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Scheda informativa

Le aree di ricarica degli acquiferi profondi

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Cos’è l’area di ricarica

L’area di ricarica di un acquifero può essere definita come “la superficie dalla quale proviene alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato, costituita dall’area nella quale avviene l’infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall’area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d’acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione”.

Gli acquiferi profondi, prioritariamente utilizzati per il consumo umano, spesso in pressione, sono comunemente ricaricati in una fascia stretta e ben delimitata ai margini delle pianure.

In prima approssimazione è possibile affermare che i principali livelli impermeabili con significato regionale in grado di separare un acquifero superficiale dagli acquiferi profondi sono quelli che individuano in superficie le aree di “ricarica diretta”. Tale areale corrisponde, in genere, alle zone di alta pianura compresa tra i rilievi delimitanti l’area montana e la zona di media e bassa pianura; tali zone sono formate dalle potenti conoidi alluvionali costituite da materiali prevalentemente grossolani con elevata permeabilità depositati dai corsi d’acqua all’uscita del bacino montano. La zona di alta pianura è quindi, per tale particolare struttura morfologica, un grande serbatoio d’acqua che alimenta le falde profonde della pianura sottostante caratterizzate da un’elevata concentrazione insediativa con molteplici utilizzazioni. Il termine “ricarica indiretta” viene, invece, riservato all’alimentazione conseguente al flusso tra acquiferi differenti.

La prima individuazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi a scala 1:500.000 è riportata nella Tavola n. 8 e nell’Allegato n. 9 del PTA 2007.

L’articolo 24 delle Norme del PTA 2007, al comma 4, stabilisce che “…la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio: a) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettere a) (le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano) …omissis…, sentite le province e le autorità d’ambito”.

L’attuazione del comma 4 si è concretizzata con la Determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 con la quale è stata approvata la metodologia utilizzata per la delimitazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, la relativa cartografia a scala 1:250.000 ed i criteri che permettono l’aggiornamento della stessa.

Il comma 6 del medesimo articolo prevede che la Regione proceda “all’individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione di cui al comma 4, nonché delle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore”.

Per quanto riguarda l’attuazione del comma 6, con la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018, è stata approvata la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio perimetrato, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde, con particolare riguardo:

  • alle attività agricole (fitosanitari);

  • alle attività estrattive e ai recuperi ambientali;

  • alle discariche per rifiuti;

  • alle attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale;

  • alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi;

  • alle prescrizioni realizzative per i serbatoi interrati.

Il provvedimento prevede inoltre che, nelle more del recepimento negli strumenti di pianificazione, determinate misure valgano quale indirizzo in sede di procedimento autorizzativo, ai fini della corretta valutazione dei progetti, in modo tale che la loro realizzazione assicuri, in ogni caso, la salvaguardia delle acque sotterranee.

Una specifica attenzione è stata riservata alle peculiarità territoriali e ambientali dell’area denominata “Valledora”, oggetto nel passato di numerosi interventi progettuali autorizzati in assenza di un’adeguata pianificazione complessiva del territorio, che hanno determinato un proliferare di attività estrattive, industriali e di smaltimento rifiuti laddove la conformazione idrogeologica rende i sistemi acquiferi particolarmente vulnerabili. In tale area sono state pertanto individuate, in aggiunta alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi, specifiche misure da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento delle Province di Biella e di Vercelli, nei PRG dei comuni interessati e nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) ed è stata prevista inoltre la possibilità, nelle more dell’approvazione del PRAE, che la Regione promuova un Accordo di programma nel quale siano definite una pianificazione del recupero morfologico complessivo dell’area “Valledora”, nonché le modalità per raccordare funzionalmente e organicamente le singole aree coltivate a cava; i contenuti del suddetto accordo dovranno essere recepiti dal PRAE di cui alla legge regionale 23/2016.

La revisione del Piano di Tutela delle Acque adottata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018 e attualmente all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva, all’Articolo 10 comma 3 ha reso vigenti, dalla data di adozione e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi, le seguenti disposizioni riportate all’Articolo 19:

  • non è ammessa la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelle per rifiuti contenenti amianto così come deifniti dalla specifica normativa di settore;

  • lo svolgimento delle attività che detengono o impiegano sostanze pericolose di tipo “E1 pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1” ed “E2 pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2” è ammesso nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite nella parte I, paragrafo 4 (Attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale) del documento approvato con D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441;

  • nell’area della Valledora è vietato l’insediamento di attività di discarica di rifiuti o l’ampliamento di quelle esistenti.

Tali disposizioni non si applicano ai progetti di opere e interventi che, alla data di adozione del PTA 2018, hanno ottenuto giudizio di compatibilità ambientale favorevole.

La perimetrazione delle aree di ricarica dell’acquifero profondo è stata trasposta – al fine di rendere fruibile per gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale – sulla base cartografica informatizzata della BDTRE regionale (edizione 2017) e costituisce il riferimento per l’applicazione delle disposizioni.

Ai fini di una più agevole fruizione dei dati geografici sono stati creati:

  • un servizio GIS WMS che permette la visualizzazione on line della cartografia approvata tramite una mappa interattiva;

  • un servizio GIS WFS che permette l’interrogazione e la fruizione degli stessi dati utilizzando un qualunque software GIS (es.: QGIS).

Tali servizi così come i dati geografici in formato shapefile sono resi disponibili tramite il GeoPortale Piemonte accedendo al "Catalogo" e valorizzando il campo "COSA?" con il titolo “AREE DI RICARICA DELL'ACQUIFERO PROFONDO - SCALA 1:250000".