Aggiornamento 7 marzo 2022
Si ricorda che, in “zona bianca”, per la partecipazione in presenza ai corsi del sistema regionale della formazione professionale è obbligatorio possedere ed esibire il c.d. Green pass “base”.
Non è invece richiesta alcuna certificazione verde Covid19 a chi frequenta corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Aggiornamento 30 novembre 2021
Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV- 2 al personale scolastico: la Regione specifica che la disposizione si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS e IFTS).
È fatto obbligo fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, di possedere ed esibire a richiesta la “Certificazione verde Covid-19” (c.d. Green-pass) da parte di chiunque accede, a qualsiasi titolo, alle strutture del sistema nazionale di istruzione, compresi i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole paritarie e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), delle Università, dell'Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica e delle altre Istituzioni di alta formazione collegate alle Università.
Sono esclusi dall'obbligo:
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le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;
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i bambini, gli alunni e gli studenti dei servizi educativi per l’infanzia e del sistema nazionale d’istruzione, nonché i frequentanti dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), questi ultimi anche quando svolgono attività di laboratorio didattico presso l’agenzia formativa.
È altresì fatto obbligo fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, di possedere ed esibire a richiesta la “Certificazione verde Covid-19” (Green-pass) da parte di chiunque accede, a qualsiasi titolo e anche sulla base di contratti esterni, nei luoghi di lavoro, sia del settore pubblico, che del settore privato, per svolgere un’attività lavorativa o di formazione o di volontariato, compresi il personale e i frequentanti i corsi di tutto il sistema regionale della formazione professionale (ivi inclusi i corsi non rientranti nelle filiere elencate nel primo capoverso e fatte salve le esclusioni di cui al secondo capoverso) e i componenti delle commissioni per lo svolgimento di qualsiasi esame.
L’obbligo riguarda anche i tirocinanti/stagisti extracurriculari, i cantieristi di lavoro, i tirocinanti/stagisti curriculari (ivi compresi quelli riferiti ai percorsi di Iefp).
Per l’anno scolastico/formativo 2021-2022 si ricorda che:
- l’obbligo di svolgere le attività in presenza riguarda i servizi educativi per l'infanzia (di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017), l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (compresi i corsi dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP), mentre debbono essere svolte prioritariamente in presenza le attività formative e di tirocinio degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- tutte le altre attività possono essere svolte in presenza e rimane valido quanto previsto dalle Determinazioni dirigenziali n. 490/2020 e n. 820/2020: fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 definito a livello nazionale gli operatori potranno scegliere di realizzare le attività in presenza, a distanza o in modalità mista/integrata.