Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 18 del 7 / 05 / 2009


Circolare della Presidente della Giunta Regionale 4 maggio 2009, n. 2/AMB.

Applicazione della Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei", come modificata dalla Legge Regionale 27 gennaio 2009, n. 3, e disposizioni collegate.

Alle Amministrazioni provinciali

Alle Comunità montane

Alle Comunità collinari

Ai Comuni piemontesi

Alle Aziende sanitarie locali

Alle Direzioni regionali

Agricoltura

Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

All'Agenzia regionale per la protezione ambientale

Agli Enti parco

Al Corpo forestale dello Stato

Al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri

Alle Associazioni micologiche piemontesi

LORO SEDI

1 − Premessa

Il 4 dicembre 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato la Legge Regionale 17 dicembre 2007 n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei".

Il provvedimento, in vigore dal 17 giugno 2008, ridefinisce le norme di tutela ambientale di tali importanti organismi con l'intento di regolamentarne la raccolta nel rispetto delle consuetudini tradizionali e, per quanto possibile, in un'ottica di continuità rispetto al quadro normativo regionale e nazionale previgente.

In una logica di semplificazione e ottimizzazione della relativa disciplina, nonché in attuazione della legge 23 agosto 1993 n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", sono state introdotte alcune novità rispetto alla legge regionale 2 novembre 1982 n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", abrogata espressamente nelle parti relative alla raccolta funghi.

Fermo restando il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui commentato, con la presente circolare si intende fornire l'illustrazione argomentata degli aspetti salienti della nuova normativa, raccomandando, per una migliore comprensione e completezza di informazione, la lettura della presente in parallelo al testo della l.r. 24/2007.

2− Finalità della legge e controlli sanitari. (articoli 1 e 7).

La nuova normativa, come esplicitato dal dettato dell'articolo 1 (Finalità), persegue l'attuazione dei principi fondamentali per la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei previsti dalla precitata legislazione nazionale di riferimento.

Trattandosi di norma di tutela ambientale che considera i funghi epigei come elemento dell'ecosistema, gli aspetti sanitari e quelli inerenti la loro commercializzazione sono trattati unicamente all'articolo 7 (Controlli sanitari), con un rinvio alle disposizioni del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) che mantiene quindi intatta la sua operatività e cogenza.

L'articolo sottolinea inoltre che, in sede di controllo di funghi destinati alla vendita e alla somministrazione, l'ispettore micologo può procedere alla distruzione dei funghi in caso di dubbi sulla sicura determinazione delle specie o per la presenza di condizioni di alterazione che pregiudichino la commestibilità del prodotto.

E' inoltre previsto che il servizio di controllo sanitario possa essere richiesto agli ispettorati micologici delle ASL anche dai cittadini che intendano far accertare la commestibilità dei funghi da loro stessi raccolti.

3− Limiti, modalità e divieti di raccolta (articolo 2).

Le limitazioni, le modalità e i divieti di raccolta dei funghi sono puntualmente esplicitati all'articolo 2 (Raccolta dei funghi epigei spontanei) che recepisce indicazioni già presenti sia nella l.r. 32/1982 sia nella l. 352/1993.

In relazione ai quantitativi di raccolta permessi, il limite è ora fissato in tre chilogrammi complessivi per persona al giorno, come previsto dalla norma nazionale e superando il criterio numerico di raccolta di cui alla l.r. 32/1982; ne consegue che anche nel caso di esemplari unici che superino il suddetto limite non sono previste deroghe al limite dei tre chilogrammi consentiti.

Il legislatore, onde prevenire incidenti derivanti dal consumo di esemplari, o di parti di essi, riconosciuti come commestibili, ma in realtà nocivi, ha inteso sottolineare l'importanza di una raccolta di esemplari interi e certamente identificabili, vietando altresì la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

Al fine della massima diffusione delle specie fungine, la norma prevede poi che venga effettuata in loco una sommaria pulizia dei funghi raccolti, che gli stessi vengano riposti e trasportati in contenitori che permettano la propagazione delle spore e che non siano impiegati contenitori di plastica (sacchetti, ecc.). Come già precisato la quantità massima che può essere trasportata durante l'attività di ricerca e raccolta è pari a tre chilogrammi complessivi per persona al giorno, essendo questa la massima quantità di funghi lecitamente raccoglibile.

