

  • Fotocopia del passaporto del tirocinante (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) in corso di validità e con scadenza di almeno 3 mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi);
  • Titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae, tradotti o asseverati presso un’Autorità italiana;
  • Certificato di lingua italiana (se posseduto);
  • Copia del documento d’identità del legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
  • Fotocopia visura camerale del soggetto ospitante;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto ospitante

Le richieste sono valutate da un Nucleo di valutazione che si riunisce in base ad un calendario definito di cui viene data comunicazione.  

Comunicazioni obbligatorie

I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, per via telematica, da parte del soggetto ospitante. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla data di richiesta del permesso di soggiorno.

Relazione finale

Al termine del tirocinio il soggetto promotore deve presentare agli uffici regionali il modello di Relazione finale disponibile nella sezione Modulistica.

 

 

E' possibile consultare le FAQ aggiornate al 25.02.2019 con maggiori specifiche circa l'apposizione della marca di bollo e per ulteriori approfondimenti e chiarimenti.

Contatti

Riferimento
Ufficio Tirocini
Indirizzo
Via Nizza 330 - 10127 Torino
Email
tirocini@regione.piemonte.it
PEC
politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it