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Scheda informativa

Il centro storico e le aree perimetrate o individuate ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/1977, il parere sugli interventi edilizi e sui Piani di recupero

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Sin dalla sua approvazione, la legge urbanistica regionale piemontese n. 56/1977, con un’impostazione molto innovativa rispetto alla legislazione italiana degli anni Settanta del Novecento, faceva proprio il dibattito sui centri storici che caratterizzava l’epoca sia a livello nazionale che europeo, anticipando l’attuale sensibilità ai temi del paesaggio e ponendo il Piemonte tra le Regioni più avanzate sui temi della tutela della città e del territorio.

In particolare, la legge disciplinava le modalità di progettazione del piano regolatore generale comunale a riguardo dei centri storici e degli immobili di interesse storico e artistico, definiti allora beni culturali e ambientali, impegnando i Comuni sin dal 1977 a individuare e tutelare tali beni (articolo 24).

L’anno successivo alla stesura della norma, in occasione della delega alle Regioni delle funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali, la loro individuazione, tutela e le relative sanzioni, fu introdotto nel corpo della legge l’articolo 91bis, che istituiva le Commissioni comprensoriali per la tutela dei beni culturali, che avevano il compito di esprimere ed esercitare le funzioni amministrative precedentemente in capo al Ministero. Nel tempo e con le successive modifiche legislative nazionali e regionali, l’articolo 91bis è stato maggiormente articolato e ha individuato compiti diversi nell’ambito della tutela dei beni ambientali e dei centri storici, fino ad arrivare al riconoscimento della funzione della Commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario.

La Commissione regionale lavorava mediante articolazioni territoriali sino al 2008 quando, con la legge regionale 32/2008, furono istituite le Commissioni locali del paesaggio, incardinate sulle amministrazioni comunali, alle quali venne assegnato il compito di esprimere il parere su alcuni tipi di intervento.

La Commissione regionale manteneva quindi il compito di esprimere pareri obbligatori e vincolanti in merito agli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 40 e 41bis della legge regionale 56/1977 e all’articolo 6 della legge regionale 18/1996 nonché, in assenza della Commissione locale per il paesaggio di cui alla legge regionale 32/2008, agli interventi edilizi di cui all'articolo 49, comma 7, della legge regionale 56/1977. Esprimeva inoltre, in assenza della Commissione locale per il paesaggio, pareri obbligatori ai sensi dell’articolo 4, comma 1bis della legge regionale 32/2008 in merito a tutti gli interventi edilizi modificativi dello stato dei luoghi nell’area del sito UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" e della sua buffer zone, nelle more dell’approvazione del Piano regolatore comunale adeguato alle Linee guida approvate dalla Regione con DGR nel settembre 2015.

Formulava altresì pareri facoltativi, su richiesta del Consiglio e della Giunta regionali, in materia di beni culturali e paesaggistici.

La Commissione regionale aveva la funzione di verificare che gli interventi proposti rispettassero e si armonizzassero con le indicazioni dell’articolo 24 della legge regionale 56/1977, che detta le norme per la progettazione dei piani regolatori, al fine di salvaguardare i valori storici, architettonici e paesaggistici dei centri e dei nuclei storici, così come individuati dai piani regolatori comunali stessi e, soprattutto, di verificare la compatibilità degli interventi con il contesto storico, architettonico e culturale all’interno del quale si interveniva. Era una funzione molto complessa, che implica una sensibilità culturale verso il progetto e il contesto paesaggistico e storico che non può essere solo il risultato dell’applicazione rigida di parametri o indicatori.

La stessa commissione si esprimeva, quindi, valutando la coerenza dell’intervento utilizzando gli strumenti legislativi della tutela paesaggistica con attenzione alla normativa urbanistica dalla quale discende il progetto, con lo scopo di contribuire a incentivare la tutela dei centri storici, il rispetto della memoria culturale dei luoghi, lo sviluppo della qualità costruttiva, architettonica, urbanistica e paesaggistica delle opere e il corretto inserimento dell’intervento nel contesto.

Per quanto riguarda la qualità architettonica dei fabbricati e l’inserimento dell’intervento in progetto nel contesto, la Commissione si esprimeva anche basandosi sulle teorie classiche del restauro, considerando che il recupero degli edifici antichi costituisce il tema centrale della difesa e della salvaguardia dei complessi storici e la loro conservazione dipende esclusivamente dalla soluzione che si prevede di adottare. Tale approccio era tuttavia adottato nella consapevolezza che, in ogni caso, soltanto l’uso di un edificio garantisce la sua manutenzione e quindi la sua vita e la trasmissibilità alle generazioni future (Carta del Restauro di Venezia, 1964, articolo 4: «La conservazione dei monumenti impone innanzi tutto una manutenzione sistematica»).

Con la legge regionale 13/2020 cosiddetta “Riparti Piemonte” e successiva modifica è stata prevista la temporanea sospensione delle funzioni della Commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, attribuendole alle Commissioni locali del paesaggio, al fine di semplificare i procedimenti in campo edilizio.

Questa norma è poi diventata definitiva con l’approvazione della legge regionale 7/2022, che all’articolo 32 ha introdotto l’articolo 76quater nella legge regionale 13/2020, disponendo alcune semplificazioni procedurali per gli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione. In particolare ha sancito la definitiva sospensione delle funzioni della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all’articolo 91bis della legge regionale 56/1977.

È invece stata mantenuta la necessità di espressione dei pareri vincolanti sui medesimi temi e interventi, demandandone l’espressione alle Commissioni locali del paesaggio di cui all’articolo 4 della legge regionale 32/2008.

Nel solo caso in cui il Comune non sia dotato della Commissione locale il parere è reso dal Settore regionale "Pianificazione regionale per il governo del territorio".

Pertanto, continua a essere necessaria l’espressione dei pareri obbligatori e vincolanti sugli strumenti urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani di recupero) nonché sugli altri interventi che erano assoggettati al parere della Commissione regionale stessa (PIRU, realizzazione o ristrutturazione di sale cinematografiche), ma l’attribuzione della competenza è data:

  • alla Commissione locale per il paesaggio di cui all’articolo 4 della legge regionale 32/2008, nei Comuni dotati di tale Commissione e in aggiunta alle competenze relative agli interventi edilizi già esercitate;
  • al Settore regionale Pianificazione regionale per il governo del territorio, per i Comuni non dotati della Commissione locale per il paesaggio.

 

Il Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio, nell’espressione del parere obbligatorio e vincolante espresso in sostituzione della Commissione locale, si avvale del lavoro svolto in passato dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all’articolo 91bis della legge regionale 56/1977, di cui custodisce l’archivio, proseguendo con le impostazioni utilizzate e seguendo le teorie sopra citate.

Le richieste di parere devono essere inviate dal Comune nel quale ricade l’intervento e devono comprendere:

  • rilievo e progetto edilizio completi a una scala adeguata a comprendere l’intervento, con relazione tecnica esplicativa;
  • rilievo fotografico del fabbricato sul quale si interviene e dell’intorno, al fine di poter valutare l’inserimento dell’intervento nel contesto, e foto inserimento dell’intervento proposto;
  • relazione storica del contesto nel quale si interviene.

Il Comune deve inoltre allegare alla richiesta di parere la dichiarazione di conformità dell’intervento alla normativa edilizio-urbanistica comunale, citando gli articoli di riferimento ed eventuali altre normative utilizzate, sottoscritta dal Responsabile comunale competente in materia. Il Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio si esprime nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dalla legge regionale.