In merito alle modalità di raccolta viene ribadito il divieto di utilizzo di mezzi (rastrelli, uncini ecc.) che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o altri apparati ipogei, così com'è sanzionata la nociva pratica del distruggere o danneggiare volontariamente specie fungine, anche se non commestibili o velenose.

Fermo restando che, in una logica di tutela degli ecosistemi, su tutto il territorio regionale è comunque vietata la raccolta dal tramonto alla levata del sole al fine di non generare situazioni di disturbo alle specie della fauna selvatica con cicli di vita notturni, la legge individua inoltre molteplici ambiti territoriali dove, per motivazioni diverse, è stabilito il divieto di raccolta.

Fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 4 (Deroghe per i proprietari dei fondi), è quindi vietata la raccolta nei castagneti da frutto in attualità di coltivazione, intendendo con questa dizione quelli che si trovano in condizioni di evidente pulizia perché pascolati, falciati o tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. La norma trova motivazione nella necessità di salvaguardare da prelievi indiscriminati quelle aree dove vi è una gestione agricola evidentemente attiva ed evitare un danno economico ai coltivatori.

Parimenti, in recepimento della norma nazionale di riferimento, è vietato l'esercizio della raccolta nei giardini e nei terreni di diretta pertinenza (cioè nelle immediate adiacenze) degli immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per i soggetti di cui al citato articolo 4.

Si sottolinea come per la sussistenza dei divieti non sia necessario che le succitate aree siano recintate o "palinate" e come le norme stesse non introducano un divieto di transito in tali aree: una eventuale segnaletica potrà comunque essere apposta in loco, anche ai sensi del Codice Civile, a discrezione del soggetto avente un titolo giuridico rilevante sul fondo. A tal proposito si evidenzia che la legge vieta esplicitamente la raccolta nelle aree in cui sia vietato l'accesso ai sensi dell' articolo 841 del Codice Civile.

Relativamente ai divieti previsti per motivi di tutela ambientale, in attuazione dei disposti di cui all'articolo 6 della l. 352/1993, è stabilito che la raccolta dei funghi epigei è vietata nelle aree, individuate dagli organismi di gestione competenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette regionali e dei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Allo stato attuale, nell'ordinamento giuridico regionale, sono presenti molteplici leggi istitutive di aree protette, che in merito si atteggiano in modo diversificato, con ipotesi che vanno dal silenzio sull'argomento ad un generico richiamo alla l.r. 32/1982, ormai abrogata espressamente nelle parti relative alla raccolta funghi.

Ferma restando l'efficacia degli eventuali divieti già contenuti nelle leggi istitutive delle aree protette e nei regolamenti di fruizione delle stesse, alla luce della norma qui commentata deve quindi ritenersi possibile in via generale la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette regionali, nel rispetto dei disposti della l.r. 24/2007, fatti salvi espressi provvedimenti di divieto deliberati dai competenti organismi di gestione ai sensi dell'articolo 2 comma 7 lettera c) della legge stessa.

  1. Parimenti, nelle aree ricadenti all'interno dei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la raccolta dei funghi epigei spontanei è in via generale consentita nel rispetto dei disposti della l.r. 24/2007, fatti salvi espressi provvedimenti di divieto contenuti nelle misure di conservazione e nei regolamenti in essere o di futura adozione da parte dei soggetti gestori ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. .

In relazione al recepimento in legge della possibilità di disporre il divieto di raccolta nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli Enti Locali, si sottolinea come queste non siano state ancora oggetto di identificazione ai fini della raccolta funghi: è bene pertanto precisare che tali aree non corrispondono ai soprarichiamati siti di cui alla Rete Natura 2000, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Sotto il profilo delle limitazioni temporali, la legge regionale in esame pone in capo alla Provincia la potestà di vietare la raccolta di una o più specie fungine per periodi limitati. L'esercizio di tale potere può avvenire di iniziativa dell'Amministrazione provinciale o su sollecitazione di associazioni culturali e in particolar modo di associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale: l'applicabilità di tale norma può ricorrere ad esempio in situazioni di tossicità di talune specie conseguenti a particolari eventi di inquinamento o a valutazioni di ordine sanitario. Il provvedimento di divieto sarà assunto dopo aver acquisito il parere non vincolante degli altri Enti Locali interessati e competenti per territorio.

Il legislatore ha poi regolamentato la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile, ove la raccolta funghi è consentita a fini economici.

