- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
Sono strutture ricettive all'aperto che in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal titolare o gestore e costituiti da unità abitative fisse o allestimenti mobili e in via residuale in piazzole a favore di turisti provvisti di propri allestimenti e mezzi mobili di pernottamento.
I villaggi turistici si distinguono in:
a) strutture di transito: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata limitata in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti;
b) strutture stanziali: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata fino a un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole, prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti ed è garantito il mantenimento di un numero minimo di cinque piazzole a disposizione dei turisti in transito;
c) strutture miste: strutture ricettive all'aperto in cui coesistono le forme di occupazione di cui alle lettere a) e b).
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, igienico-sanitarie e i requisiti di classificazione al momento occorre ancora fare riferimento agli Allegati 1 e 2 della l.r.54/79, in attesa che venga definitivamente approvato il Regolamento in attuazione della l.r.5/19.
Si ricorda che la nuova legge regionale n.5/19 è stata recentemente modificata dalla l.r.1/19 e a tal riguardo si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti nel documento in allegato (relazione alla l.r.1/21).
Nota Bene: E’ importante consultare le disposizioni transitorie di entrambi le leggi regionali (l.r.5/19 e l.r.1/21) in quanto la previsione transitoria inserita con la l.r.1/21, articolo 14, non risulta visibile nel coordinato della l.r.5/19, né potrebbe tecnicamente esserlo in quanto l’intento è quello di produrre i propri effetti giuridici a partire dall’entrata in vigore della nuova l.r.1/19. In caso contrario, si sarebbe, infatti, invalidata l’efficacia della transitorietà rimandandone gli effetti giuridici al momento dell’entrata in vigore di una legge antecedente.
Allegati
- scheda tecnica villaggi turistici
- File word - 32 KB
- relazione_alla_l.r._1-2021_1.doc
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