La Regione Piemonte ha redatto un documento in cui sono disponibili le risposte ai quesiti più frequentemente richiesti ai Settori Urbanistica Piemonte Occidentale e Urbanistica Piemonte Orientale in materia di autorizzazioni paesaggistiche di competenza regionale.
I casi descritti trattano la competenza Regionale in via generale in ossequio alla normativa descritta e non considerano il caso in cui l’assenza della Commissioni Locali per il Paesaggio (CLP) da parte del Comune determini l’attività sostitutiva della Regione1.
Per completezza d'informazione si riporta l’art. 3 c. 1 della Legge regionale n. 32 del 01 dicembre 2008 che descrive puntualmente le fattispecie per cui la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione:
La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:
a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;
e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;
g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.
1 Cfr. art. 3 c. 2 della legge regionale 32/2008