E' il caso quindi delle aree, anche di proprietà pubblica, eventualmente concesse per i succitati scopi, in gestione a terzi o dei cosiddetti consorzi: i soggetti che possono attivare tale procedura e formulare istanza alla Provincia sono quindi quelli indicati agli articoli 4 e 5 della l.r. 24/2007 (proprietari, usufruttuari, aventi titoli giuridici inerenti i fondi, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, gestori delle aree boscate, utenti di usi civici specifici e di proprietà collettive e soci di cooperative agricolo−forestali).

In queste aree, opportunamente segnalate con tabelle apposte a spese del soggetto richiedente, la raccolta funghi da parte di terzi può essere esercitata in deroga ai quantitativi di legge (tre chilogrammi complessivi per persona al giorno) e il raccoglitore deve comunque essere munito dell'autorizzazione regionale alla raccolta di cui all'articolo 3 della l.r. 24/2007, anche qualora la raccolta sia subordinata al pagamento di una somma.

4 − Autorizzazione regionale alla raccolta (artt. 3 e 13).

La novità più rilevante del provvedimento in esame è l'introduzione di un'unica autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei con validità sull'intero territorio regionale, che supera il previgente sistema delle autorizzazioni locali e la moltitudine di costi autorizzativi differenziati che caratterizzavano i diversi ambiti territoriali.

L'articolo 3 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei) della l.r. 24/2007 introduce quindi l'obbligo del possesso dell'autorizzazione alla raccolta per chiunque, anche se di minore età, effettui questa attività in qualsiasi luogo del territorio regionale.

Nonostante il rilascio dell'atto autorizzativo restano ovviamente salvi i divieti, i limiti e le modalità di raccolta indicate all'articolo 2 della legge regionale. In particolare il richiamo effettuato al comma 1 dell'articolo 3 alle aree protette e a quelle incluse nella Rete Natura 2000 rammenta la possibilità di regolamentare in senso più restrittivo la raccolta in queste aree, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 lett. c), già commentato in precedenza.

In merito all'articolo 3 comma 1 bis, con l'introduzione di una deroga al possesso dell'autorizzazione per la raccolta delle specie ivi citate − chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades, orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chomato (Coprinus comatus), mazza di tamburo (Macrolepiota procera) − il legislatore regionale ha inteso sollevare dagli obblighi autorizzativi e dai derivanti oneri coloro che esercitano la raccolta di tali specie di basso pregio economico, presenti soprattutto in ambiti di pianura.

Ferma restando pertanto la validità dell'autorizzazione sull'intero territorio regionale, sotto il profilo procedurale la Regione Piemonte ha peraltro delegato la funzione amministrativa del rilascio del provvedimento alle Comunità Montane, alle Comunità Collinari, nonché ai Comuni, non facenti parte di tali comunità, che già si erano dotati del "tesserino" ex lege 32/1982, in modo continuativo, nei tre anni precedenti alla pubblicazione della l.r. 24/2007.

A tal proposito, si segnala che i Comuni che, per effetto della riforma del sistema delle Comunità Montane di cui alla l.r. 19 del 1 luglio 2008 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 [Testo unico delle leggi sulla montagna]), perdono lo status di comune montano e l'appartenenza alle predette Comunità, mantengono, sempre che non rientrino nell'ambito di una Comunità collinare, la possibilità di rilasciare l'autorizzazione ex articolo 3 della l.r. 24/2007, con tutti i benefici di legge, in quanto nei tre anni precedenti all'entrata in vigore del provvedimento di fatto sui loro territori aveva luogo la raccolta funghi regolamentata dalla l.r. 32/1982 per il tramite della Comunità Montana.

Il legislatore regionale, pur estendendo per l'utente il bacino di raccolta a tutto il territorio regionale, ha inteso infatti conservare e assicurare un'entrata finanziaria a tutti gli Enti presumibilmente interessati dalla raccolta funghi che continuino a mantenere un servizio di "sportello" ai cittadini.

Resta ovviamente fermo che il cittadino deve possedere l'autorizzazione anche in caso di raccolta al di fuori dei confini delle amministrazioni delegate al rilascio dell'autorizzazione (Comunità Montane, Comunità Collinari e Comuni legittimati).

