Tipologia di contenuto
Scheda informativa

Autorizzazioni alla produzione e commercializzazione

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Attività di vigilanza fitosanitaria sulla produzione e sul commercio di vegetali

Il nuovo regime fitosanitario


Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento 2016/2031/UE relativo al nuovo regime fitosanitario europeo

A partire dalla stessa data è entrato in vigore anche il regolamento (UE) 2017/625/UE che definisce le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sanità delle piante.

Le nuove disposizioni, pur mantenendo l'architettura di base delle normative preesistenti (controlli alle importazioni, passaporto delle piante, zone protette), applicano maggiormente il principio di precauzione, introducendo nuovi obblighi in materia di tracciabilità del materiale vegetale e nuove responsabilità per tutti gli operatori professionali interessati.

L'applicazione della nuova normativa fitosanitaria mira a contrastare i danni provocati da organismi nocivi cercando di ostacolarne l’ingresso, la diffusione e l’insediamento sul territorio europeo.

Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

L’articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031 istituisce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (di seguito RUOP), al quale devono iscriversi alcune categorie di Operatori Professionali (OP):

a) gli OP che introducono o spostano nell'Unione Europea, piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante 

b) gli OP autorizzati a rilasciare i passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell’art. 89 del Reg. (UE) 2031/2016;

c) coloro che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l’esportazione, la riesportazione e la pre-esportazione 

d) gli OP autorizzatI ad applicare il marchio ISPM 15 o autorizzati a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 99 del Reg. (UE) 2016/2031, che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55 del medesimo regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate.

La registrazione al RUOP è unica sul territorio nazionale e deve essere richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale dove ha sede legale l’azienda..

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la pubblicazione del Documento tecnico ufficiale n. 4 del Servizio Fitosanitario Nazionale “Procedura operativa per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19” del 10/02/2022;

Tra le novità introdotte, viene indicato che anche gli operatori professionali che forniscono esclusivamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata presso mercati agricoli o altri mercati che hanno luogo al di fuori del territorio di competenza del SFR ove ha sede l’operatore professionale necessitano di registrazione al RUOP.

Per maggiori informazioni sulle altre tipologie di operatori professionali soggetti ad obbligo d’iscrizione al RUOP ed OP esonerati, si rimanda a questo collegamento

Passaporto delle piante

Secondo la nuova normativa fitosanitaria, il passaporto delle piante  è un’etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento, nel territorio dell’Unione Europea, di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti e, se del caso, per la loro introduzione e spostamento nelle zone protette (elencati nell’Allegato XIII e XIV del Reg. di esecuzione (UE) 2019/2072).

Il passaporto deve essere rilasciato da OP registrati al RUOP ed autorizzati dal Servizio Fitosanitario competente per centro aziendale (art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031)

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’emissione del passaporto, l’OP deve:

  1. possedere le conoscenze necessarie per effettuare esami, almeno visivi, sulle proprie produzioni per prevenire il rischio di introduzione e diffusione di eventuali organismi nocivi (previsti all’art.87 del Reg. (UE) 2016/2031);

  2. disporre di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità delle produzioni, ovvero registrare: i dati di acquisto e cessione delle proprie unità di vendita, le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante, gli spostamenti di piante all’interno e tra i propri siti di produzione (art. 69 e 70 del Reg. (UE) 2016/2031)

L’OP autorizzato appone il passaporto sull’unità di vendita (costituita da una singola pianta oppure da un gruppo/lotto di piante omogeneo nella sua composizione, origine e negli altri elementi pertinenti) prima del suo spostamento nel territorio dell’Unione.

Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio, contenitore.

E’ richiesta l’emissione del passaporto anche quando le piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono forniti direttamente a un utilizzatore finale attraverso vendita tramite contratti a distanza (qualsiasi contratto, concluso senza la presenza fisica e simultanea del venditore e dell’acquirente e perfezionato mediante l’uso di mezzi di comunicazione a distanza ad esempio: internet, fax, email,lettere, cataloghi online etc.), che prevede la cessione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti con la spedizione del materiale mediante un servizio postale o un corriere, direttamente presso l’acquirente o presso punti di ritiro.

Per ulteriori informazioni consultare questo collegamento

Le domande di: registrazione al RUOP, autorizzazione all’uso del passaporto delle piante, eventuali modifiche e dichiarazione di cessazione attività, possono essere presentate solamente online su Servizionline Regione Piemonte

Fornitori

Il vivaista che intenda ottenere produzioni di materiali vegetali controllati sotto il profilo genetico-sanitario destinate ad aziende agricole, può richiedere specifica domanda al Settore Fitosanitario Regionale.

La procedura richiede la redazione di una esaustiva relazione tecnica del processo produttivo da redigere secondo il modello predisposto

Per maggiori informazioni contattare i funzionari indicati nei Contatti.

Certificazione volontaria

Un ulteriore livello di garanzia superiore sulle produzioni vegetali è offerto dalla Certificazione Europea su base volontaria.

Tale procedura viene normata dal Titolo IV - Capo I, II, III del D. Lgs. n.18/2021 e prevede ulteriori adempimenti inerenti alle produzioni, ai controlli e alla documentazione necessaria alla commercializzazione del materiale prodotto.

Contatti

Riferimento
Ufficio Autorizzazioni
Indirizzo
Environment park, palazzina A2 L via Livorno, 60 - 10144 Torino
Email
autorizzazionisfr@regione.piemonte.it
Riferimento
Sergio Gallo
Telefono
0114322188
Riferimento
Catarina Chersi
Telefono
0114323289
Note
Altri funzionari di riferimento
Maria Luisa Mulas - Telefono: 0114325760
Davide Goslino – Telefono 0114324534
Chiara Salemi - Telefono 0114325083