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Scheda informativa

Emergenza coronavirus, disposizioni per imprese boschive, proroga stagione taglio e autorizzazioni forestali.

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Applicazione della DD n. 143 del 14 aprile 2020 del Settore Foreste nei Siti della rete Natura 2000

In merito all’emergenza sanitaria in atto, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha sospeso tutte le attività ritenute non necessarie, tra cui figurano gli interventi selvicolturali (codice Ateco 02). Entrato in vigore il 23 marzo 2020, tale Decreto ha anticipato la chiusura dei periodi di taglio nei boschi governati a ceduo previsti dall’art. 8 del Regolamento forestale regionale, nonché i periodi di sospensione degli interventi selvicolturali volti alla tutela del periodo di riproduzione dell’avifauna previsti dalle Misure di Conservazione per i Siti della rete Natura 2000.

I periodi di sospensione risultano differenti tra le aree poste dentro e fuori rete Natura 2000 poiché la ratio delle disposizioni è, in parte, diversa. Il Regolamento forestale, infatti, pone i limiti in considerazione dei cicli vegetativi delle piante, mentre le MdC sono volte anche alla tutela del periodo di riproduzione dell’avifauna. La principale differenza da evidenziare, dunque, oltre al periodo temporale, è che in rete Natura 2000 vengono sospese tutte le attività, compreso il concentramento e l’esbosco, in tutti i boschi indipendentemente dalla forma di governo.

A seguito del D.P.C.M. 10 aprile 2020 che consente, tra l’altro, la riapertura delle attività selvicolturali dal 14 aprile, il Settore Foreste ha adottato la Determinazione Dirigenziale n. 143 del 14 aprile 2020 che consente la proroga dei periodi di taglio di 15 giorni, limitatamente alle categorie forestali dei castagneti e dei robinieti. Il provvedimento in oggetto, su indicazione dello scrivente Settore, riporta anche precisazioni relative alle attività nei Siti della rete Natura 2000.

Infine, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 sono state adottate “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e qui si richiama al rispetto di tali disposizioni da parte di tutti soggetti interessati.

Al fine, dunque di poter concludere eventuali attività forestali di entità contenuta e svolte a fini non commerciali, il Settore Foreste ha adottato la Determinazione dirigenziale n. 182 del 06 maggio 2020 con la quale sono stati prorogati gli interventi forestali nella categoria forestale delle faggete

Per quanto riguarda l’applicazione delle succitate Determinazioni all’interno dei Siti della rete Natura 2000 si precisa che:

- le proroghe di 15 giorni di cui alle DD n. 143 del 14 aprile 2020 e DD 182 del 06 maggio 2020 del Settore Foreste sono limitate alle categorie forestali dei robinieti, dei castagneti e delle faggete;

- nei SIC/ZSC la possibilità di deroga ai periodi di “silenzio selvicolturale” è già prevista dall’art. 13, comma 3, lett. fbis) delle Misure di Conservazione generali. I Soggetti Gestori sono invitati a prendere in esame eventuali istanze, limitatamente alle categorie forestali succitate, e concedere eventuali deroghe nel più breve tempo possibile, previa verifica di eventuali necessità di tutela. In relazione ai Siti caratterizzati da Misure di Conservazione sito-specifiche che dispongono divieti più restrittivi, si ritiene comunque opportuno concedere la possibilità di concludere eventuali interventi non ultimati;

- nelle ZPS, invece, la possibilità di deroga non è di norma prevista (Art. 8, comma, 2, lett. a bis). Il provvedimento in parola ha contemplato in tal caso la possibilità, previo assenso del Soggetto Gestore, di concludere eventuali interventi non ultimati, sempre limitatamente alle categorie forestali dei robinieti, dei castagneti e delle faggete. I Soggetti Gestori sono invitati a prendere in esame eventuali istanze e, previa verifica di eventuali necessità di tutela, concedere l’assenso nel più breve tempo possibile.

- sono da intendersi come “non ultimati”, gli interventi già avviati a seguito di istanza debitamente presentata prima della data di entrata in vigore delle limitazioni nazionali e regionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto;

- eventuali deroghe rilasciate dovranno essere conformi ai periodi di taglio di cui alle succitate DD.

Per richiedere tali deroghe occorre rivolgersi ai Soggetti Gestori dei diversi Siti della rete Natura 2000 ed inoltrare la Scheda guida per richiedere l’assenso all’intervento.