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Dal 17 giugno 2008 è entrata in vigore la Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei" contenente le norme per l'esercizio della raccolta dei funghi.
La legge regionale 8 settembre 2014, n. 7 recante modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) ha introdotto importanti novità in materia, innovando in particolare la disciplina dettata all’articolo 3 sulla legittimazione all’esercizio dell’attività di raccolta.
In ossequio ai disposti di legge, in Piemonte l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è sostituita dal titolo per la raccolta, costituito dalla ricevuta di versamento del relativo contributo per la raccolta. ll titolo per la raccolta, non avendo natura di provvedimento amministrativo, non è corredato dall’imposta di bollo e ha validità per l'intero territorio regionale.
Si segnala che la raccolta di alcune specie, indicate all'art. 3 comma 1bis della L.R. 24/2007, non necessita del possesso del titolo.
Il legislatore, inoltre, nel proposito di rafforzare la tutela delle aree territoriali montane e collinari a vocazione fungina e pervenire ad un più efficiente utilizzo delle risorse derivanti dal contributo, ha razionalizzato le categorie degli Enti legittimati a riscuotere ed introitare i proventi dei contributi, come di seguito elencati:
- enti regionali di gestione delle aree protette;
- unioni montane di comuni;
- le forme associative dei comuni collinari.
Pertanto i singoli Comuni non sono più legittimati alla riscossione e all’introito dei contributi in questione, che potranno essere riscossi ed introitati esclusivamente dagli enti individuati dal predetto articolo 3.
Altro importante fattore - giustificato dall’esigenza di operare una semplificazione normativa ed al contempo di garantire una disciplina uniforme sul territorio regionale - è rappresentato dal comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 24/2007 che affida alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, il compito di definire “l’importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori”.
Pertanto in data 13/10/2014 è stata approvata in Giunta regionale la D.G.R. n. 27-431 "Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta funghi epigei spontanei in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) come modificata dalla l.r. 7/2014".
Il titolo annuale con validità (per anno solare ovvero fino al 31/12) su tutto il territorio regionale ha quindi un costo di 30 Euro. E' sempre possibile versare da subito anche due (60 euro) o tre (90 euro) annualità, anticipando così eventuali aumenti futuri.
È inoltre sempre possibile per i soggetti sopra elencati rilasciare titoli per la raccolta funghi epigei spontanei giornalieri o settimanali, validi sull’intero territorio regionale. Il regime di raccolta dei funghi legato ai titoli settimanali e giornalieri è il medesimo previsto per quelli annuali, l’unica differenza è rappresentata dalla durata temporale e dal costo del titolo, che è stato stabilito attualmente dalla Regione Piemonte come segue: 10 euro per il titolo settimanale e 5 euro per quello giornaliero.
Peste suina africana (PSA): raccolta all'interno della zona di restrizione II in Provincia di Alessandria
Ai sensi dell'allegato 2 dell'Ordinanza n. 2/2023 "Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana" (DPCM 24/02/2023), l'attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II in Provincia di Alessandria è consentita ai soli residenti nei comuni della zona II, previa autorizzazione del Comune (come indicato al comma 1 lettera a) punto x) dell'art. 3 dell'Ordinanza citata), al fine di evitare che i raccoglitori possano effettuare la ricerca in zone di potenziale circolazione virale e successivamente recarsi in aree dove tale circolazione non risulta ancora dimostrata.
Tale deroga si applica anche ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II.
I soggetti suddetti, durante l'attività di raccolta funghi, dovranno assicurare le necessarie misure volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area.
Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:
a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili); Copia del documento con apposizione del numero di protocollo Arrivo: AOO A1400A, N. Prot. 00022969 del 21/04/2023 21
b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);
c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all’attività di ricerca;
d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;
e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito;
f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività, utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressività (del tipo spray igienizzanti mani anti Covid);
Nel corso delle attività, inoltre, il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio e dovranno essere accuratamente evitati rumori e comportamenti che potrebbero causare disturbo della fauna presente. Infine, si rammenta che dovrà essere segnalato all'Autorità Competente Locale (ACL) ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà).
