Corsi di formazione, servizi al lavoro, tirocini curricolari ed extracurricolari, apprendistato e orientamento: le ultime disposizioni della Regione

Data notizia

Aggiornamento 16 maggio 2022

A seguito della cessazione dello stato d’emergenza nazionale per Covid-19, la Regione Piemonte ha emanato la D.D. n. 235 del 11 maggio 2022, che integra le D.D. n. 490 del 06/08/2020 e n. 820 del 31/12/2020.

La D.D. n. 235/2022 fornisce indicazioni specifiche agli operatori del sistema regionale, a cittadini e imprese, in merito all’erogazione delle attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio.

Inoltre, per il periodo post emergenziale, è stato disposto che:

- gli interventi di competenza della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro già avviati alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale, possono proseguire, sino al loro completamento, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato A della DD 235/2022, se compatibili con le disposizioni vigenti;

- viene esteso il periodo transitorio di 90 giorni precedentemente definito nella D.D. n. 490/2020, pertanto gli interventi di competenza della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro avviati entro sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza possono essere realizzati fino al 31/03/2023, secondo quanto previsto dal suddetto Allegato A, se compatibili con le disposizioni vigenti;

- tutti i tirocini extracurriculari devono essere attivati esclusivamente in presenza: non è più consentita, quindi, l'attivazione di nuovi tirocini in modalità agile. Per i tirocini in corso in modalità agile, dovrà essere previsto il rientro in presenza entro il 30/06/2022;

- le suddette disposizioni non si applicano laddove sia prevista dai rispettivi Bandi/Avvisi una specifica disciplina in merito all’attività erogata a distanza;

- dal 1 luglio 2022 la formazione a distanza non potrà più essere erogata dagli enti formativi privi dello specifico accreditamento “tipologia FaD” e fino al 30 giugno 2022 è fatto obbligo, alla scadenza naturale dell’accreditamento, di presentare richiesta di accreditamento o rinnovo per la “Tipologia FaD”;

- è possibile presentare nuove domande per l’autorizzazione all’avvio di tirocini per cittadini stranieri residenti all’estero fuori dall’Unione Europea (D.G.R. n. 30-1094 del 23/02/2015).

Aggiornamento 10 maggio 2022 

A decorrere dal 1° maggio viene meno l'obbligo di possedere ed esibire la “Certificazione verde Covid-19” (c.d. green pass, sia "base", che "rafforzato") da parte di chiunque accede, a qualsiasi titolo, alle strutture del sistema nazionale di istruzione (compresi i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole paritarie e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), delle Università, dell'Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica e delle altre Istituzioni di alta formazione collegate alle Università), così come da parte di chiunque accede, a qualsiasi titolo e anche sulla base di contratti esterni, nei luoghi di lavoro, sia del settore pubblico, che del settore privato, per svolgere un’attività lavorativa o di formazione o di volontariato, compresi il personale e i frequentanti i corsi di tutto il sistema regionale della formazione professionale.

Fino al 15 giugno permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV- 2 in capo al personale scolastico, docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS e IFTS). La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati e il personale inadempiente deve essere destinato allo svolgimento di attività di supporto all'istituzione scolastica/formativa.

Permane, inoltre, fino al termine dell'anno scolastico l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggior efficacia protettiva) per tutta la durata delle lezioni, sia per gli allievi, che per i docenti e comunque per chiunque accede alle strutture scolastiche, educative e formative.

 

Aggiornamento 7 marzo 2022 

Si ricorda che, in “zona bianca”, per la partecipazione in presenza ai corsi del sistema regionale della formazione professionale è obbligatorio possedere ed esibire il c.d. Green pass “base”.

Non è invece richiesta alcuna certificazione verde Covid19 a chi frequenta corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

30 novembre 2021 

Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV- 2 al personale scolastico: la Regione specifica che la disposizione si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS e IFTS).

15 ottobre 2021

Green pass e presenza nei servizi dell'istruzione, formazione professionale e lavoro.

Le ultime disposizioni della Regione 

18 giugno 2021 

Le Faq aggiornate su disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro in emergenza epidemiologica (ex D.g.r. 2-1114 del 13 marzo 2020)

Aggiornamento 14 giugno 2021

Dal 14 giugno alla Regione Piemonte si applicano le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste per la “zona bianca” (Ordinanza del Ministero della Salute dell’11 giugno 2021 pubblicata sulla G.U. n.139 del 12-6-2021), la Regione fornisce alcune precisazioni.

Per le attività di competenza della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro vale quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021: “… (nelle zone bianche) cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate”.

Pertanto, non essendo più in vigore le restrizioni previste dal citato Capo III del DPCM del 2 marzo 2021, le attività e gli esami possono svolgersi in presenza, nel rispetto di tutte le misure anti contagio previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e da Linee guida e Protocolli per la sicurezza approvati per i singoli settori.

