- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
Sono strutture ricettive all'aperto che in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal titolare o gestore e costituiti da unità abitative fisse o allestimenti mobili e in via residuale in piazzole a favore di turisti provvisti di propri allestimenti e mezzi mobili di pernottamento.
I villaggi turistici si distinguono in:
a) strutture di transito: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata limitata in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti;
b) strutture stanziali: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata fino a un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole, prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti ed è garantito il mantenimento di un numero minimo di cinque piazzole a disposizione dei turisti in transito;
c) strutture miste: strutture ricettive all'aperto in cui coesistono le forme di occupazione di cui alle lettere a) e b).
Allegati
- scheda tecnica villaggi turistici
- File word - 37 KB
- relazione alla l.r. 1-2021
- File word - 32.5 KB
Contatti
- Riferimento
- Offerta turistica
- Note
- Per consulenze, informazioni e quesiti riguardanti le norme di disciplina del comparto ricettivo di cui trattasi, inviare una richiesta scritta a:
helplegislazioneturistica@regione.piemonte.it