E' opportuno ricordare che la legge riserva comunque ancora a Comunità Montane, Comunità Collinari e Comuni interessati la potestà di fissare limiti all'esercizio della raccolta sui territori di competenza, possibilità che alla luce degli altri disposti di legge si può tradurre unicamente nella fissazione di calendari di raccolta (inizio e fine stagione, giorni di "fermo della raccolta", eventuali giorni differenziati per residenti e non ecc.), di cui deve essere data ampia e accessibile informazione al pubblico dei raccoglitori. E' bene quindi sottolineare l'opportunità che il cittadino dotato dell'autorizzazione regionale, nel cambiare zona di raccolta, si informi sempre sulla eventuale esistenza dei succitati limiti locali per non incorrere in sanzioni.

Il titolo autorizzativo regionale, rappresentato unicamente dalla ricevuta di versamento della somma stabilita ai sensi della legge regionale, ha carattere personale ed è relativo all'intestatario della ricevuta stessa. La ricevuta di versamento ha altresì valenza di denuncia di inizio attività e deve indicare la causale di versamento, le generalità, il luogo, la data di nascita e la residenza del raccoglitore intestatario. A tal proposito si segnala che alcuni Enti mettono a disposizione presso gli Uffici postali bollettini prestampati.

Quale causale di versamento, a titolo di esempio, si suggerisce di usare la seguente:

"l.r. 24/2007 Autorizzazione raccolta funghi 200.... (anno/i di riferimento)"

In sede di controllo da parte del personale addetto alla vigilanza, la ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità in corso di validità.

Ferma restando la presenza della corretta causale, si ritiene che nel caso in cui la compilazione della ricevuta di versamento risulti incompleta, ma munita di elementi che permettano di collegare con certezza l'intestatario al documento di identità esibito contestualmente, l'autorizzazione debba ritenersi comunque valida.

Il cittadino che intende essere autorizzato alla raccolta sul territorio regionale dovrà quindi unicamente versare, a sua scelta, ad una Comunità Montana, ad una Comunità Collinare o a uno dei Comuni che hanno i requisiti previsti dalla legge, secondo le modalità di riscossione da questi fissate (conto corrente postale, conto corrente bancario, tesoreria dell'ente ecc), la somma relativa all'importo annuale stabilita ogni tre anni dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

La validità dell'autorizzazione è relativa all'anno solare: ne consegue ad esempio che se il versamento annuale viene effettuato nel mese di agosto l'autorizzazione scadrà comunque al 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il versamento stesso.

E' importante sottolineare che risulta possibile effettuare in un'unica soluzione il versamento di una somma pari a due o al massimo tre annualità, ottenendo così un'autorizzazione cumulativa per due o tre anni solari.

Ai sensi dell'articolo 3 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei) della l.r. 24/2007, con deliberazione n. 20−11212 del 14 aprile 2009 la Giunta regionale ha fissato in 30 Euro l'ammontare del costo annuale dell'autorizzazione regionale per il periodo 2009−2011. Si sottolinea quindi che è possibile provvedere al versamento di una somma pari a due annualità (60 Euro) o a tre annualità (90 Euro), evitando così eventuali futuri aumenti.

In merito alla necessità di apporre la marca da bollo nella misura di 14,62 Euro sulla ricevuta di versamento così come previsto dal d.p.r. n. 642/1972, l'Agenzia delle Entrate − Direzione Centrale Normativa e Contenzioso − Roma, appositamente interpellata in merito, con nota prot. 954 − 65218/2008 del 30 maggio 2008, ha confermato tale imposizione fiscale e la conseguente necessità di apporre la marca da bollo sulla ricevuta di versamento.

Nel rammentare che la mancata apposizione della marca da bollo rappresenta un illecito fiscale perseguibile ai sensi di legge, si precisa peraltro che se il versamento è relativo a due o tre annualità e quindi l'autorizzazione ha carattere pluriennale, il cittadino apporrà un'unica marca da bollo.

Il provvedimento legislativo oggetto della presente Circolare ha infine definito in modo più preciso la destinazione delle risorse finanziarie direttamente introitate dagli Enti delegati al rilascio della autorizzazione alla raccolta, al fine di indirizzare con certezza tali fondi alla tutela e salvaguardia del territorio.

In particolare è previsto l'impiego delle risorse introitate per attività di sistemazione e manutenzione delle aree boscate, per la segnalazione della sentieristica pedonale presente, nonché per gli interventi di cura e tenuta del fondo effettuati da soggetti gestori di fondi boschivi. Tali attività, se finanziate con i proventi del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta, non possono però ricadere su aree delimitate allo scopo di consentire la raccolta a fini economici (consorzi, ecc.) e nei castagneti da frutto in attualità di coltivazione, ambito a cui sono riservate dalla legge stessa altre misure di incentivazione economica previste al comma 5 dell'articolo 8 (Divulgazione e contributi).

