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E' necessario che le nuove opere vengano realizzate senza incrementare il rischio geologico.
I fenomeni di naturali di dissesto determinano la pericolosità idrogeologica, e in base ai beni esposti e alla loro vulnerabilità comportano un differente rischio.
Nel realizzare nuove opere, e in particolare quelle con una importante valenza infrastrutturale, è necessario sia evitare che queste provochino nuovi fenomeni di dissesto indotti, sia impedire che le nuove opere esposte siano vulnerabili.
A tal fine la Regione Piemonte, nell'ambito dei disposti di legge vigenti, opera delle istruttorie mirate a verificare che i progetti proposti ad autorizzazioni e pareri soddisfino tali requisiti. In particolare, i pareri geologici nell'ambito delle istruttorie per il rilascio dell'autorizzazioni per il vincolo idrogeologico verificano che gli interventi previsti non impattino negativamente sull'assetto idrogeologico locale.
Analoghe valutazioni vengono formulate all'interno degli organi tecnici regionali per la Valutazione di Impatto Ambientale.
In generale la sicurezza delle opere pubbliche viene ottenuta anche attenendosi alle norme tecniche delle costruzioni, ed eventualmente adottando opportune cautele a tutela del territorio circostante. Sebbene le politiche più recenti tendano a evitare le singole autorizzazioni affidando alla pianificazione territoriale la definizione di quali siano gli interventi compatibili con la pericolosità del territorio, esistono vincoli residuali storici, come quelli disposti dall'art. 61 del DPR 380/01.