In allegato la suddetta Ordinanza.
Sistemi di pagamento
Con d.g.r. n. 27 - 431 del 13 ottobre 2014, trasmessa con nota prot. n. 13158/DB10.00 del 17/10/2014, la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare ha definito l’importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché l’esenzione a favore dei minori.
Il suddetto provvedimento ha inoltre stabilito le modalità di versamento del contributo, sottolineando le opportunità di definire ulteriori modalità di pagamento nella logica della semplificazione a favore dei cittadini.
In questa logica si è quindi reputato di prevedere, con specifico riferimento ai titoli di raccolta giornaliero e settimanale, la realizzazione di appositi voucher per la raccolta dei funghi.
Tali voucher potranno essere realizzati e distribuiti, a seguito di opportuna comunicazione con il Settore regionale, dagli Enti legittimati al rilascio del titolo di raccolta ed alla riscossione e introito dei relativi proventi - secondo le modalità che i medesimi riterranno più opportune, anche prevedendo la relativa distribuzione attraverso soggetti di natura privatistica.
A seguito del D. Lgs 82/2005, al cui articolo 5 del CAD si istituisce la piattaforma pagoPA e delle successive legiferazioni, di cui l'ultima la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale", dal 28 febbraio 2021 l'unica modalità di pagamento consentita verso la pubblica amministrazione è quella elettronica attraverso il sistema pagoPA.
Ogni Ente legittimato a riscuotere ed introitare i proventi dei contributi per il titolo alla raccolta funghi ha acquisito il proprio sistema di pagamento PagoPA: sarà pertanto sufficiente recarsi sulla home page del sito internet dell'ente scelto per trovare tutte le indicazioni necessarie al fine di effettuare il pagamento (direttamente online, oppure stampando l'Avviso).
A conclusione della transazione di pagamento il cittadino riceverà direttamente la RT (ricevuta telematica), comprensiva di IUV e di tutti gli altri dettagli del pagamento. Tale ricevuta dovrà essere stampata e portata con sé durante l’attività di raccolta ed esibita ad un eventuale controllo da parte degli organi di vigilanza, unitamente al documento d'identità.
Si ricorda che il titolo è nominale dunque nella causale si dovrà indicare il NOME COGNOME (della persona che usufruirà del titolo raccolta funghi) e il PERIODO (indicare il giorno – la settimana – l’anno solare di validità del titolo raccolta funghi).
Raccolta funghi: riduzione residenti
L’art 14 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015” ha inserito all’articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) il comma 2 bis.
Tale comma prevede che le unioni montane di comuni di cui all’articolo 12 della legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) abbiano facoltà di rilasciare ai soli residenti nell'unione e per il solo territorio dell'unione il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, previo versamento ridotto al massimo di un terzo rispetto alla cifra stabilita con deliberazione della Giunta regionale, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa.
All'interno di aree delimitate ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile (raccolta a fini economici)
Nelle aree delimitate per la raccolta funghi a fini economici, anche di proprietà pubblica, eventualmente concesse in gestione a terzi o dei cosiddetti consorzi e opportunamente segnalate con tabelle apposte, la raccolta funghi da parte di terzi può essere esercitata in deroga ai quantitativi di legge e il raccoglitore deve comunque essere munito del titolo regionale alla raccolta di cui all'articolo 3 della l.r. 24/2007, anche qualora la raccolta sia subordinata al pagamento di una somma.
Allegati
- Ordinanza del Commissario straordinario PSA n. 2 del 20.04.23
- File pdf - 718.37 KB
- introiti vendita titoli raccolta funghi.pdf
- File pdf - 63.52 KB
- prontuario sanzioni amministrative.pdf
- File pdf - 155.82 KB
- faq
- File pdf - 28.57 KB
Link utili
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