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Scheda informativa

Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario è un organo collegiale previsto dall’articolo 91 bis, comma 8, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

La Commissione è un organo collegiale tecnico che ha il compito di esprimere pareri obbligatori e vincolanti in merito agli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 40 e 41 bis della l.r. 56/1977 e all’articolo 6 della l.r. 18/1996 nonché, in assenza della commissione locale per il paesaggio di cui alla l.r. 32/2008, agli interventi edilizi di cui all'articolo 49, comma 7, della l.r. 56/1977. Esprime inoltre,  in assenza della Commissione locale per il paesaggio, pareri obbligatori ai sensi dell’art. 4, comma 1bis della l.r. n. 32/2008 in merito a tutti gli interventi edilizi modificativi dello stato dei luoghi nell’area del sito UNESCO dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte e della sua Buffer zone, nelle more dell’approvazione del Piano regolatore comunale adeguato alle Linee guida approvate dalla Regione con DGR nel settembre 2015.

Formula altresì pareri facoltativi, su richiesta del Consiglio e della Giunta regionali, in materia di beni culturali e paesaggistici.

La Commissione si riunisce circa una volta al mese in base al numero di richieste che vengono presentate e ha 60 giorni per esprimere il parere.

La Commissione ha la funzione di verificare che gli interventi proposti rispettino e si armonizzino con le indicazioni dell’art. 24 della l.r. n. 56/1977 riprese all’interno dei piani regolatori al fine di salvaguardare i valori storici, architettonici e paesaggistici dei centri e dei nuclei e, soprattutto, di verificare la compatibilità di tali interventi con il contesto storico-culturale e architettonico all’interno del quale si interviene.

La Commissione quindi si esprime valutando la coerenza dell’intervento utilizzando gli strumenti legislativi della tutela paesaggistica con attenzione alla normativa urbanistica dalla quale discende il progetto, con lo scopo di contribuire a incentivare la tutela dei centri storici, il rispetto della memoria culturale dei luoghi, lo sviluppo della qualità costruttiva, architettonica, urbanistica e paesaggistica delle opere e il corretto inserimento dell’intervento nel contesto.

La valutazione della Commissione è anche formulata avvalendosi delle teorie classiche del restauro nella considerazione che il recupero degli edifici antichi e degli ambiti di formazione storica costituisce il tema centrale della difesa e della salvaguardia dei centri storici e la loro conservazione dipende esclusivamente dalla soluzione che si prevede di adottare.

E’ importante sottolineare che la medesima funzione deve venire svolta dalle Commissioni locali del Paesaggio per tutti gli interventi edilizi all’interno dei centri storici in forza della delega attribuita ai Comuni con la l.r. n. 32/2008.

I Comuni pertanto, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità di salvaguardia della storia di un territorio e di tutela suoi valori identitari devono verificare sotto gli aspetti sopra elencati tutte le richieste di trasformazione edilizia all’interno dei centri storici mediante l’espressione del parere obbligatorio e vincolante della Commissione locale del paesaggio oppure, nel caso dei Piani urbanistici esecutivi, attraverso l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Commissione regionale.

Il 29 maggio 2020 è entrata in vigore la legge regionale n. 13, cosiddetta “RipartiPiemonte”, che, negli articoli dal 67 al 69, introduce alcune novità in materia di paesaggio.
La legge è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 22, s.o. n. 5 del 29/05/2020 e prevede la temporanea sospensione (fino al 31 gennaio 2022) delle funzioni consultive della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all’articolo 91 bis della l.r. 56/1977, rese attraverso l’espressione di pareri vincolanti sugli strumenti urbanistici attuativi (Piani particolareggiati; Piani di recupero) nonché sugli altri interventi assoggettati al parere della Commissione stessa (PIRU; realizzazione o ristrutturazione di sale cinematografiche).
In sostituzione del parere della Commissione è prevista, la temporanea attribuzione (fino al 31 gennaio 2022) della competenza:
- alla commissione locale per il paesaggio di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2008, nei comuni dotati di tale commissione;
- al Settore regionale Territorio e paesaggio, per i comuni non dotati della commissione locale per il
paesaggio.

RipartiPiemonte prevede, inoltre, la proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio scadute dopo il 31 gennaio 2020 sino al loro rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2020