Le risorse introitate sono destinabili inoltre ad altri importanti impieghi quali le attività di promozione della conoscenza del patrimonio fungino, che è auspicabile vengano realizzate di concerto e con l'ausilio delle associazioni micologiche di rilevanza regionale e nazionale, l'incentivazione delle attività di diffusione dei principi di tutela ambientale e di vigilanza svolte dalle Guardie Ecologiche Volontarie su coordinamento della Provincia, nonché la copertura dei costi di gestione amministrativa della l.r. 24/2007.

In ultimo si segnala che, a fronte della precedentemente commentata introduzione dell'autorizzazione regionale alla raccolta, permane comunque la facoltà da parte delle Comunità Montane, ai sensi della legge regionale 19/2008, di rilasciare ai soli residenti autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei, valide sul solo territorio di competenza, previo versamento di una somma massima pari alla metà di quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3 comma 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei).

Ne deriva che per il triennio 2009−2011, considerato che con la citata deliberazione n. 20−11212 del 14 aprile 2009 la Giunta regionale ha fissato in 30 Euro l'ammontare del costo annuale dell'autorizzazione regionale, le Comunità montane potranno eventualmente stabilire entro il limite di 15 Euro il costo annuale delle autorizzazioni rilasciate a beneficio dei propri residenti.

La legge regionale 19/2008 prevede inoltre l'applicazione delle procedure già previste dall'articolo 3 della legge 24/2007 e descritte in precedenza, ai fini del rilascio e della validità temporale dell'autorizzazione di Comunità montana.

5 − Soggetti in deroga e autorizzazioni a scopo di lucro (artt. 4 e 5).

All'articolo 4 (Deroghe per i proprietari dei fondi) la l.r. 24/2007 ribadisce il regime di deroga già presente nella l.r. 32/1982: in particolare vengono esentati dall'obbligo di autorizzazione il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico (ad es. conduttore, comodatario, ecc.) e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado. Tali soggetti non necessitano di autorizzazione esclusivamente nelle attività di raccolta sul fondo oggetto dei succitati diritti e, nella raccolta lì effettuata, sono esentati dal rispetto dei quantitativi massimi previsti dalla legge (tre chilogrammi complessivi per persona al giorno).

Ai fini di eventuali attività di vigilanza e controllo, tali soggetti sono tenuti però a dimostrare − ove richiesto − il titolo che li abilita a godere dei disposti del succitato articolo 4: a tal proposito può essere valido anche il possesso e l'esibizione di eventuali attestazioni rilasciate dalla Comunità Montana o dal Comune che certifichino le fattispecie di cui all'articolo in parola.

Per opportuna chiarezza, si sottolinea che l'indicazione dei soggetti che godono del regime di deroga ex articolo 4 deve ritenersi tassativa: ne deriva che, anche su terreni privati costituenti fondi chiusi ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile, la raccolta di funghi esercitata da generici famigliari e conoscenti del proprietario necessita del possesso da parte di questi dell'autorizzazione ex articolo 3.

La legge, in continuità con la normativa previgente, riconosce inoltre all'articolo 5 (Autorizzazioni in deroga) la necessità di rilasciare, senza però compromettere l'equilibrio ambientale, l'autorizzazione a effettuare una raccolta in quantitativi superiori a quelli consentiti, qualora tale attività costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito.

La possibilità di superare i tre chilogrammi complessivi per persona al giorno viene riconosciuta su autorizzazione rilasciata a titolo oneroso dalla Provincia ai cittadini ivi residenti e già in possesso dell'autorizzazione regionale ex articolo 3 della l.r. 24/2007, che rientrano in specifiche categorie del mondo lavorativo agro−forestale stabilite dalla norma quadro nazionale (articolo 2 l. 352/1993).

Il rilascio di questa ulteriore tipologia di autorizzazione può essere delegato dalla Provincia a Comunità Montane, Collinari e Comuni non facenti parte di tali comunità, i quali, se delegati, rilasceranno quindi autorizzazioni valide per l'intero territorio provinciale.