In particolare, gli operatori devono fare riferimento alla D.D. n. 490 del 6 agosto 2020, così come integrata dalla D.D. n. 820 del 31 dicembre 2020 (che tra l’altro consente di svolgere l’attività formativa a distanza o in modalità mista/integrata fino a 90 giorni oltre la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 definito a livello nazionale, attualmente fissata al 31 luglio 2021, anche qualora non vi siano apposite disposizioni nei rispettivi Bandi/Avvisi), e alle D.D. nn. 152 del 27 aprile 2020, 291 del 15 maggio 2020 e 450 del 20 luglio 2020.

 

Aggiornamento 8 giugno 2021

Approvata la determina dirigenziale n. 300 del 7 giugno 2021 con la definizione delle regole in materia di gestione amministrativa per i percorsi formativi di competenza regionale.

 

Aggiornamento 10 maggio 2021

Rilevato che alla Regione Piemonte si applicano attualmente le misure di contenimento del contagio previste per la “Zona gialla”, si forniscono le seguenti precisazioni.

Per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado vale dal 26 aprile 2021 fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021 quanto stabilito dall’art. 3 del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 ovvero

  • è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia (di cui all'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65), dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
  • le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dovrebbero adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, affinché nelle zone gialla e arancione sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca, mentre la parte restante si avvale della didattica a distanza. Tuttavia, l’analisi svolta dal Tavolo prefettizio regionale di coordinamento, relativamente ai dati del monitoraggio quotidiano di contagi e criticità nei trasporti, evidenzia condizioni tali da non consentire ancora di rivedere la percentuale di presenza degli studenti nelle scuole piemontesi, individuata in via precauzionale nel limite di frequenza del 70%, come risulta dalla nota USR del 23 aprile 2021
  • è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Secondo il principio di analogia esplicitato nella nota interpretativa della Prefettura di Torino del 22 gennaio 2021, le disposizioni dell’art. 3 del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con i chiarimenti dell'USR, si applicano anche ai corsi di IeFP, ITS e IFTS, secondo le previsioni dei rispettivi avvisi pubblici.

Per i restanti corsi di Formazione Professionale, vale quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e, pertanto, si applicano le misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021 in particolare l’art. 25,

comma 1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

comma 7. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Nota dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del 23.04.2021

Nota della Prefettura del 21 gennaio 2021

 

Aggiornamento FAQ

E' disponibile un aggiornamento delle domande/risposte per gli operatori della formazione: il file con data 16 marzo 2021 fa riferimento alla D.D. n. 490, così come integrata dalla D.D. n. 820/2020.

Resta valido il file datato 11 settembre 2020 per le Faq relative alle D.D. 127 e 257.

FAQ aggiornate al 16 marzo 2021 relative alle D.D. n. 490 e 820.

11 settembre 2020

FAQ aggiornate all'11 settembre 2020  relativamente alle D.D. n. 127 e n. 257 

 

Per garantire la piena continuità delle attività in materia di istruzione, formazione e lavoro nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, la Regione Piemonte, con la D.D. n. 820 del 31 dicembre 2020, ha disposto la proroga del periodo transitorio individuato dalla Determinazione Dirigenziale n. 490 del 6 agosto 2020, a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 definito a livello nazionale.

Alcune precisazioni.

  • la decorrenza del periodo transitorio dei 90 giorni previsto dalla DD. 820/2020 non è da intendersi a partire dal 31 dicembre 2020ma dalla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 individuata a livello nazionale (anche a seguito di eventuali ulteriori proroghe di tale data, a oggi stabilita al 31/01/2021)

  • con la D.D. n. 820/2020 è prevista appunto la possibilità di svolgere le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio con modalità a distanza (compresa la forma mista/integrata), secondo le indicazioni contenute nella D.D. n. 490/2020, anche qualora non vi siano apposite disposizioni nei rispettivi Bandi/Avvisi, per un periodo pari a 90 giorni oltre la data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 individuata a livello nazionale.

Si ricorda inoltre che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 prevede espressamente alla lettera s) dell’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, tra l’altro che

  • I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”

  • è consentita “l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.

Pertanto le attività di formazione, orientamento, politiche attive del lavoro e diritto allo studio si potranno svolgere con modalità a distanza (compresa la forma mista/integrata), secondo le indicazioni contenute nella DD 490, anche qualora non vi siano apposite disposizioni nei rispettivi Bandi/Avvisi, a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 definito a livello nazionale. 

Resta confermata la scadenza al 31 dicembre 2020 per l’adeguamento degli operatori accreditati per la Macrotipologia A (Obbligo Formativo) e/o B (Formazione Superiore) alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 19-6768 del 20/04/2018.

Viene inoltre specificato che gli operatori privi dell’accreditamento per la tipologia FAD sono tenuti a presentare domanda in tal senso in occasione del primo rinnovo, alla scadenza naturale dell’accreditamento.

Determina n. 820 del 31 dicembre 2020