Il provvedimento in deroga deve fissare come minimo i quantitativi massimi giornalieri autorizzati e ha validità per la sola stagione in corso al momento della richiesta: altri aspetti di dettaglio, quali le specie fungine di cui è concessa la raccolta anche per quantitativi differenziati, eventuali periodi e calendari di raccolta o altre fattispecie potranno essere stabiliti in sede di autorizzazione, sulla base delle norme regolamentari provinciali assunte.

Per questi aspetti e certamente per stabilire le modalità di rilascio (formulazione della richiesta, forma del provvedimento, verifica delle motivazioni e dei requisiti di legge, ecc.), rinnovo e revoca di tale autorizzazione, nonché il costo della stessa, le forme di riscossione e l'eventuale riparto delle somme introitate, la Provincia è chiamata a dotarsi di un regolamento, sentiti gli enti locali interessati.

Si segnala che, anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate − Direzione Centrale Normativa e Contenzioso − Roma, con la citata nota prot. 954 − 65218/2008 del 30 maggio 2008, ha confermato l'assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine sia dell'istanza che del provvedimento autorizzativo.

6 − Attività scientifiche e divulgative (artt. 6 e 8).

Il provvedimento inquadra il patrimonio fungino come elemento della biodiversità da tutelare e proteggere e come tale suscettibile anche di attività di ricerca a scopo scientifico e didattico.

Il legislatore ha quindi previsto, all'articolo 6 (Raccolta per fini scientifici e didattici), che soggetti pubblici afferenti al mondo della ricerca scientifica e della prevenzione sanitaria e le associazioni naturalistiche e micologiche possano, per i propri dipendenti, studenti e associati, richiedere alla Provincia, gratuitamente e senza essere in possesso dell'autorizzazione ex articolo 3, l'autorizzazione alla raccolta e detenzione di funghi epigei spontanei per l'esercizio delle loro attività istituzionali, fornendo le informazioni e i dati richiesti dall'articolo stesso al comma 2.

Sulla base delle informazioni fornite e della conseguente istruttoria, la Provincia valuterà l'emissione del provvedimento autorizzativo fissandone i contenuti, anche in termini di limiti e caratteristiche, atteso che la raccolta a scopo scientifico e didattico legittimamente autorizzata può ritenersi non direttamente soggetta ai vari limiti di cui all'articolo 2. In ogni caso, i provvedimenti autorizzativi di cui sopra, se la raccolta interessa il territorio di un'area protetta, sono subordinati per legge al parere vincolante del relativo ente di gestione.

Poiché inoltre possono verificarsi giornate di studio e manifestazioni di valenza culturale (seminari, convegni scientifici, ecc.) che prevedano anche attività di raccolta, la Provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite a beneficio dei partecipanti, limitate alla zona e al periodo di svolgimento dell'evento.

I provvedimenti per la raccolta a scopo scientifico e didattico devono essere esibiti dal titolare su richiesta del personale di vigilanza, unitamente a un idoneo documento di identità.

Si sottolinea che anche nel caso delle autorizzazioni rilasciate per la raccolta a scopo scientifico e didattico fin dall'origine sia l'istanza che l'eventuale provvedimento conseguente sono soggetti all'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della l.r. 24/2007, la Regione riconosce la necessità di incentivare e favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina concedendo a enti e associazioni, legalmente costituite e di comprovata esperienza e professionalità, contributi per l'allestimento o la realizzazione di iniziative pubbliche a carattere divulgativo particolarmente rilevanti.

7 − Vigilanza, sanzioni e procedura amministrative (artt. 9,10,11 e 12)

Nel rinviare alla diretta lettura dei disposti della legge regionale per l'individuazione delle fattispecie sanzionate e dei soggetti cui è affidata la vigilanza sull'osservanza della stessa e l'accertamento delle inerenti violazioni, in questa sede si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti su specifici aspetti della materia.

Con riferimento ai disposti di cui all'articolo 9, comma 3 è bene precisare che il personale di vigilanza volontario in possesso della qualifica di guardia giurata alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2007 esercita l'attività di vigilanza previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla Provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione, anche se in possesso della qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria.

In relazione alla sanzione proporzionale di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a), pari a 30 Euro per ogni cinquecentocento grammi di funghi raccolti in eccedenza ai limiti consentiti, il trasgressore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), ha facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della somma di 10 euro ogni cinquecento grammi eccedenti.

Per effetto del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 2, comma 1, il quantitativo di raccolta consentito è pari a tre chilogrammi e la sanzione proporzionale si applica con il superamento di almeno cinquecento grammi oltre il citato limite di raccolta di tre chilogrammi complessivi per persona al giorno.

Nel caso invece di raccolta operata da un cittadino privo dell'autorizzazione, è prevista la sanzione da 40 a 240 Euro, applicabile in misura ridotta in 80 Euro, fatta salva la contestuale applicazione anche della sanzione proporzionale di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a) in caso di superamento di almeno cinquecento grammi oltre il citato limite di raccolta di tre chilogrammi complessivi per persona al giorno.

Nello specifico, ove il cittadino non si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta di entrambe le sanzioni, l'autorità competente all'irrogazione potrà applicare in sede di ordinanza−ingiunzione l'articolo 8 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), che prevede, per la violazione di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative con una sola azione, l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

E' considerata di particolare gravità la violazione dell'articolo 5 relativo alle autorizzazioni alla raccolta in deroga per scopi lavorativi e di reddito: la violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento rilasciato comportano una sanzione pecuniaria di 600 Euro (estinguibile mediante pagamento in misura ridotta ex articolo 16 l.689/81 della somma di 200 Euro) e la sanzione accessoria della revoca sia dell'autorizzazione in deroga che di quella ordinaria. Ne deriva che l'agente accertatore all'atto della contestazione dovrà procedere al ritiro delle citate autorizzazioni, dandone atto nel verbale di accertamento dell'illecito, al fine di consentire alla Provincia (Autorità titolare del contenzioso) di provvedere, in fase di irrogazione della sanzione pecuniaria, alla contestuale applicazione della prevista sanzione accessoria.

Parimenti è prevista una sanzione di 300 Euro, estinguibile mediante pagamento in misura ridotta della somma di 100 Euro, al componente dell'Associazione beneficiaria di un provvedimento per la raccolta a scopo scientifico e didattico ex articolo 6, che violi le disposizioni autorizzative. Nel merito, si ritiene che l'Associazione sia da ritenersi obbligata solidale nel pagamento della sanzione ex articolo 6 della l. 689/1981. Inoltre, quale sanzione accessoria, è previsto che il socio trasgressore non possa più godere dell'autorizzazione in deroga per la durata della stessa.

In merito all'apparato sanzionatorio applicabile alle violazioni della l.r. 24/2007, per tutte le fattispecie non espressamente previste all'articolo 10, trova applicazione l'articolo 13 della l. 352/1993, che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria di 17 euro, già calcolata in misura ridotta. Nello specifico con tale importo risulta ad esempio sanzionabile la violazione dei limiti all'esercizio alla raccolta eventualmente fissati localmente ai sensi dell'art. 3, comma 6 della l.r. 24/2007 o la raccolta di una o più specie fungine effettuata in periodi vietati con provvedimento della Provincia competente ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge stessa.

Si ricorda infine che, come già anticipato, la Provincia è titolare della funzione di gestione del contenzioso derivante dalla attività sanzionatoria e di introito dei relativi proventi.

Sulla base di un criterio di competenza territoriale e cioè a seconda di dove sono state contestate le relative infrazioni, l'Amministrazione provinciale è peraltro tenuta a trasferire annualmente il 50% delle somme incassate agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione regionale alla raccolta ex articolo 3, che abbiano attivato questo servizio al cittadino. In ogni caso i proventi dell'attività sanzionatoria sono da destinare agli scopi previsti dall'art. 3 comma 4 della l.r. 24/2007.

Si precisa che l'intero ammontare della sanzione resta appannaggio della Provincia, nel caso in cui la stessa sia contestata nel territorio di un ente non delegato al rilascio dell'autorizzazione o che non abbia esercitato la delega attribuitagli dalla legge.

8 − Abrogazioni e disposizioni finanziarie (artt. 13 e 14).

In ultimo si segnala che la legge abroga in modo esplicito gli articoli 21, 22 e 23 primo comma della l.r. 32/1982 in materia di raccolta e tutela delle specie fungine e dà copertura finanziaria alle spese derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 8 (Divulgazione e contributi).

Mercedes Bresso

Visto:
l'Assessore all'Ambiente
Nicola De Ruggiero

ENTI STRUMENTALI
ED AUSILIARI
DELLA REGIONE PIEMONTE